Il discrimine tra azioni “edilizie” e azioni da prodotto difettoso è il danno di cui si chiede il risarcimento

La tutela assicurata dall’articolo 114 d.lgs. numero 206/2005 non è predisposta per i casi in cui il rapporto dedotto in giudizio e il danno che ne è derivato abbiano natura esclusivamente “commerciale”, consistente nel pregiudizio arrecato all’operatore economico dal fatto che gli sia stata fornita della merce difettosa in termini di maggiori difficoltà di rivendita dei beni, reclami della clientela, eventuali azioni di restituzione e di danni. In questi casi, anche se il difetto della fornitura ha comportato il danneggiamento di altri beni dell’acquirente, si è al di fuori delle fattispecie di danno da prodotti difettosi, poiché l’acquirente è stato colpito non nella sua qualità di utente o consumatore, ma nell’esercizio della sua attività economica o commerciale e sugli utili di tale attività si è ripercosso il danno.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 9254/15 depositata il 7 maggio. Il caso. Una società dedita alla produzione di nastri adesivi speciali citava in giudizio una s.r.l. che le aveva fornito una partita di collante rivelatasi inidonea all’uso, tanto che i clienti avevano restituito la merce. La s.r.l. si costituiva chiamando in manleva la propria assicurazione. La compagnia eccepiva l’inoperatività della polizza sostenendo che essa copriva solo la responsabilità civile da prodotti difettosi di cui agli articolo 114 e seguenti d.lgs. numero 206/2005, ma non anche la responsabilità contrattuale per inadempimento e per vizi nella compravendita. Il Tribunale in primo grado respingeva la domanda di manleva proposta dall’assicurazione. In Appello, la Corte, chiamata a decidere solo sulla questione dell’operatività della polizza, riformava la sentenza di prime cure precisando che il danno in questione doveva ritenersi coperto dall’assicurazione. La compagnia ricorre in Cassazione. La decisione della Corte. La Corte d’Appello sosteneva che il Tribunale aveva errato affermando che il collante difettoso non aveva prodotto danni. In realtà il giudizio aveva accertato che il prodotto fornito dalla s.r.l. aveva danneggiato il nastro adesivo sul quale era stato applicato e così pure le buste prodotte con l’applicazione di quel nastro. Risultava così integrata la fattispecie descritta nella polizza assicurativa che copriva i «danni involontariamente causati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza». La compagnia contesta tale interpretazione affermando che la Corte aveva ricostruito la fattispecie come danno da prodotti difettosi previsto dal d.lgs. numero 206/2005 , mentre in realtà si trattava di un caso di inidoneità della merce fornita all’uso a cui era destinata e, come tale, non coperto dalla polizza. Azioni da prodotto difettoso e azioni “edilizie”. La Suprema Corte distingue in primo luogo tra responsabilità per danni da prodotti difettosi, oggi prevista dall’articolo 114 del codice del consumo, e azioni per garanzia e risarcimento per i vizi nella compravendita. La prima concerne esclusivamente i danni generati dal prodotto difettoso alla persona o ai beni del consumatore. Le azioni “edilizie” invece sono previste dal codice civile e consentono a colui che ha acquistato una cosa “viziata” una protezione che si sostanzia nella risoluzione del contratto azione redibitoria o nella riduzione del prezzo azione estimatoria o quanti minoris , oltre al risarcimento del danno vedi gli articolo 1490 c.c. e 1492 c.c. . Con questo tipo di azioni il danneggiato fa valere la responsabilità contrattuale diretta del venditore derivante dal suo inadempimento. La tutela da prodotti difettosi invece assicura all’utente/consumatore una difesa contro i danni derivanti dal prodotto viziato estesa anche a favore di soggetti che non hanno stipulato il contratto direttamente con il produttore, ma che semplicemente hanno avuto la disponibilità del prodotto attraverso i vari passaggi della catena distributiva. Ciò tuttavia, osservano gli Ermellini, non significa che tale responsabilità derivi esclusivamente da illeciti di natura aquiliana, poiché in realtà può dipendere anche da vicende qualificabili come inadempimenti contrattuali. La distinzione tra azioni edilizie e azioni di tutela da prodotto difettoso allora non risiede tanto nel tipo di responsabilità che si fa valere da inadempimento contrattuale o aquiliana , bensì nel tipo di danno di cui si chiede il risarcimento. Il diverso danno risarcibile. In particolare le azioni della compravendita trovano applicazione nei casi in cui il danno che si lamenta è di tipo esclusivamente “commerciale”, cioè il pregiudizio sull’attività economica/imprenditoriale che subisce l’acquirente di prodotti viziati. Le azioni di danno da prodotto difettoso invece si applicano quando il danneggiato è stato colpito in quanto mero utente, consumatore o fruitore dei beni o servizi acquistati. Da questo punto di vista gli Ermellini ritengono che la richiesta di indennizzo proposta dalla s.r.l. nei confronti della propria assicurazione mirasse esclusivamente a recuperare la perdita commerciale subita e quindi non sarebbe riconducibile alle fattispecie previste dagli articolo 114 e seguenti del codice del consumo. Tuttavia, conclude la Cassazione, non si può escludere in astratto che la polizza assicurativa coprisse anche tale tipologia di pregiudizio. Poiché però la Corte territoriale aveva omesso un esame dettagliato sul punto, i Giudici del Palazzaccio cassano la sentenza di secondo grado rinviando la causa alla Corte d’Appello affinché proceda nuovamente all’esame e all’interpretazione del contratto di assicurazione per comprenderne adeguatamente la portata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 febbraio – 7 maggio 2015, numero 9254 Presidente Berruti – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo Con atto di citazione del 2002 la s.p.a. Bi.Esse Adesivi - operante nel campo della produzione e lavorazione di nastri adesivi speciali - ha convenuto davanti al Tribunale di Milano, sez. dist. di Rho, la s.r.l. Ichemco, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 74.908,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in risarcimento dei danni subiti a seguito della fornitura, nel marzo 2000, di un partita di collante rivelatasi inidonea all'uso, tanto che i clienti le hanno restituito la merce. La convenuta si è costituita, ha parzialmente riconosciuto i vizi ed ha proposto separata domanda di garanzia contro la propria assicuratrice, Royal SunAlliance Assicurazioni Ltd. d'ora in avanti RSA , con causa che è stata riunita a quella iniziata da Bi.Esse. RSA ha eccepito l'inoperatività della polizza, sull'assunto che essa copre solo la responsabilità civile da prodotti difettosi di cui al d. lgs. numero 206/2005, e non la responsabilità per inadempimento contrattuale e per vizi nella compravendita. Esperita l'istruttoria, con sentenza numero 52/2006 il Tribunale ha condannato Ichemco a pagare la somma richiesta dall'attrice ed ha respinto la domanda di manleva proposta da quest'ultima contro la compagnia assicuratrice, compensando le spese fra tutte le parti. Proposto appello principale da Ichemco e incidentale da Bi.Esse e da RSA queste ultime solo nel capo relativo alla compensazione delle spese , con sentenza 7-16 luglio 2010 numero 30 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato RSA a rimborsare all'appellante principale la somma da essa dovuta alla danneggiata, nonché le spese dei due gradi del giudizio. RSA propone cinque motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. Resiste Ichemco con controricorso e con note di udienza. Motivi della decisione 1.- La Corte di appello è stata chiamata a decidere esclusivamente se il danno subito da Bi.Esse Adesivi - che Ichemco è stata condannata in primo grado a risarcire - fosse o meno coperto dalla polizza assicurativa stipulata da Ichemco con RSA. Rilevato che l'articolo 13 della polizza stessa dispone che la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, in risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'assicurato rivesta la qualità di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione , ha deciso che erroneamente il Tribunale ha escluso che il collante non abbia arrecato danno a prodotti diversi, poiché è stato accertato in giudizio che esso ha danneggiato il nastro adesivo sul quale è stato applicato, e così anche le buste prodotte con l'applicazione di quel nastro, tanto che gli acquirenti hanno contestato e restituito la merce. Donde l'operatività della polizza e la condanna di RSA a rifondere all'assicurata le somme pagate in risarcimento dei danni. 