Il Tribunale di Palermo, nell’accogliere l’appello di una banca, ha condannato la cliente sia per la mancata diligenza nel conservare le carte di credito revolving sia per il ritardato avviso alla finanziaria (la denuncia alla polizia era stata immediata). Non solo dovrà restituire quanto già incassato in primo grado, pagare le spese di entrambi i gradi, ma anche versare la penale pattuita nei relativi contratti di credito in ottemperanza della Direttiva 2007/64.
E’ quanto deciso dal Tribunale di Palermo, sez. V Civile (specializzata in materia d’impresa) n. 5057 del 22 ottobre 2014 in controtendenza con la giurisprudenza costante e maggioritaria (Cass., n. 13777/07 e Trib. TA del 6/11/12 : nella fattispecie il cliente aveva scoperto e subito denunciato il furto dopo 13 giorni, ma sono stati condannati l’emittente ed il commerciante erogante per non avere verificato la corrispondenza delle firme sulla carta ed in calce al Pos al momento del saldo e del rimborso della spesa). È prassi denunciare subito il furto alla banca prima ancora che alle forze dell’ordine per bloccare i conti e l’uso indebito. Il caso. Si tratta di un appello alla sentenza del GdP di Palermo 5214/11 relativa ad un classico risarcimento danni versato dalla banca al cliente, per l’uso illecito di carte di credito rubate, fatto da terzi. In questo grado, però, il GO ha ribaltato le responsabilità e condannato l’appellata a pagare una penale alla finanziaria, a restituire quanto incassato in primo grado, a saldare alcune rate inevase e le spese di entrambi i giudizi oltre interessi ed oneri di legge. Una clausola contrattuale imponeva tale sanzione ed, in ogni caso, l’intestataria delle due carte di credito era tenuta a custodirle con la massima diligenza ed a denunciare subito alla banca la sottrazione e/o lo smarrimento, ma l’avviso era avvenuto dopo 17 giorni dall’immediata denuncia alla polizia. Cos’è un credito revolving? Sono linee di credito concesse dalla banca, di durata illimitata, che il titolare può usare in qualsiasi momento in una o più soluzioni d’acquisto. Il capitale si ricarica con versamenti volontari (frequenza ed ammontare), salvo rimborsi minimi mensili rapportati in percentuali variabili all’importo concesso. Se non si utilizza il credito rimane invariato, però dalle informazioni reperibili in rete sembra che questa refusione debba essere versata anche per coprire gli interessi e le spese fisse del fido concesso. La cliente aveva stipulato due contratti (nel 1999 e nel 2006) di questo tipo. Bisogna stare attenti alle clausole che si sottoscrivono. Questi accordi prevedevano specifiche postille sulla responsabilità del titolare. In caso di sottrazione, smarrimento, falsificazione o contraffazione imponevano un’immediata comunicazione all’emittente, confermata da una raccomandata a/r corredata dalla denuncia presentata alle forze dell’ordine. È ritenuto responsabile «di ogni conseguenza dannosa causata dall’illecito o dall’uso indebito della carta» sino a questo avviso ed in queste circostanze e sempre se non ha agito «fraudolentemente, con dolo e colpa grave». Il contratto più recente ne disciplinava un’analoga connessa all’attivazione dello stesso. Nella fattispecie la cliente non aveva provato alcun danno imputabile all’istituto di credito, mentre quest’ultimo era stato costretto a rimborsare le spese fatte dai ladri presso gli esercizi commerciali convenzionati. Duplice scopo dell’onere di custodia della carta di credito. È risaputo che deve essere usata la massima diligenza nel custodirla sia per garantire un corretto esercizio dei suoi diritti di utilizzazione sia per evitare ( e direi anche prevenire) ogni impiego illecito (CDA MI del 16/11/93). Nel nostro caso non solo non è stata osservata, ma è stata riscontrata una colpa grave della titolare, anche per la ritardata denuncia alla banca, sì che è stata applicata la penale di cui all’ultima clausola descritta. La Direttiva 2007/64/CE. Recepita dal d.l. n. 11/10 disciplina e ribadisce tutto ciò: l’uso indebito della carta non può essere ascritto ipso iure alla banca, ma si dovrà verificare, con un bilanciamento degli interessi, la responsabilità del cliente. Dette clausole attuano queste disposizioni UE che sono state imposte anche per debellare il furto e la clonazione tramite i servizi di home ed online banking ( phishing ; ABF Roma 1137/12, Trib.Roma del 20/2/06, P.Tritapepe, Blocco carte di credito: novità su rimborsi e responsabilità ). Ai sensi dell’art.1218 cc grava sul titolare dimostrare di aver rispettato tali oneri e che le conseguenze del furto etc. sono imputabili esclusivamente alla negligenza della finanziaria. Inesistenza del danno morale . Come detto il furto non aveva comportato conseguenze alla donna, che non ha rispettato questi oneri probatori, né ha dimostrato la sua iscrizione al CRIF. È stato provato, anzi, un danno patrimoniale nei confronti della banca per il mancato incasso dei dovuti ratei, confermato anche dal comportamento dell’appellata che non ha svolto difese sul punto. È stata quindi accolta la riproposta domanda convenzionale.
