Patrocinio gratuito: il Ministero della giustizia canta “non ti scordar di me”

Per la legittimazione passiva in materia di liquidazione di compensi e di ammissione al gratuito patrocinio è parte necessaria il Ministero della Giustizia.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27414, depositata il 29 dicembre 2014. Il caso. Il tribunale di Patti, nell’ambito di un procedimento di declaratoria di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, revocava il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ammissivo del gratuito patrocinio in favore della moglie parte del processo. La donna ricorreva in Cassazione, notificando l’atto all’Agenzia delle Entrate. Parte necessaria. La Corte di Cassazione ricorda, innanzitutto, che per la legittimazione passiva in materia di liquidazione di compensi e di ammissione al gratuito patrocinio è parte necessaria il Ministero della Giustizia. Limite superato. Tuttavia, nonostante la mancanza del Ministero nel procedimento, i giudici di legittimità procedono esaminando nel merito la questione. Gli Ermellini rilevano infatti che, proprio dalle dichiarazioni della ricorrente, era emersa la percezione di un reddito superiore a quello risultante dall’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. L’ordinanza impugnata aveva, quindi, motivato adeguatamente riguardo al profilo del superamento del limite reddituale per beneficiare del patrocinio gratuito, anche a prescindere dal cumulo del reddito della donna con quello del coniuge. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 novembre – 29 dicembre 2014, n. 27414 Presidente Oddo – Relatore Oricchio Considerato in fatto Con decreto del 23 novembre 2010 il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, revocava il provvedimento del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 25 maggio 2010 ammissivo del gratuito patrocinio in favore di N.R. nell'ambito di procedimento civile di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La N. proponeva, in data 4 gennaio 2011, ricorso ex articolo 99 D.P.R. n. 115/2002, col quale impugnava il suddetto decreto di revoca. Con provvedimento del 13/14 giugno 2011 il Giudice designato del Tribunale di Patti rigettava il suddetto ricorso. Avverso tale ultimo provvedimento di rigetto ricorre a questa Corte la N. con atto, notificato all'Agenzia delle Entrate, sede centrale di Roma, affidato a tre ordini di motivi. L'Amministrazione non ha svolto attività difensiva. La causa, già trattata innanzi alla sezione Sesta-seconda di questa Corte è stata rimessa alla pubblica udienza di questa Sezione con ordinanza interlocutoria del 12 novembre 2013 ritenendo non sussistete l'evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa con il rito camerale di cui all'articolo 375 c.p.c. . Ha depositato memoria, ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., la N.. Ritenuto in fatto I.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di mancanza assoluta di motivazione (violazione articolo 132, 156 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c.). 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell'articolo 112 c.p.c. . 3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112, co. 1, lett. D), D.P.R. 115/2002 . 4.- I suesposti tre motivi del ricorso possono essere riuniti e trattati congiuntamente, attesa la continuità logica ed argomentativa che li ispira. Tanto -giova subito evidenziareevitando ulteriori non necessari incombenti quali quelli della integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia cui il andava debitamente notificato il ricorso in esame (peraltro risultante, allo stato, notificato all'Agenzia delle Entrate, sede centrale di Roma e non all'Avvocatura dello Stato). Infatti, come già affermato da questa Corte la legittimazione passiva in materia di liquidazione di compensi e di ammissione al gratuito patrocinio è parte necessaria il Ministero della Giustizia ( Cass. civ., SS.UU. n.° 8516/2012). Tuttavia, in virtù e per il perseguimento del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, questa Corte -ritenuta, nella fattispecie l'inutilità di ogni ulteriore incombenteritiene di dover procedere con l'esame del merito del ricorso. I motivi del ricorso sono del tutto infondati. L'ordinanza del Tribunale di Patti, in data 13/14 giugno 2013, con cui è stato rigettato il ricorso avverso l'anzidetto provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è immune dai vizi denunciati col ricorso in esame. L'ordinanza impugnata, infatti, pur con concisa argomentazione da conto dei motivi sui quali quel provvedimento è fondato. In particolare viene dato atto che, in sostanza, proprio dalle dichiarazioni rese dalla N. al'udienza presidenziale del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, era emersa la percezione di reddito superiore a quello risultante dall'istanza di ammissione in base alla quale il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aveva disposto l'ammissione al benefico del gratuito patrocinio. Per di più, con propria valutazione immune da vizi argomentativi, nel provvedimento per cui oggi si ricorre si attesta che nessuna prova è stata fornita dalla N. per dimostrare la percezione di un reddito inferiore a quello dichiarato (€ 40 al giorno) e tale da poter comportare l'applicazione dell'ammissione al detto beneficio. In ogni caso la motivazione del provvedimento impugnato risulta esaustiva anche sotto il profilo del superamento del limite reddituale per poter usufruire dei benefici del patrocinio a spese dello Stato anche a prescindere dal cumulo del reddito della N. con quello del proprio coniuge. 5.- La ritenuta infondatezza dei motivi comporta il rigetto del ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 27 novembre 2014.