2.- Con il primo motivo la compagnia assicuratrice denuncia violazione dell'articolo 115 cod. proc. civ. e degli articolo 2727 e 2729 cod. civ., nel capo in cui la Corte di appello ha ritenuto pacifico e non contestato il fatto che la fornitura oggetto di causa fosse affetta da vizi. 2.1.- Il motivo è inammissibile, poiché attiene alla valutazione delle prove ed all'accertamento dei fatti ad opera del giudice di appello questioni non suscettibili di riesame in questa sede se non sotto il profilo degli eventuali vizi di insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione che assiste l'accertamento del giudice vizi che nella specie non sono stati denunciati e non sussistono. 3.- Il secondo motivo lamenta violazione degli articolo 117 e 120 d. lgs. 6 settembre 2005 numero 206-Codice del consumo 1490 e 1497 cod. civ., per avere la Corte di appello qualificato il danno verificatosi nella specie come danno da prodotti difettosi, mentre in realtà si tratta di inidoneità della merce fornita all'uso a cui era destinata. Il terzo motivo denuncia violazione degli articolo 1362, 1363, 1372 e 1917 cod. civ., per avere la Corte di merito erroneamente interpretato la polizza assicurativa, ritenendo che essa copra anche l'evento oggetto di causa, mentre essa copre esclusivamente i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti difettosi ai sensi dell'articolo 117 cod. consumo, cioè solo i vizi e i difetti in presenza dei quali il prodotto non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere . Assume la ricorrente che l'obbligo di indennizzo deriva non dalla mera esistenza del difetto, ma dal fatto che esso abbia arrecato danno alla persona o ai beni del consumatore circostanza che nella specie non sarebbe dimostrata, in quanto non vi è prova che il vizio del collante, consistente nella sua scarsa adesività, abbia arrecato danni alla persona o alle cose dell'acquirente che l'azione proposta va inquadrata fra le azioni contrattuali di garanzia per i vizi, che sono tutt'altra cosa rispetto alle azioni spettanti al consumatore per i danni da prodotti difettosi che solo tali danni, derivanti da responsabilità extracontrattuale, sono coperti dalla garanzia non invece quelli attinenti alle azioni contrattuali. 4.- I motivi vanno congiuntamente esaminati perché connessi e sono in parte fondati. 4.1.- Correttamente la ricorrente rileva che la responsabilità per danni da prodotti difettosi - oggi regolata dagli articolo 114 ss. del Codice del consumo - è cosa diversa dalle azioni di garanzia per i vizi nella compravendita e concerne esclusivamente i danni arrecati dal prodotto difettoso alla persona o ai beni del consumatore. Ciò tuttavia non significa che la suddetta responsabilità sia ricollegabile esclusivamente agli illeciti di natura aquiliana. Essa ben può derivare anche da vicende qualificabili come inadempimento contrattuale, poiché anche nei casi di compravendita può accadere che il prodotto viziato arrechi danno alla persona od ai beni del compratore. Ed invero, la peculiare disciplina introdotta dal d.p.r. 24 maggio 1988 numero 224 di attuazione della Direttiva CEE numero 85/374, oggi recepita nel codice del consumo, si è proposta di estendere la difesa contro i danni da prodotti difettosi a qualunque danneggiato, sia nelle fattispecie di responsabilità aquiliana, sia anche in quelle di responsabilità contrattuale, poiché è ben possibile che il danno alla persona od ai beni del consumatore, rilevante ai sensi della citata normativa, si verifichi nell'ambito di un rapporto contrattuale, per esempio in conseguenza dei vizi della cosa compravenduta. Ed anzi in quest'ambito la responsabilità contrattuale è stata estesa, agli effetti indicati, al soggetto danneggiato dal vizio del prodotto, anche quando non si tratti di colui che abbia stipulato il contratto direttamente con il produttore o con il fabbricante o con l'esportatore o con altro dei soggetti che la legge chiama a rispondere , ma di altro soggetto a cui il prodotto difettoso sia comunque pervenuto lungo la catena distributiva. Vi è quindi un'area di convergenza e di concorso fra le azioni derivanti dalla normativa generale in tema di