Assicurazione obbligatoria ed esercizio della professione forense in forma collettiva

Nell’incerto panorama normativo, più volte modificato ed integrato prima ancora di entrare in vigore, ma non sempre coordinato e tanto meno chiaro, è lecito il dubbio dell’avvocato una polizza per sé ed una per la società, una sola polizza individuale, o una sola polizza collettiva?

La legge Professionale degli avvocati. L’art. 12 della Legge Professionale 247/2012 obbliga l’avvocato, l’assicurazione o la società tra professionisti a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile e contro gli infortuni. Ad una prima lettura, tale obbligo può sembrare alternativamente posto in capo all’avvocato o all’associazione/società. Ad una lettura più attenta, tuttavia, il dato strettamente letterale colloca la congiunzione disgiuntiva tra associazioni e società così da rendere l’alternativa limitata al solo tipo di forma collettiva prescelto. Se poi dal testo si passa al contesto l’aspetto sistematico merita una riflessione più approfondita. La legge n. 247/2012, all’art. 14 comma 2, ha sancito la personalità dell’incarico professionale anche nel caso che questo sia conferito all’avvocato quale componente un’associazione o una società professionale. La norma fa un’ulteriore, importante affermazione Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la società . Il principio è ripetuto all’art. 4 laddove si precisa, in tema di associazione tra avvocati, che l’ incarico è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale . Il principio di personalità ha un riflesso anche sotto il profilo disciplinare all’art. 7 del Codice Deontologico che recita l’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità . La nuova disciplina delle società tra avvocati. Quanto alle società tra avvocati solo recentemente, con l’art. 1, comma 141, L. n. 124/2017 che ha introdotto l’art. 4- bis nel corpo della L. n. 247/2012, è stata data attuazione alla delega che era contenuta nell’art. 5 di quest’ultima legge. Per ciò che qui interessa, giova evidenziare che il 3 e 4 comma, rispettivamente dedicati al principio di personalità della prestazione professionale ed alla responsabilità quella della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione . La specialità di tale disposizione rispetto ai principi generali del codice civile in materia societaria, porta a ritenere che l’avvocato risponda in proprio illimitatamente anche qualora l’incarico ricevuto sia in seno ad una società di capitali laddove, in quanto mero socio, sarebbe invece esente da responsabilità personale. O meglio risponderà sia in proprio illimitatamente ai sensi dell’art. 14 richiamato, sia solidalmente con il patrimonio della società di cui faccia parte, e nei limiti di questo. L’avvocato ed i doveri istituzionali e deontologici concernenti le assicurazioni. Sull’avvocato grava altresì obbligo di rendere noto al cliente gli estremi della propria polizza ai sensi del comma 1 ultimo periodo dell’art 12 L. n. 247/2012 tale norma non estende tale onere, come invece fa poco sopra per gli obbligati alla stipula assicurativa, alle associazioni o società. Non a caso, forse, utilizza il termine propria . Dello stesso termine fa uso il Codice Deontologico all’art. 27, comma 5, sempre con riguardo al dovere di informare il cliente. Il possesso di una polizza per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, inoltre, è requisito necessario ai fini dell’accertamento dell’esercizio della professione in modo effettivo, così come stabilito dall’art. 2, comma 2, lett. f , d.m. n. 47/2016 che ne sanziona la mancanza con la cancellazione dell’avvocato dall’albo. Sul piano disciplinare, infine, la mancanza della polizza in questione è sanzionabile con la censura, ai sensi dell’art. 70 commi 4 e 7. In questo panorama normativo appare assai difficile sostenere che l’avvocato non si debba munire, in primis , in proprio, ed in ogni caso, della polizza assicurativa per la responsabilità civile prevista per legge. Tanto più se si consideri la disciplina delle associazioni e delle società tra avvocati la L. n. 247/2012, infatti, prevede sia per le une che per le altre, la possibilità che vi facciano parte professionisti iscritti in albi diversi. Nel silenzio delle relative disposizioni in merito all’iscrizione di tali enti collettivi, si ritiene applicabile la disciplina generale, ossia il regolamento per l’esercizio di attività professionale ordinistiche in forma societaria d.m. n. 34/2013 quest’ultimo prevede, all’articolo che la società multidisciplinare debba iscriversi all’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo . Ne consegue che l’associazione o società multidisciplinare in seno alla quale uno o più avvocati esercitino la loro attività professionale, possa essere iscritta all’Ordine dei chimici, degli assistenti sociali, degli spedizionieri doganali, tanto per fare qualche esempio di attività menzionate nel d.m. n. 23/2016 che individua, appunto, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alla associazioni fra avvocati. Sul piano assicurativo vi sono quanto meno 3 considerazioni poco rassicuranti per l’avvocato 1. La polizza assicurativa per la responsabile civile derivante dallo svolgimento dell’attività professionale, seppur obbligatoria in linea generale per tutte le professioni, con riguardo agli avvocati essa deve rispettare anche gli speciali requisiti previsti dal d.m. 22/09/2016 2. La polizza contro gli infortuni è obbligatoria solo per gli avvocati 3. La comunicazione all’Ordine degli estremi delle polizze sarà fatta dall’associazione o dalla società esclusivamente all’Ordine cui sono iscritte, che non necessariamente è quello degli Avvocati. Le ipotesi di - conclusioni. La ratio della norma che ha introdotto il principio dell’obbligo di tutti i professionisti di munirsi di polizza assicurativa per i danni derivanti dall’esercizio della loro attività, è la tutela del cliente, il quale infatti deve essere, allo scopo, informato al momento dell’assunzione dell’incarico. Tale norma programmatica è l’art. 3, comma 4, lett. e , L. n. 188/2011 che ha trovato poi un’attuazione generale nella L.137/2012 e una specifica, per quanto riguarda gli avvocati, nella L. n. 247/2012 e successivi provvedimenti. Orbene, se la tutela del cliente contro il rischio di non trovare capienza nel patrimonio del professionista a ristoro dei danni che abbia subito dalla sua attività è l’oggetto della tutela giuridica, potremmo argomentare che l’art. 12, L. n. 247/2012, quando parla di avvocati, associazioni o società abbia inteso fornire una tutela doppia, non alternativa, ad ogni soggetto che abbia richiesto una prestazione forense e da questa abbia ricevuto dei danni. Quella dell’avvocato, e quella della associazione o società nell’ambito della quale svolga la professione entrambi responsabili, entrambi assicurati. Il giorno dell’entrata in vigore ed è già rinvio. Porta la stessa data dell’entrata in vigore 11 ottobre , la Gazzetta Ufficiale che differisce di 30 giorni il termine di obbligatorietà delle polizze assicurative. Provvidenziale, per chi, non avendovi ancora provveduto, potrà usufruire della convenzione quadro stipulata dal Consiglio Nazionale Forense in favore di tutti gli avvocati che intendano aderirvi. Un mese che può essere tuttavia utilizzato anche per approfondire il tema delle polizza per l’avvocato che svolga l’attività in forma collettiva, quanto meno con un indirizzo del Consiglio Nazionale Forense che evitidifferenti interpretazioni dei vari Organi territoriali. Risulta, ad esempio, che l’Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 28 settembre 2017, abbia ritenuto che qualora l’associazione professionale abbia sottoscritto polizza assicurativa RC professionale e infortuni che copra nominativamente i singoli collaboratori facenti parte dello studio, non sia necessario da parte di quest’ultimi la sottoscrizione di autonoma assicurazione . Sebbene tutto sia opinabile e condivisibile - sarebbe tuttavia preferibile opinare tutti allo stesso modo.