Una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate fa luce sul computo del periodo di sorveglianza decennale per la rettifica della detrazione dell’IVA.
Per il calcolo del decennio che deve intercorrere ai fini della rettifica della detrazione IVA si deve partire dalla data di acquisto del bene immobile. In caso di locazione finanziaria, si può considerare momento dell’acquisto il pagamento del maxi canone iniziale quando questo risulti particolarmente elevato rispetto al totale della locazione. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta numero 3 a un interpello pubblicata ieri sul sito dell’Amministrazione Finanziaria. Nel caso di specie, l’istante, una S.r.l., stipulava, nell’esercizio della propria attività d’impresa, tre contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto alcune unità immobiliari e detraeva per intero l’IVA ordinaria applicata ai relativi canoni. Concedeva, poi, gli immobili, a tutt’oggi condotti in leasing, in locazione ad una società, sulla base di due distinti contratti, prevedendo espressamente l’imponibilità dei relativi canoni. Intenzionata, ora, a mutare il regime fiscale relativo alle operazioni attive di locazione immobiliare, avvalendosi della regola generale di esenzione, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8, d.P.R. numero 633/1972, l’istante chiede alle Entrate se per tale mutamento debba procedere alla rettifica della detrazione, ai sensi del successivo articolo 19-bis 2. La risposta. Nella risposta delle Entrate viene richiamata la circolare numero 26/E del 1° giugno 2016 la quale, spiegano dall’Agenzia, «ai fini dell’individuazione del dies a quo per il computo del periodo di sorveglianza decennale per la rettifica della detrazione dell’IVA, fa espresso riferimento, “di regola”, alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice. Occorrerà, perciò, valutare se, in presenza di particolari circostanze, i beni immobili possano considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale. Tali circostanze possono configurarsi nel caso in cui il maxi canone iniziale risulti di importo eccessivamente elevato rispetto all’ammontare totale della locazione finanziaria e in altri casi similari». Tutte circostanze, queste, che non ricorrono nell’ipotesi del caso di specie di mutato regime fiscale delle operazioni realizzate a valle da imponibili a esenti , ragion per cui, l’istante, per l’Agenzia, non dovrà rettificare la detrazione dell’IVA assolta sui canoni di leasing. Fonte fiscopiu.it
Risposta_Agenzia_Entrate_n._3