Perdita sistematica, ecco quando scatta la disapplicazione automatica

Con la risoluzione n. 68/E del 16 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate spiega che per disapplicare le disciplina delle società in perdita sistemica non è necessario presentare istanza di interpello, sempreché da tutte le dichiarazioni coinvolte emerga il superamento delle condizioni richieste dalla norma punitiva”.

Al centro dell’attenzione del recente documento di prassi vi è la disciplina fiscale relativa alle società in perdita sistematica art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, D.L. 138/2011 e le cause di disapplicazione automatica quando la società in perdita che realizza una plusvalenza, tramite la cessione di un bene posseduto da almeno tre anni, realizzi determinate condizioni. Cause di disapplicazione automatica. Con provvedimento dell’11 giugno 2012, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha individuato determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica, senza che si debba assolvere all’onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Alla lettera h di tale provvedimento è previsto che tra le cause di disapplicazione automatica vi sia il caso relativo a società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative . Vale anche per la rateizzazione quinquennale? La questione posta dall’interpellante verte sulla possibilità di includere nella gamma anche la modalità, prevista all’art 86, comma 4, T.U.I.R., di rateizzazione nel termine massimo di cinque anni, in quote costanti, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di beni strumentali detenuti da almeno tre anni. La norma, lasciando la facoltà al contribuente di scegliere la modalità e la tempistica di tassazione delle plusvalenze, è qualificabile, pertanto, quale disposizione agevolativa”, a condizione che risulti rispettato il requisito del possesso dei beni per un periodo di almeno tre anni si vede, su tema analogo, Ris. n. 110/E/2007 e Circ. n. 25/E/2007 . Esemplificazione pratica. È importante rilevare che la non definitività degli effetti derivanti dall’applicazione dell’agevolazione come prospettata dalla società interpellante, comporta, che gli effetti fiscali della disposizione legata all’esercizio dell’opzione per la rateizzazione delle plusvalenze ex art. 86, comma 4, TUIR, debbano essere sterilizzati, non solo con riferimento al periodo di imposta in cui avviene il realizzo, ma anche in quelli successivi ai quali viene attribuita la quota parte della plusvalenza realizzata. Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che la società possa determinare il risultato di periodo di riferimento per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 2, comma 36-decies, D.L. n. 138/2011 - per il periodo d’imposta in cui viene realizzata la plusvalenza 2010 , incrementando il risultato fiscale di periodo dell’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86, comma 4, TUIR - per i periodi d’imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riducendo il risultato fiscale di periodo dell’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata. Ne deriva la possibile disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita sistematica, senza la necessità di presentare l'istanza di disapplicazione, qualora a seguito del calcolo vengano meno le condizioni richieste dall’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies , per essere considerata società in perdita sistematica. fonte www.fiscopiu.it Â

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