L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota numero 7369 del 10 settembre 2018, ha fornito alcune indicazioni circa le modalità di verifica degli obblighi di tracciabilità delle retribuzioni, introdotti dall’articolo 1, commi 910-913, l. numero 205/2017, e dell’effettività dei pagamenti realizzati mediante gli strumenti indicati.
Obbligo di tracciabilità. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota numero 7369 del 10 settembre 2018, ha fornito alcune indicazioni circa le modalità di verifica degli obblighi di tracciabilità delle retribuzioni, introdotti dall’articolo 1, comma 910-913, l. numero 205/2017, e dell’effettività dei pagamenti realizzati mediante gli strumenti indicati. L’Ispettorato ricorda che il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione nonché ogni anticipo della stessa pertanto, è ammesso il pagamento in contanti in caso di somme dovute a diverso titolo, come, ad esempio, le spese sostenute dal lavoratore nell’interesse del datore di lavoro o nell’esecuzione della prestazione anticipi e rimborsi di spese di viaggio, vitto, alloggio, ecc. . Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” della stessa risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche , si ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso chiaramente documentato che hanno natura solo restitutoria. Modalità di pagamento. In particolare, circa le modalità di pagamento, è ammesso - il pagamento della retribuzione in contanti presso lo sportello bancario dove il datore abbia aperto e risulti intestatario di conto corrente o di conto di pagamento ordinario, con le dovute registrazioni - il pagamento della retribuzione con lo strumento del vaglia postale, a condizione che sia riportata l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, nonché i dati essenziali dell’operazione, esplicitati in causale nominativo del datore di lavoro che effettua il versamento, dati del lavoratore, data e importo dell’operazione, mese di riferimento della retribuzione . Fonte lavoropiu.info
TP_LAV_18NotaINL7369_s