Il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero ha risposto ad un quesito relativo al regime fiscale applicabile alle opposizioni all’esecuzione proposte dal debitore o dal terzo prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva, ex articolo 159-ter disp. att. c.p.c
«Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un’istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento». Così recita l’articolo 159-ter disp. att. c.p.c., inserito dall’articolo 14, comma 1, lett. a-bis , d.l. numero 83/2015, convertito, con modificazioni dalla l. numero 132/2015, articolo su cui fa leva il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero per rispondere ad un quesito ricevuto. Contributo unificato. La circolare del 20 agosto 2018, chiarisce che la norma citata non ha – come parrebbe a prima vista - lo scopo di riprodurre per le procedure esecutive ciò che già avveniva per il giudizio ordinario di cognizione in cui la parte più diligente o che vi abbia interesse può procedere all’iscrizione a ruolo. Il legislatore ha invece voluto porre rimedio alle limitazioni riscontrate dopo l’entrata in vigore dell’articolo 18 l. numero 134/2014 che impediva al debitore di depositare le opposizioni di cui agli articolo 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. «fino al momento in cui, per effetto del deposito delle copie conformi del verbale/atto di pignoramento/citazione per il pignoramento presso terzi, del precetto e del titolo esecutivo, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, della procura etc, il creditore non avesse iscritto a ruolo il procedimento di esecuzione, con la conseguente attribuzione di un numero di R.G. prima di tale momento, infatti, non v’è un Giudice dell’Esecuzione dinanzi al quale proporre tali opposizioni così come indicato nelle richiamate norme». In relazione al quesito specificamente rivolto al Ministero, ovvero «se nelle opposizioni all’esecuzione proposte, ex articolo 159-ter disp. att. c.p.c., dal debitore o dal terzo prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva, l’onere del pagamento del contributo unificato ricada sempre sul creditore procedente», la circolare afferma che «anche nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 159-ter disp. att. c.p.c., l’obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva».