In tema di patteggiamento, l’accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso e, pertanto, l’impugnazione del procuratore generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall’accordo è inammissibile.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza numero 21126/17 depositata il 3 maggio. L’accordo delle parti non può essere oggetto di recesso. Nell’ambito del procedimento penale a carico dell’imputato accusato di coltivazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti la Corte di Cassazione ha l’occasione di ribadire il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «in tema di patteggiamento, l’accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso». In tal senso, è inammissibile l’impugnazione del procuratore generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall’accordo. Inoltre, affermano gli Ermellini, sempre in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione che richiami aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza della contestazione. Pertanto, sulla base della proposizione di censure diverse da quelle consentite i Giudici di legittimità dichiarano il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 aprile – 3 maggio 2017, numero 21126 Presidente Carcano – Relatore Corbo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza emessa in data 8 giugno 2016, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese ha applicato, a norma dell’articolo 444 cod. proc. penumero , a M.G. la pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 2.128 di multa, in relazione a plurimi episodi di coltivazione, detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cannabis indica, commessi tra il settembre ed il novembre 2015, in diversi casi con consegna della stessa a persone di età minore degli anni diciotto, previa di riqualificazione dei fatti a norma dell’articolo 73, comma 5, d.P.R. numero 309 del 1990, ritenuta la continuazione tra i reati, e computati gli aumenti per la contestata recidiva e per l’aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lett. a , d.P.R. numero 309 del 1990, nonché la diminuente per il rito. La pena base è stata fissata, con riferimento alla cessione di quattro canne a due minori degli anni diciotto in mesi nove di reclusione ed Euro 1.032,00 di multa, aumentata per la recidiva a ad anni uno e mesi tre di reclusione ed Euro 1.720,00 di multa, nonché, ulteriormente, ex articolo 80, comma 1, lett. a , d.P.R. numero 309 del 1990, ma tenendo conto del disposto di cui all’articolo 63, quarto comma, cod. penumero , ad anni uno e mesi cinque di reclusione ed ero 1.800,00 di multa questa pena, poi, è stata aumentata per la continuazione ad anni due e mesi due di reclusione ed Euro 3.193,00 di multa, e, quindi, ridotta per il rito, alla pena finale sopra precisata. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo, formulando due motivi. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all’articolo 73, comma 5, d.P.R. numero 309 del 1990, a norma dell’articolo 606, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero , avendo riguardo alla riqualificazione giuridica dei fatti. Si deduce che la riqualificazione è avvenuta in assenza di qualunque motivazione, nonostante la condanna riguardi una pluralità di cessioni, effettuate in tempi diversi e prevalentemente ad acquirenti minorenni l’abitualità della condotta illecita da parte dell’imputato è desumibile, oltre che dalla pluralità di episodi contestati nel presente processo, anche dai precedenti penali del medesimo. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606, comma 1, lett. e , cod. proc. penumero , avendo riguardo al computo della pena. Si deduce che l’aumento della pena è stato determinato in difetto di qualunque discorso giustificativo, da svolgersi per ciascun reato satellite, e comunque in termini incongrui, in ragione della pluralità e della gravità dei fatti, trattandosi prevalentemente di cessioni di stupefacente a minorenni. 3. Il ricorso espone motivi diversi da quelli consentiti. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, quello secondo cui, in tema di patteggiamento, l’accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso ed è, pertanto, inammissibile l’impugnazione del procuratore generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall’accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti cfr., trai le tante, Sez. 6, numero 28427 del 12/03/2013, Ennaciri, Rv. 256455, proprio in riferimento a fattispecie in cui il Procuratore generale aveva presentato ricorso per cassazione lamentando l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e di quella di cui all’articolo 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990, nonché Sez. numero 40519 del 12/10/2005, Scafidi, Rv. 232844 . Inoltre, per quanto attiene specificamente alla doglianza concernente la definizione giuridica del reato, è altrettanto consolidato il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione così, tra le tante, Sez. 7, numero 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766, nonché Sez. 6, numero 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865 . In questa prospettiva, è utile considerare che, secondo l’insegnamento enunciato dalle sezioni unite, sia pure in epoca antecedente alle riforme del 2013 e del 2014, l’aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è astrattamente compatibile con un giudizio di lieve entità del fatto, sicché il giudice deve procedere ad una valutazione caso per caso che tenga conto di tutte le specifiche circostanze venute in essere Sez. U, numero 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247912 , e che, nella vicenda in esame, dalle contestazioni emerge una produzione domestica, nonché episodi di cessioni per minimi quantitativi. In riferimento, poi, alla doglianza relativa alla mancata specificazione degli aumenti di pena per i singoli reati satellite, è sufficiente richiamare l’indirizzo assolutamente diffuso, secondo cui non è necessaria l’indicazione, da parte del giudice, degli aumenti per ciascun reato satellite, né una esplicita motivazione in ordine all’aumento della pena posta a base del calcolo, attesa la natura semplificata della sentenza di patteggiamento cfr., ex plurimis, Sez. 2, numero 52261 del 28/10/2016, Ben Mohamed Salh, Rv. 268642, nonché Sez. 6, numero 7401 del 31/01/2013, Gjataj, Rv. 254879 . 4. Alla proposizione di censure diverse da quelle consentite segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In considerazione di quanto previsto dall’articolo 616 cod. proc. penumero , essendo il ricorrente una parte pubblica, non si dispone condanna della stessa al pagamento delle spese del procedimento, né di una somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.