compravendita e quelle derivanti dalla normativa in tema di responsabilità per danni da prodotti tanto è vero che la legge speciale fa espressamente salvi i diritti e le azioni spettanti al danneggiato in forza di altre leggi articolo 15 d.p.r. 24 maggio 1988 numero 224 di attuazione della Direttiva CEE numero 85/374 oggi articolo 127, 1 comma, cod. consumo , quindi anche quelle in tema di garanzia per i vizi nella compravendita. Il confine e il criterio discretivo fra le fattispecie soggette alla normativa speciale e quelle soggette esclusivamente alla disciplina della compravendita passano per altra via e vanno individuati nel tipo di danno di cui si chieda il risarcimento e nella qualità fatta valere dal soggetto che quel danno rivendichi. La tutela assicurata dalla normativa speciale non è predisposta per i casi, analoghi a quello di specie, in cui il rapporto dedotto in giudizio ed il danno che ne è derivato abbiano natura esclusivamente commerciale cioè consistano nel pregiudizio arrecato all'operatore economico dal fatto che gli sia stata fornita della mercé difettosa, in termini di maggiori difficoltà di rivendita dei beni reclami della clientela, eventuali azioni di restituzione e di danni. In questi casi, pur se il difetto della fornitura abbia comportato il danneggiamento di altri beni dell'acquirente nella specie, il danneggiamento del nastro adesivo su cui il collante difettoso è stato applicato delle buste realizzate con quel nastro, e così via , si è al di fuori delle fattispecie di danno da prodotti difettosi, poiché l'acquirente è stato colpito non nella sua qualità di utente o consumatore, ma nell'esercizio della sua attività economica o commerciale, e sugli utili di tale attività si è ripercosso il danno cfr. sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 22 agosto 2013 numero 19414 . Ne consegue che erroneamente la Corte di appello ha ravvisato nel caso in esame una fattispecie di danno da prodotti difettosi ed l'ha ritenuta in quanto tale coperta dal contratto di assicurazione. La domanda di indennizzo proposta da Ichemco contro la compagnia assicuratrice era infatti diretta a recuperare la perdita commerciale subita dall'assicurata a causa della contestazione della mercé da parte dell'acquirente a cui l'aveva venduta non il risarcimento per i danni personalmente subiti a causa del danneggiamento di nastri adesivi, buste, ecc. beni che non le interessavano se non come oggetto di produzione e di commercio. 4.2.- Ciò premesso, non si può neppure escludere, in astratto, che la polizza assicurativa di cui qui si tratta coprisse anche i rischi di danni commerciali . La Corte di appello avrebbe dovuto esaminare la domanda di indennizzo e valutarne la fondatezza o meno sotto tutti gli aspetti. Avrebbe dovuto cioè accertare in via di interpretazione, sulla base dei criteri legali di cui agli articolo 1362 ss. cod. civ., quale sia la portata della garanzia assicurativa convenuta fra le parti se le clausole del contratto di assicurazione, interpretate le une per mezzo delle altre, nel loro significato letterale ed in considerazione della comune volontà dei contraenti, tenuto conto della prassi e degli usi negoziali in materia, e di ogni altro criterio rilevante, sia da ritenere estesa ai soli rischi tipici delle fattispecie di responsabilità per danni da prodotti, oppure anche ai danni subiti dall'assicurata nell'esercizio della sua attività, ivi inclusi quelli derivanti da inadempimento contrattuale e consistenti nelle perdite commerciali provocate dai vizi della mercé da essa fornita. La sentenza impugnata manca di ogni accertamento sul punto e deve essere anche per questa parte cassata. 5.- Il quarto ed il quinto motivo, che attengono alla quantificazione dei danni, risultano assorbiti. 6.- In accoglimento del secondo e del terzo motivo la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinché - previa adeguata distinzione fra le fattispecie di danno da prodotti difettosi e quelle diverse, sopra delineate - proceda nuovamente all'esame ed all'interpretazione del contratto di assicurazione, al fine di individuare l'effettiva portata ed estensione della garanzia promessa. 7.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti il quarto e il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.