Il decreto di citazione può sostituire l’avviso di accertamento, purché ne contenga gli elementi essenziali

In caso di omessa notifica dell’avviso che rende noto al datore, nelle forme previste, l’accertamento delle violazioni, nonché le modalità e i termini per eliminare il contenzioso in sede penale, spetta al giudice di merito valutare se l’imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente.

In particolare, il decreto di citazione a giudizio può essere considerato tale solo se contiene gli elementi essenziali del predetto avviso. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1448/13, depositata l’11 gennaio. Il caso. Un uomo viene accusato di aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, ma il Tribunale dichiara il non doversi procedere stante l’improcedibilità dell’azione penale per nullità della notificazione dell’invito ad adempiere. Ricorre per cassazione il P.G., affermando che il regolare invio dell’invito ad adempiere costituisce invece condizione di punibilità. Quando il lavoratore può evitare la sanzione penale. Gli Ermellini ricordano che la possibilità concessa al datore di lavoro di evitare l’applicazione della sanzione penale mediante il versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento delle violazioni è connesso all’adempimento dell’obbligo, da parte dell’ente previdenziale, di rendere noto al datore nelle forme previste l’accertamento delle violazioni nonché le modalità e i termini per eliminare il contenzioso in sede penale. L’obbligo dell’ente previdenziale. Incombe pertanto sull’ente previdenziale l’obbligo di assicurare la regolarità della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni e attendere il decorso del termine di tre mesi prima di trasmettere la notizia di reato al P.M Nel caso in cui venga poi accertato che l’imputato non sia stato messo in condizione di fruire della causa di non punibilità, andrà accolta l’eventuale richiesta di rinvio formulata dallo stesso. Sufficiente il decreto di citazione a giudizio? Sì, ma . In particolare, in caso di omessa notifica dell’accertamento, spetta al giudice di merito valutare se l’imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all’avviso dell’ente previdenziale il decreto di citazione a giudizio lo è solo se contiene gli elementi essenziali del predetto avviso. Nel caso in esame, invece, il decreto di citazione risulta contenere un’indicazione solo parziale degli elementi propri dell’avviso di accertamento, non essendo indicato l’avviso della possibilità di fruire della causa di non punibilità prevista dalla legge. Sussiste causa di non punibilità. Sulla specifica questione sollevata dal P.G., la Cassazione ricorda che la fattispecie è da considerarsi quale causa di non punibilità per effetto di una condotta successiva in certa misura ripristinatoria del danno subito dall’ente pubblico, che la norma intende favorire. E’ sicuramente escluso che la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi costituiscano una condizione di procedibilità del reato. Per questi motivi la S.C. annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 novembre 2012 – 11 gennaio 2013, numero 1448 Presidente Lombardi – Relatore Franco Svolgimento del processo B.S. venne tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'articolo 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983, numero 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, numero 638, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti dal novembre 2006 al settembre 2007 per un importo totale di Euro 1.115,00. Il giudice del tribunale di Rovigo, con la sentenza in epigrafe, dichiarò non doversi procedere stante la improcedibilità dell'azione penale per nullità della notificazione dell'invito ad adempiere. Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in quanto il regolare invio dell'invito ad adempiere costituisce condizione di punibilità e non condizione di procedibilità. Motivi della decisione Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. La questione circa gli effetti della mancata comunicazione da parte dell'istituto previdenziale all'obbligato dell'invito ad adempiere con tutti gli altri avvisi previsti è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite, con l'affermazione del principio che “In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall'indicazione del periodo di omesso versamento e dell'importo, la indicazione della sede dell'ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità” Sez. Unumero , 24.11.2011, numero 1855 del 2012, Sodde,m. 251268 . Con la motivazione, le Sezioni Unite hanno poi precisato quanto segue “la possibilità concessa al datore di lavoro di evitare l'applicazione della sanzione penale mediante il versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento delle violazioni è connessa all'adempimento dell'obbligo, secondo la formulazione dell'articolo 2, comma 1-bis, da parte dell'ente previdenziale di rendere noto, nelle forme previste dalla norma, al datore di lavoro l'accertamento delle violazioni, nonché le modalità e termini per eliminare il contenzioso in sede penale L'esercizio della facoltà di fruire della causa di non punibilità, pertanto, può essere precluso solo dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, ultimo periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni ovvero da un atto ad esso equipollente che ne contenga tutte le informazioni si che l'accesso alla causa di non punibilità risulti concretamente assicurato. Incombe, perciò, in primo luogo sull'ente previdenziale l'obbligo di assicurare la regolarità della contestazione o della notifica dell'accertamento delle violazioni e attendere il decorso del termine di tre mesi, in caso di inadempimento, prima di trasmettere la notizia di reato al pubblico ministero. Sarà, poi, compito dello stesso pubblico ministero verificare che l'indagato sia stato posto concretamente in condizione di esercitare la facoltà di fruire della causa di non punibilità, notiziando, nel caso di esito negativo di detta verifica, l'ente previdenziale perché adempia all'obbligo di contestazione o di notifica dell'accertamento delle violazioni imposto dall'articolo 