L'avviso postale di comunicazione di perdita progressiva di punti patente non ha alcun valore formale. E il successivo provvedimento di revisione della licenza di guida per azzeramento di punteggio non presuppone questo tipo di comunicazione.
Lo ha ribadito il Ministero dei trasporti con la circolare 13 giugno 2018, numero 14380. La questio iuris. La questione della mancata tracciabilità dell'avvenuta comunicazione postale di perdita di punti patente è stata sfruttata da alcuni trasgressori per censurare l'azzeramento della dote senza la partecipazione cosciente dell'automobilista. La Corte di Cassazione, sez. II Civ., però ha recentemente chiarito con l'ordinanza numero 9270 del 16 aprile 2018 che l'avviso postale di decurtazione di punteggio è un atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo. Il Ministero ha quindi fornito indicazioni specificando meglio le motivazioni degli Ermellini. Contesto normativo. Nel sistema delineato dall'articolo 126-bis del codice stradale, specifica la nota centrale, «l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare indicazione della decurtazione». La comunicazione della decurtazione di punteggio, prosegue la circolare, è un atto privo di valore provvedimentale, «meramente informativo». Il provvedimento di revisione della patente di guida è un atto vincolato all'azzeramento del punteggio disponibile che non presuppone l'avvenuta comunicazione postale delle variazioni di credito residuo. Dunque la comunicazione postale di sottrazione di punteggio è un atto di cortesia, non essenziale. L'iscrizione ai corsi di recupero dei punti persi, tra l'altro, è possibile anche previa esibizione di altri documenti attestanti il taglio. Come per esempio il report personale che è disponibile per tutti i conducenti sul portale dell'automobilista, conclude il ministero.
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