Tribunale di Palermo, sez. V Civile, sentenza 22 ottobre 2014, n. 5057 Giudice Galazzi Motivi bella decisione Con alto di citazione ritualmente notificato, BANCA proponeva appello avverso la sentenza n. 5214/2011 resa dal Giudice di Pace di Palermo in data 27/10-7/12/201 con la quale era stata condannata a pagare a CLIENTE la somma, di € 1.035,00 oltre interessi legali a decorrere dal 13.12.2007, ed € 800,00 oltre interessi decorrenti dalla data della pronuncia fino al soddisfo, per un importo complessivo di € 3.372,56, quale importo conseguente all'utilizzo delle carte di credito revolving intestate alla CLIENTE ed a questa rubate nel periodo dalla data del furto alla data della comunicazione alla società emittente. L'appello è fondato e va accolto. La prima doglianza avanzata dall'appellante, relativa all'interpretazione delle clausole contrattuali (n. IV-5 per il contratto nr. (omissis) e nr. IV-9 per il contratto (omissis) aventi ad oggetto la condotta che il titolare della carta di credito revolving deve adottare in caso di furto della stessa, va integralmente condivisa. In entrambi i contratti di apertura di linea di credito utilizzabile tramite una carta di credito revolving , conclusi dall'odierna appellata in data 14.6.1999 ed in data 8.3.2006, è infatti previsto che, in caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il titolare è tenuto a comunicare l'occorso immediatamente, facendo subito seguire a detta comunicazione l'invio di conferma tramite lettera raccomandata a/r corredata, della denuncia. La medesima clausola prevede, altresì, la responsabilità del titolare per ogni, conseguenza dannosa causata dall’illecito o dall'indebito uso della carta a seguito degli eventi sopra descritti fino alla somma di € 150,00 fino al momento della comunicazione all'emittente e salva l'ipotesi in cui il titolare abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave (la clausola del contratto più recente prevede, in aggiunta, la responsabilità, sino alla concorrenza di € 150,00 anche qualora il titolare non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e del precedente articolo IV-1, relative all’attivazione della carta). Ebbene, risulta pacifico che, pur avendo l'appellato sporto denuncia/querela di furto lo stesso giorno (14.3.2007) in cui si è verificato il fatto, ha poi effettuato la prescritta comunicazione a BANCA soltanto 17 giorni dopo, e precisamente, il 31.3.2007. In virtù del citato regolamento negoziale, CLIENTE è quindi tenuta a rifondere alla BANCA emittente quanto quest'ultima abbia dovuto pagare agli esercenti convenzionati, in ragione delle operazioni abusivamente compiute nel periodo successivo al furto e sino alla comunicazione dello stesso. Va precisato infatti che il titolare di una carta di credito è obbligato a provvedere alla sua custodia, sia in funzione del corretto esercizio dei diritti di utilizzazione della stessa, sia per evitare ogni suo illecito impiego, (cfr. Corte di Appello Milano 16.11.1993), sicché la condotta tenuta dalla CLIENTE integra una ipotesi di colpa grave, tanto che non può applicarsi il limite di responsabilità pari ad € 150, previsto nella clausola del contratto di apertura della carta di credito revolving. Va altresì accolta la doglianza relativa al riconoscimento da parte del Giudice di prime cure del danno non patrimoniale. Ed invero, come dedotto dall'appellante, CLIENTE non ha né dedotto né allegato di avere subito un qualsivoglia danno non patrimoniale quale conseguenza della presunta condotta illecita della BANCA, non fornendo alcuna dimostrazione di essere stata iscritta ai CRTF ovvero di avere subito un ulteriore e diverso nocumento: la domanda sul punto va quindi rigettata. All’accoglimento dell'appello consegue quindi la riforma della sentenza oggetto di gravame con il rigetto delle domande spiegate da CLIENTE e la condanna di quest'ultima alla ripetizione delle somme riscosse da BANCA in conseguenza della sentenza riformata oltre gli interessi legali dalla data della presente pronuncia. Alla luce di quanto esposto, accolta la suesposta doglianza, la seconda questione relativa alla valutazione effettuata dal giudice di prime cure sui mezzi istruttori può ritenersi assorbita. Va altresì accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla BANCA in primo grado e reiterata in appello, diretta a far condannare la CLIENTE al pagamento di alcune rate di rimborso dell'apertura di credito. Ed invero, dagli estratti conto depositati in atti, risulta che CLIENTE è debitrice delle somme di € 49,25 per il contratto nr. (omissis) e di € 707,95 per il contratto nr. (omissis) a riprova della domanda, né parte appellata ha formulato sul punto alcuna contestazione o difesa. In considerazione della soccombenza le spese del primo e del secondo grado del giudizio vanno poste a carico dell'appellata.