2, comma 1-bis, d.l. numero 463 del 1983. Analogamente, il giudice di entrambi i gradi di merito dovrà provvedere alla verifica che l'imputato sia stato posto in condizione di fruire della causa di non punibilità, accogliendo, in caso di esito negativo, l'eventuale richiesta di rinvio formulata dall'imputato, finalizzata a consentigli di provvedere al versamento delle ritenute, tenuto conto che la legge già prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo di tre mesi concesso al datore di lavoro per il versamento, sicché tale sospensione giustifica il rinvio del dibattimento anche in assenza di una espressa previsione normativa l'avviso dell'accertamento inviato dall'ente al datore di lavoro contiene l'indicazione del periodo cui si riferisce l'omesso versamento delle ritenute ed il relativo importo, la indicazione della sede dell'ente presso il quale deve essere effettuato il versamento entro il termine di tre mesi all'uopo concesso dalla legge e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità Per avere la certezza, quindi, che l'imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità il giudice di merito, così come prima di lui il pubblico ministero, dovranno verificare, nel caso di omessa notifica dell'accertamento, se l'imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all'avviso dell'ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di e-sercitare la facoltà concessagli dalla legge Al quesito posto alle Sezioni Unite, avente ad oggetto la possibile equivalenza del decreto di citazione a giudizio alla notifica dell'avviso di accertamento delle violazioni, pertanto, deve essere data risposta nel senso che il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contiene gli elementi essenziali del predetto avviso. Consegue da quanto rilevato che deve essere ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio, allorché risulti che lo stesso non ha ricevuto dall'ente previdenziale la contestazione o la notifica dell'accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto nel corso del procedimento penale da un atto che contenga gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento, come precisati. Se, poi, il procedimento sia pervenuto in sede di legittimità, senza che l'imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità, deve essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza per consentirgli di fruire della facoltà concessa dalla legge”. Sullo specifico problema proposto dal Procuratore generale ricorrente sulla natura del regolare invito ad adempiere e sul decorso del termine di prescrizione, le Sezioni Unite hanno osservato che “l'attribuzione della natura di elemento costitutivo del reato alla notifica dell'avviso di accertamento ed al decorso del termine per adempiere contrasta con la stessa lettera della legge, che prevede la sospensione del decorso della prescrizione durante il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per adempiere articolo 2, comma 1-quater, legge numero 638 del 1983 previsione assolutamente inconciliabile con la affermata insussistenza del reato prima che il medesimo termine sia decorso l'omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali è reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare e non fu, invece, effettuato nel termine utile, a nulla rilevando il momento in cui il reato è stato accertato. Detto termine, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b , numero 1 , d.lgs. numero 422 del 18 novembre 1998, scade il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi l'articolo 2, comma 1-ter, d.l. numero 463 del 1983 non subordina affatto l'esercizio dell'azione penale alla contestazione della violazione ovvero alla notifica del relativo accertamento da parte dell'ente previdenziale ed al decorso del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per adempiere. Al contrario, l'articolo 2, comma 1-bis, prevede esclusivamente la non punibilità del reato, pertanto già perfezionatosi, per effetto di una condotta successiva in certa misura ripristinatoria del danno subito dall'ente pubblico, che la norma intende favorire, e, quindi, prevede una tipica causa di non punibilità, non dissimile da altre frequentemente previste dal codice penale, destinate ad operare solo sul piano sostanziale Deve essere, pertanto, escluso che la notifica dell'accertamento della violazione ed il decorso del termine di tre mesi costituiscano una condizione di procedibilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali Sicché non vi è ragione di dubitare che il pubblico ministero eserciti ritualmente l'azione penale per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali anche se non si sia perfezionato il procedimento per la definizione del contesto in sede amministrativa”. È opportuno anche ricordare, attesa la peculiarità del caso in esame, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, confermata dalla citata decisione delle Sezioni Unite “la notifica dell'accertamento della violazione non è soggetta a particolari formalità, non applicandosi a detta notifica il regime delle notificazioni previsto per i soli illeciti di natura amministrativa dalla legge numero 689 del 24 novembre 1981, né quello delle notificazioni previsto dal codice di procedura penale, e può essere, pertanto, anche effettuata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del datore di lavoro che presso la sede dell'azienda”. Nella specie, il decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di B.S. contiene la indicazione solo parziale degli elementi propri dell'avviso di accertamento e, cioè, quelli riferentisi al periodo di omesso versamento delle somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, nonché la loro quantificazione, mentre non risulta essere stato dato avviso all'imputato della possibilità di fruire della causa di non punibilità prevista dalla legge, con la indicazione della sede dell'ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi. In ottemperanza del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio - trattandosi di ricorso per saltum - alla corte d'appello di Venezia. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Venezia.