Il poker ed una nuova frontiera di diritti giustiziabili

Negli ultimi anni il poker, soprattutto nella sua versione ormai più famosa, quella a “torneo”, ha ormai “spopolato”. Moltissimi ci giocano, tanti sono gli appassionati e crescente è stato l'interessamento dei mass media che quotidianamente propongono puntate, pubblicità e canali dedicati al gioco di abilità così riconosciuto anche a livello normativo del momento. E così è capitato che, anche in Italia, si affermassero non solo ottimi giocatori ma veri e propri professionisti delle carte. Parallelamente, anche lo Stato è intervenuto regolamentando il gioco sia su internet sia all'interno dei casinò.

Il poker dunque è, alla pari di altri giochi più conosciuti lotto, superenalotto, ecc , un gioco regolamentato e sottoposto alla vigilanza della AAMS. Quello che molti non sanno è che il circuito del poker, in particolare quello dei casinò, “Vive” sugli accordi tra giocatori.[1] Tali accordi hanno, quale finalità principale, quella di ammortizzare le possibili perdite “diversificando” il rischio inerente alla singola partecipazione ad un torneo. Tra i patti più comuni possiamo ricordare lo “stacking”, accordo in virtù del quale un giocatore paga una parte della somma di denaro necessaria per l'iscrizione al torneo ad un altro giocatore in cambio di una determinata percentuale sulla eventuale vincita, e lo “swapping”, pratica per la quale due giocatori, iscritti allo stesso torneo, si “scambiano” una quota della eventuale vincita, così moltiplicando le loro chance di successo limitatamente alla quota di iscrizione scambiata generalmente il 10% . Tali patti vengono conclusi liberamente dai giocatori che decidono con chi accordarsi sulla base delle reciproche abilità e sulle loro concrete possibilità di successo. I giocatori del circuito stipulano questi patti “sulla fiducia” e, generalmente, questi accordi vengono rispettati. Un giocatore che non rispetta i patti, infatti, perde credibilità di fronte a tutta la comunità e viene escluso dalla stessa, perdendo oltre alla “faccia , la possibilità di avvalersi di tutti i benefici finanziari garantiti da questo sistema di accordi 1 . Visto e considerato lo sviluppo del fenomeno poker, si può ragionevolmente capire quanto sia importante inquadrare questo nuovo potenziale settore di contenzioso. Non pare incredibile, infatti, che controversie relative al mancato rispetto di tali accordi possano un giorno approdare in Tribunale. Occorre, dunque, verificare se, ed in quali limiti, tali convenzioni assumano rilevanza giuridica e, se del caso, in che ambito possano essere ricondotte tali convenzioni. Disciplina degli accordi tra giocatori. Detto del nuovo che avanza, pare opportuno proporre un quadro complessivo della disciplina degli accordi tra giocatori così come si evince dalla disciplina codicistica e dalla copiosa giurisprudenza in materia. Occorre precisare che, quando parliamo di poker, alludiamo al gioco regolarmente autorizzato dallo stato ed affidato a gestori in possesso di licenza AAMS[2]. Il formante codicistico pare non aver dato particolare rilievo al fenomeno del gioco che è esaurito in appena tre norme - l'articolo 1933 c.c., a norma del quale non compete azione per il pagamento di un debito di gioco o di scommessa, anche se si tratta di gioco o scommessa non proibiti” salva la possibilità per il vincitore di trattenere la somma per il caso in cui il perdente abbia spontaneamente adempiuto - l'articolo 1934 c.c. che esclude l'ambito di applicazione dell'articolo precedente in specifiche circostanze - l'articolo 1935 c.c., infine, a norma del quale “Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate”. Dunque, il vincitore di un gioco autorizzato dallo Stato ha sicuramente diritto di azione nei confronti dell'organizzatore dell'evento. Il partecipante al gioco, infatti, stipula un vero e proprio contratto con l'organizzatore ed avrà azione per ottenere il pagamento della vincita. Contrariamente, al vincitore di un gioco non autorizzato ma non proibito non spetta azione alcuna salvo l'efficacia limitata della soluti retentio. Ciò detto, non ci sono dubbi sul diritto di azione spettante al vincitore del torneo di poker. I giocatori infatti partecipano ad un gioco autorizzato, all'interno di un casinò oppure online, sicuro e controllato da gestori autorizzati dallo stato ed in possesso di regolare licenza AAMS. Ciò che interessa in questa sede, invero, è capire quale disciplina sia applicabile agli accordi tra giocatori, collegati al gioco autorizzato. Tali convenzioni, come visto, si risolvono in uno scambio di quote tra giocatori sulle rispettive eventuali vincite swapping o in finanziamenti per la partecipazione ad un torneo stacking . In poche parole, a questi patti di finanziamento quale disciplina è applicabile? La Cassazione in tempi recenti ha avuto modo di affrontare queste problematiche in ambiti diversi da quello del poker, quali, in particolare, il gioco del lotto. Sotto un primo profilo, la Suprema Corte ha affrontato il problema dell'accordo tra giocatori inquadrandolo nell'ambito ora del contratto di mutuo, ora delle obbligazioni naturali ex articolo 1933 c.c In primo luogo la Cassazione, con un orientamento che potremmo definire ormai consolidato[3], esclude o riconosce il diritto di azione al creditore a seconda della sua provata/non provata partecipazione al gioco. La Suprema