I lavori per l’introduzione del reato di autoriciclaggio

Anche sulla scorta di queste indicazioni, l’introduzione dell’autoriciclaggio è stata di varie iniziative di studio. Tra le più significative, nel gennaio 2013 veniva istituita, presso il Ministero della Giustizia, un “Gruppo di Studio sull’autoriciclaggio”, presieduto dal Procuratore Aggiunto di Milano Francesco Greco e composto da rappresentanti della DNA, della Guardia di Finanza, della Banca d’Italia, della UIF, dell’Agenzia delle Entrate e dell’accademia.

Nel corso di lavori, il Gruppo esaminava la documentazione amministrativa e la letteratura scientifica disponibile. Sentiva esperti a diverso titolo della materia, tra cui magistrati, accademici, professionisti, rappresentanti del mondo bancario e imprenditoriale, dirigenti di amministrazioni ita-liane e dell’OCSE. Giungeva, infine, a formulare al Ministro Severino due proposte alternative di introduzione del reato di autoriciclaggio. Secondo una prima proposta, l’introduzione del reato di autoriciclaggio sarebbe conseguita alla soppressione nell’attuale formulazione del riciclaggio della cd. “clausola di riserva”, che esclude la punibilità dell’autore del reato presupposto. Secondo una seconda proposta, invece, l’autoriciclaggio avrebbe costituito oggetto di un’autonoma disposizione, per la quale erano previste pene più lievi ed era esclusa la punibilità per l’autore del reato che utilizzasse i proventi per mere finalità di godimento. Già in quella sede, peraltro, venivano introdotti due temi connessi all’autoriciclaggio. Da un lato, si valutava l’opportunità di introdurre una meccanismo di facilitazione del rientro in Italia di capitali illegalmente esportati (cd. voluntary disclosure ), diverso da un condono. Dall’altra, si sotto-lineava l’opportunità di rivedere la formulazione di alcuni reati, come quelli tributari, il falso in bilancio e il cd. “abuso di beni sociali”, la cui efficace repressione avrebbe l’effetto di prevenire il riciclaggio. Voluntary disclosure. Con il cambio di Governo, l’introduzione dell’autoriciclaggio veniva nuovamente discussa, tra l’altro, nei lavori condotti in seno al Ministero dell’Economia sulla voluntary disclosure , con la presenza del Procuratore Greco, della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate e di tecnici della Banca d’Italia. Seguiva l’emanazione del d.l. n. 4/14, poi non convertito, nonché il deposito in Parlamento diversi disegni e progetti di legge sull’introduzione del reato di autoriciclaggio, molti dei quali legati alla previsione della voluntary disclosure . La voluntary disclosure è divenuta, quindi, il partner indivisibile del reato di autoriciclaggio. Ha costituito oggetto di studi dell’OCSE, che nel 2010 ne ha esaminato i caratteri in 39 Paesi, e nel 2013 ne ha raccomandato l’adozione unitamente a misure collaterali volte a migliorare per il futuro il livello di osservanza fiscale. È legata ai progressi conseguiti a livello internazionale nella lotta all’evasione fiscale, tra cui soprattutto l’accordo OCSE per lo scambio automatico dei dati in materia fiscale. È successo così che nel settembre del 2013 la Svizzera preannunciava la sottoscrizione dell’Accordo OCSE per lo scambio automatico dei dati fiscali. Un fatto così importante avrà sicuramente un grande impatto sul mondo finanziario svizzero. Porrà, infatti, i contribuenti italiano detentori di patrimoni non dichiarati in Svizzera, per importi stimati intorno ai 300 miliardi di euro, di fronte all’alternativa di lasciare tali patrimoni all’estero o farli rientrare in Italia. Nella prima alternativa, i patrimoni potrebbero essere trasferiti in uno stato off-shore , ma pur sempre con il rischio di lasciare “una traccia finanziaria”. Nella seconda, invece, i contribuenti avrebbero la possibilità di autodenunciarsi al Fisco, pagando tutte le imposte dovute ma beneficiando di sanzioni in parte ridotte. E qui rientra in gioco l’autoriciclaggio: chi lasciasse e movimentasse i propri patrimoni non dichiarati all’estero rischierebbe, infatti, di rispondere di questo reato. È in questa luce, dunque, che sono state formulate le attuali disposizioni sulla voluntary disclosure e sull’autoriciclaggio. Quest’ultimo, colpendo le condotte di occultamento dei capitali frutto di reato ben avrebbe potuto applicarsi in futuro anche ai proventi da reati fiscali trasferiti all’estero, ma che la collaborazione volontaria provvedeva a rendere non punibile fino alla data finale per la sua presentazione. (*) Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano in alcun modo l’istituto di appartenenza