Cessione di quote, autoliquidazione dell'imposta sostitutiva solo se non c'è intermediario

Con la risoluzione numero 101/E del 19 novembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di cessione a titolo oneroso delle quote di fondi mobiliari chiusi, il sostituto d’imposta sui relativi redditi di capitale è la SGR ovvero l'intermediario incaricato dal contribuente alla cessione delle quote solo laddove la cessione sia avvenuta senza l’intervento di detti soggetti, il contribuente è tenuto all’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito del quadro RM della dichiarazione.

Nessun intermediario. In caso di cessione a titolo oneroso delle quote di fondi mobiliari chiusi, il sostituto d’imposta sui relativi redditi di capitale è la società di gestione del risparmio SGR ovvero l'intermediario incaricato dal contribuente alla cessione delle quote solo laddove la cessione sia avvenuta senza l’intervento di detti soggetti, il contribuente, non esercente attività d’impresa, è tenuto all’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito del quadro RM della dichiarazione annuale dei redditi, nonché alla compilazione del quadro RT della medesima dichiarazione per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione numero 101/E di ieri, fornendo una consulenza giuridica sull’interpretazione dell’articolo 26-quinquies d.P.R. numero 600/1973, che pone a carico delle SGR gli obblighi di sostituzione di imposta, con applicazione di ritenuta alla fonte, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio OICR istituiti in Italia e in Lussemburgo, diversi dagli OICR immobiliari. L'istante ha altresì chiesto chiarimenti in merito all'applicazione da parte delle SGR del regime del risparmio amministrato, di cui all'articolo 6 d.lgs. numero 461/1997, in caso di cessione a titolo oneroso di quote o azioni degli OICR medesimi. Cessione di quote. In particolare, con riferimento ai proventi realizzati a seguito di cessione di quote di fondi mobiliari chiusi, l'istante ha chiesto • se, in assenza di intermediario incaricato alla negoziazione delle quote, si possa escludere che l'obbligo di applicare la ritenuta alla fonte, di cui all'articolo 26-quinquies del d.P.R. numero 600/1973, ricada sulla SGR • se nei casi in cui la SGR non abbia in custodia o deposito le quote, si possa escludere che ad essa spetti l’applicazione del regime del risparmio amministrato, e dunque l'obbligo di rilasciare la certificazione delle minusvalenze. I chiarimenti. L'Agenzia, riguardo al primo quesito posto, ha chiarito che • in caso di cessione a titolo oneroso delle quote, il sostituto d’imposta sui relativi redditi di capitale è la SGR che sia stata incaricata dal contribuente alla cessione delle quote, ovvero l’intermediario che abbia ricevuto detto incarico • se la cessione è avvenuta senza l’intervento di detti soggetti, il contribuente, non esercente attività d’impresa, deve procedere all’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito del quadro RM della dichiarazione annuale dei redditi nella misura prevista della ritenuta a titolo d’imposta che avrebbe applicato il sostituto d’imposta e compilare il quadro RT della dichiarazione per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate. Riguardo all'applicazione del regime del risparmio amministrato, premesso che esso costituisce il regime naturale da applicare ai redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso, il rimborso o la liquidazione di quote o azioni di OICR salva la facoltà per l’investitore di rinunciare all’applicazione di tale regime, con effetto dalla prima operazione successiva alla rinuncia , il soggetto obbligato è l’intermediario presso il quale le quote sono in custodia, amministrazione, deposito o gestione o in altro stabile rapporto anche se non formalizzato , e dunque la SGR, nel caso di collocamento diretto delle quote, ovvero l’intermediario collocatore. fonte www.fiscopiu.it

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