Corte, infatti, riconosce la pretesa del mutuante alla restituzione della somma solo nel caso in cui lo stesso non abbia un interesse diretto al gioco del mutuatario. Il ragionamento, in parole povere, è il seguente se chi consegna il denaro al giocatore ha un interesse al gioco allora egli non può essere ritenuto un semplice mutuante ma, bensì, parte attiva nel gioco e, conseguentemente, ci troviamo di fronte ad un accordo tra giocatori non dissimile da quello regolato all'art1933 c.c Viceversa, allorché il mutuante non abbia alcun interesse al gioco, egli non ne è parte e, dunque, non si è in presenza di un accordo tra giocatori ma di un semplice, valido e vincolante rapporto di mutuo. Sotto un secondo profilo, poi, la giurisprudenza di legittimità[4] nega rilevanza agli accordi tra giocatori escludendo l'applicazione in via analogica dell'articolo 1935 c.c La disciplina di cui all'articolo 1935 c.c., infatti, si applica solo al rapporto tra giocatore ed organizzatore e non agli accordi collegati/riconducibili alla lotteria organizzata. Accordi, questi ultimi, che - per usare le stesse parole della Cassazione - «si svolgono con modalità normalmente inidonee a fornire certezza in ordine ai relativi contenuti ed avvengono sotto la spinta di motivazioni largamente influenzate da fattori irrazionali[5]». Considerazioni finali. Le decisioni della Suprema Corte sono ispirate dalla volontà condivisibile di non riconoscere cittadinanza giuridica a convenzioni dal dubbio contenuto e concluse sulla spinta di fattori irrazionali. Non stupisce, quindi, la netta presa di posizione del giudice di legittimità, nel ricondurre tali convenzioni entro i confini delle obbligazioni naturali. A ben vedere però, nel caso del poker vi sono almeno un paio di eccezioni che pare valga la pena portare all'attenzione del lettore. Innanzitutto tali patti non vengono conclusi sulla spinta di «motivazioni largamente influenzate da fattori irrazionali» per usare le stesse parole della Suprema Corte ma solo ed esclusivamente in ragione delle abilità dei players e sulle base delle loro concrete possibilità di successo. Il professionista, infatti, si accorda con un collega perché lo ritiene abile, non fortunato. In secondo luogo gli accordi tra giocatori, seppur convenzioni atipiche, risultano tutt'altro che incerti riguardo il proprio contenuto. Trattasi, infatti, di accordi che tutti i membri della comunità del poker professionisti e non conosce ed utilizza per diversificare il rischio dell'investimento. Sono molto diffusi e vengono rispettati e, soprattutto, onorati meglio dei tipici contratti espressamente previsti dal codice. E' chiaro che, alla luce delle premesse di cui sopra, parrebbe logico concludere per l'irrilevanza degli accordi tra pokeristi, salvo il caso dello spontaneo adempimento. Ma il crescente diffondersi del fenomeno ed il suo affermarsi sempre più come gioco di abilità e non di fortuna potranno, in futuro forse , spingere i Tribunali di merito e legittimità a riconsiderare questo orientamento che, allo stato attuale, non sembra lasciare spazio a questa nuova frontiera di diritti. Diversi siti internet trattano l'argomento poker e dedicano articoli e discussioni circa i giocatori ed i risultati dei tornei dei circuiti nazionali ed internazionali. Tra gli articoli pubblicati vi sono notizie di vario genere e non è raro trovare pezzi che segnalino alla comunità pokeristica giocatori scorretti e non rispettosi di accordi. Esulano dal nostro approfondimento sia il gioco vietato per legge penale ed il giochi c.d. “tollerato”, ovvero non proibito ma non affidato ad un gestore autorizzato. Cass. numero 4209/1992 Cass. 2386/2008 Cass. 20622/2011. Cass. 20622/2011. La pronuncia della Cassazione decideva un contenzioso sorto tra due giocatrici del lotto le quali decidevano di giocare ininterrottamente il numero ritardatario 14, sulla ruota di Genova, fra il settembre del 2001 ed il marzo del 2002, con l'accordo per cui l'importo delle giocate e l'eventuale vincita sarebbero state suddivise a metà. La somma impiegata, ed interamente persa, pari a circa 100.000 euro, veniva integralmente anticipata da una sola delle due amiche, che, una volta abbandonato il gioco, perché troppo costoso, chiedeva il rimborso alla seconda, la quale si rifiutava di rimborsare la sua parte. I Tribunali di merito respingevano la domanda della donna la quale ricorreva in Cassazione assumendo che “essendo dotato di azione il diritto del giocatore al pagamento della vincita al lotto, trattandosi di gioco autorizzato, analoga disciplina doveva applicarsi ai contratti collegati al gioco medesimo, quali gli accordi intercorsi tra i giocatori per la ripartizione delle spese inerenti alle puntate ed ai guadagni provenienti dalle vincite”. La Cassazione civile numero 20622/2011 respinge il motivo di ricorso sulla base di un duplice ragionamento. Esclude innanzitutto la rilevanza di tali accordi dal momento che il codice fa riferimento solo al rapporto tra giocatore e lotteria. In secondo luogo esclude la disciplina del collegamento negoziale dal momento che “la normativa applicabile al contratto collegato può essere più o meno influenzata dal collegamento, ma deve essere sempre e comunque individuata con riguardo alla natura del contratto ed agli interessi in discussione”. Interessi non meritevoli di di tutela salvo gli effetti limitati della soluti retentio.