Investe un motociclista: responsabile per omicidio colposo

La deliberazione sulle richieste istruttorie intervenuta contestualmente alla decisione finale e una nuova ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di secondo grado non fanno venir meno la responsabilità determinata dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e la condanna al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 46193 del 18 novembre 2013. Il fatto. La Corte d’Appello di Venezia, pur sulla base di una ricostruzione del fatto parzialmente diversa rispetto a quella del giudice di primo grado, conferma la sentenza di quest’ultimo, la quale aveva giudicato la ricorrente responsabile del reato di omicidio colposo art. 589 c.p. perché, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione delle norme sulla circolazione stradale art. 145 c.d.s. , cagionava la morte di un motociclista, ritenuto, a sua volta, responsabile al 50%, in ragione dell’eccessiva velocità alla quale procedeva. L’imputata propone ricorso per cassazione. La decisione sulla richiesta di nuove prove contestualmente alla decisione finale non determina alcuna nullità. Secondo quanto affermato dalla stessa Cassazione l’omessa pronuncia dell’ordinanza di rigetto sull’istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque non integra alcuna nullità di ordine generale artt. 178 e 180 c.p.p. anche nell’ottica del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. le ragioni della difesa sono salvaguardate dalla previsione di cui all’art. 603, co. 1, c.p.p, e, quindi, dalla facoltà di articolare e illustrare le richieste di prova, e dalla possibilità di impugnare la sentenza. La nuova ricostruzione dei fatti in appello non deve portare ad un’interpretazione riduttiva dell’obbligo di dare la precedenza e al venir meno dei profili di colpa. La condotta esigibile dal conducente, affinché sia esente da colpa, non consiste solo nella verifica che altro conducente gli abbia concesso la precedenza ma nella assunzione della certezza che non si rechi intralcio alla circolazione stradale e, ciò, per tutto lo svolgimento della manovra. L’avvenuto pagamento da parte dell’assicurazione in favore delle parti civili non esclude la responsabilità. La Corte ha adeguatamente motivato il diniego riguardo alle attenuanti. La circostanza relativa al presunto risarcimento della parte civile è solo genericamente enunciata e priva di adeguata documentazione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 luglio - 18 novembre 2013, n. 46193 Presidente Romis-Relatore Esposito Ritenuto in fatto Con sentenza del 4/8/2007 la Corte d'Appello di Venezia, a seguito di appello proposto dall'imputata e dalla parte civile, confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva giudicato P.S. responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p., perché, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione delle norme sulla circolazione stradale e specificamente dell'art. 145 c.d.s., cagionava la morte di B.M. fatto del . All'imputata, che procedeva alla guida della propria autovettura, era stato mosso l'addebito di non aver concesso la dovuta precedenza al motociclo condotto dal B. , così venendo a collidere con lo stesso. In capo al motociclista, tuttavia, era riconosciuto un coefficiente di responsabilità pari al 50%, in ragione dell'eccessiva velocità alla quale procedeva. I giudici fondavano il rigetto dell'appello proposto dall'imputata su una ricostruzione del fatto parzialmente diversa rispetto a quella cui era pervenuto il giudice di primo grado. Indiscusso, infatti, che la P. avesse l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolavano sulla strada che stava attraversando, provenendo da strada gravata da obbligo di stop, la Corte, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla imputata e dai testi escussi, riteneva che costei si fosse apprestata ad attraversare l'incrocio pur avendo visto che a destra rispetto alla sua direzione di marcia stava sopravvenendo un autobus e iniziando la manovra in un momento in cui non avrebbe potuto portarla a termine senza rallentare o arrestare temporaneamente la propria autovettura, con inevitabile ostacolo al transito dei veicoli provenienti da altre direzioni. Rilevava, inoltre, che a tale imprudente condotta di guida si era aggiunta la successiva grave imprudenza consistita nel riprendere l'attraversamento dell'intersezione dopo il passaggio dell'autobus, senza controllare se dalla sinistra provenissero altri veicoli, nei cui confronti permaneva l'obbligo di dare la precedenza. Anche l'appello della parte civile era stato respinto, con conferma della già riconosciuta percentuale del 50% di responsabilità della vittima, motivata in ragione della velocità particolarmente elevata alla quale procedeva, pari a 110 km/h. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con il primo motivo, violazione della legge processuale con riferimento alla decisione sulla richiesta di nuove prove ai sensi degli artt. 190, 495, 597 c.p.p Rileva che la decisione sull'ammissione di nuove prove in punto di dinamica del sinistro era avvenuta con la sentenza, laddove la stessa doveva essere adottata con ordinanza dibattimentale nel contraddittorio delle parti. Deduce, ancora, erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 145 C.d.S. Osserva che, a seguito della nuova ricostruzione dei fatti in appello, la disciplina della precedenza ai crocevia doveva essere ritenuta irrilevante nel caso di specie. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione di legge processuale con riferimento agli artt. 516, 521 c.p.p Osserva che è ravvisabile una violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, poiché, immutato il fatto, la contestazione di colpa generica resta mera formula di stile a fronte della specificità della contestazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. Il ricorrente deduce con ulteriore motivo violazione di legge con riferimento all'art. 62 n. 6 C.P. e all'art. 62 bis C.P. Rileva che la Corte territoriale aveva sorvolato sul motivo d'appello inerente alla pena e che risultava non contestata la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte dell'assicurazione in favore delle parti civili, che erano state risarcite di conseguenza, il diniego della chiesta prevalenza delle attenuanti generiche e di riduzione della pena era del tutto carente. Censurava, infine, la sentenza per la totale mancanza di motivazione riguardo alla condanna alle spese a favore della parte civile appellante. La ricorrente ha presentato memorie illustrative delle sue difese. Considerato in diritto Il primo motivo d'impugnazione è infondato. Non sussiste, infatti, alcuna nullità, né è prospettabile alcun pregiudizio per l'imputato in forza della delibazione sulle richieste istruttorie intervenuta contestualmente alla decisione finale. Soccorre sul punto il principio enunciato da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Rv. 231682, che viene in questa sede richiamato L'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale art. 178 e 180 cod. proc. pen. sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. Ili Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate dalla previsione di cui all'art. 603 comma primo, cod. proc. pen. e, quindi, dalla facoltà, esercitabile ex ante, di articolare e illustrare le richieste di prova, mentre ex post il provvedimento decisorio non è autonomamente impugnabile inoltre, le ragioni della difesa sono, comunque, tutelate, in quanto possono essere fatte valere in sede di impugnazione avverso la sentenza . Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. Anche alla stregua della ricostruzione del fatto per come operata dal giudice d'appello, infatti, vengono in considerazione le norme del codice della strada in materia di obbligo di dare la precedenza. Va ribadito in proposito il principio in forza del quale la condotta esigibile da parte del conducente, il quale abbia l'obbligo di precedenza prima di immettersi nella sede stradale, non possa limitarsi alla verifica che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma si estenda, per andare esente da colpa, alla verifica, da effettuarsi con la massima diligenza, che non vi siano sul percorso altri veicoli favoriti, sì da procedere nella manovra solo quando sia stata acquisita la certezza che non si rechi intralcio alla circolazione di altri veicoli o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l'attraversamento del percorso Sez. 4, Sentenza n. 39391 del 2005 . Ciò vale, naturalmente, non soltanto per il momento in cui il soggetto obbligato si accinga ad effettuare la manovra, ma per tutto il corso di svolgimento della medesima, sino al suo completamento. Allo stesso modo va rigettato il terzo motivo di ricorso, posto che i profili di colpa generica e di violazione delle norme in materia di circolazione stradale specificamente con riguardo all'obbligo di dare la precedenza , sussistono anche a seguito di diversa interpretazione delle risultanze processuali e ricostruzione fattuale. Anche il quarto motivo di ricorso è privo di fondamento, ove si consideri che la Corte ha adeguatamente motivato il diniego riguardo al giudizio di prevalenza delle attenuanti, e che la circostanza relativa al presunto risarcimento della parte civile, in mancanza d'indicazione di entità e tempi, resta solo genericamente enunciata e non adeguatamente documentata. In ordine all'ultimo motivo d'impugnazione, infine, si rileva che in tema di spese processuali solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, non potendo evidenziarsi vizio di motivazione con riguardo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta così Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 23/02/2012, Rv. 621586 . Da ciò l'infondatezza della censura. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Ne consegue per la ricorrente l'onere delle spese processuali e della rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali la condanna inoltre a rimborsare alla parte civile B.G. le spese sostenute per questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.