Chi si ferma troppo paga dazio e rischia il sequestro

L’esercente titolare di una autorizzazione al commercio itinerante che somministra alimenti e bevande stazionando costantemente in un’area rischia la confisca della merce e degli strumenti da lavoro ma non del camion. Il veicolo infatti non può essere assimilato alle attrezzature e per questo non deve essere sottoposto a sequestro.

Lo ha chiarito il Ministero dello sviluppo economico con il parere numero 174133 del 28 settembre 2015. Il caso. Un Comune della riviera adriatica ha richiesto chiarimenti sulle misure punitive conseguenti all’esercizio abusivo dell’attività di commercio ambulante con somministrazione di alimenti e bevande. In particolare un camion bar posizionato stabilmente in una zona interdetta all’esercizio del commercio è stato sanzionato per violazione dell’articolo 29, d.lgs. numero 114/1998. In questo caso però non potrà scattare il sequestro del veicolo perché la normativa è chiara. Anche se il mezzo è attrezzato e utilizzato per la somministrazione di alimenti e bevande infatti il d.lgs. fa esclusivo riferimento alla attrezzature e tra queste non è annoverabile il mezzo di trasporto, specifica il ministero. Il commercio sulle aree pubbliche del resto differenzia tra posteggi in concessione e commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante. Occasionale occupazione del suolo Quindi il titolare di licenza per il commercio itinerante può occupare il suolo pubblico solo occasionalmente «per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta». In pratica quindi l’itinerante che si ferma su un’area pubblica oltre al tempo necessario alla vendita a parere del ministero è sempre fuori legge se munito solo di licenza di tipo b itinerante . La differenza tra esercente il commercio su aree pubbliche di tipo “a” su posteggi in concessione , e di tipo “b” secondo il Ministero è infatti da ricondurre esclusivamente al tempo e alle modalità di svolgimento dell’attività di vendita. Nella pratica però questa severa interpretazione non è sempre aderente allo spirito delle cose. Molto dipende dalla disciplina locale e della posizione occupata dall’esercente. Se il commerciante si posiziona abusivamente in aree centrali interdette genericamente al commercio ambulante per precisa scelta municipale è evidente che le misure punitive non potranno mancare. Spesso però i regolamenti comunali e precise scelte regionali allargano la tolleranza temporale. Ma occorrerà valutare caso per caso.

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