Mancata restituzione in termini: il giudice non deve essere troppo “ingessato”

E’ illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell’atto.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 45674, depositata il 5 novembre 2014. Il caso. Il tribunale dei minorenni di Roma riteneva correttamente notificato l’estratto contumaciale di una sentenza di condanna al difensore, nell’impossibilità di notificare l’atto al domicilio dichiarato per l’irreperibilità dell’imputato. Di conseguenza, rigettava la richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza e di restituzione nel termine per impugnare. L’imputato, per mezzo del difensore, ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata motivazione riguardo all’effettiva conoscenza in capo all’imputato della sentenza, in quanto non sarebbe idonea l’accertata notifica dell’atto al difensore ex articolo 161, comma 4, c.p.p Bisogna andare oltre la formalità. La Corte di Cassazione ricorda che è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell’atto. Infatti, tale notifica, se non effettuata a mani dell’interessato, non può essere considerata come l’unica prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Di conseguenza, il giudice, oltre all’esame della ritualità formale della notifica, deve anche accertare se l’interessato abbia avuto effettivamente conoscenza nel provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre impugnazione. La notifica al difensore ex articolo 161, comma 4, c.p.p. costituisce una fictio iuris, idonea a configurare la regolarità formale della notifica, ma non a fornire la prova della conoscenza effettiva del provvedimento. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ma aveva dichiarato domicilio in luogo diverso. In più, la notifica presso il difensore di fiducia era stata effettuata non per scelta del ricorrente, ma ai sensi dell’articolo 161 c.p.p Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione al tribunale dei minorenni di Roma.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 ottobre – 5 novembre 2014, numero 45674 Presidente Iannelli – Relatore Casucci Svolgimento del processo Con ordinanza in data 6 luglio 2012, il Tribunale per i minorenni di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le richieste di declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata nei confronti di P.G. il data 3.11.2010 e di conseguente restituzione nel termine per impugnare perché l’estratto contumaciale della sentenza era stato notificato correttamente al difensore in conseguenza dell'impossibilità di notifica dell'atto al domicilio dichiarato per irreperibilità del P. . Contro tale decisione ha proposto ricorso P. , a mezzo del difensore di fiducia, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione dell'articolo 175 cod. procomma penumero per mancanza di motivazione in ordine all'effettiva conoscenza in capo all'imputato della sentenza da impugnare, non essendo idonea a tale scopo l’accertata notifica dell'atto al difensore a norma dell'articolo 161 e. 4 cod. procomma penumero . Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Il Collegio condivide il canone ermeneutico secondo il quale è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell'atto, in quanto detta notifica, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere, di per sé sola, ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Pertanto, in tal caso, il giudice non può arrestarsi all'esame della, pur ritenuta, ritualità formale della notifica ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza dell'atto, considerato che l'articolo 175, comma secondo, cod. procomma penumero - come modificato dal D.L. numero 17 del 2005, conv. con modif. nella legge numero 60 del 2005 - ha sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento - che in passato doveva essere fornita dall'interessato - una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l'onere di reperire agli atti l'eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l'interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre impugnazione cfr. Cass. Sez. 4, 12.1.2012 numero 3464 Cass. Sez. 3, 21.1.2014 numero 5920 . La notifica al difensore a norma dell'articolo 161 comma 4 cod. procomma penumero costituisce una fictio iuris, la quale, pur se idonea a configurare la regolarità formale della notifica, non fornisce la prova della conoscenza effettiva del provvedimento. Non sono quindi condivisibili le diverse conclusioni del P.G. il quale ha richiamato principi interpretativi non adeguati al caso in esame. Il ricorrente non aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ma aveva dichiarato domicilio in luogo diverso e la notifica presso il difensore di fiducia è stata effettuata non per scelta del ricorrente, ma per disposizione del citato articolo 161. Si impone quindi l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Roma che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, provveda a nuovo esame, con valutazione degli atti del processo al fine di verificare la sussistenza dell'effettiva conoscenza della sentenza da parte del ricorrente, adeguandosi al principio di diritto. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Roma per nuovo esame.