La custodia cautelare sofferta all’estero può essere computata solo se riferita al medesimo fatto per cui vi è stata condanna in Italia.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 42513 depositata il 10 ottobre 2014. Il fatto. Il ricorrente faceva istanza alla Corte d’appello di Perugia di fungibilità della pena con riferimento alla carcerazione subita in Svizzera in relazione ad un giudizio conclusosi con sentenza di condanna resa esecutiva in Italia. La Corte rigettava l’istanza sottolineando che le condotte poste in essere dall’interessato nei due paesi, seppur collegate tra loro, riguardavano violazione di beni giuridici differenti e quindi andavano considerate non sovrapponibili. Avverso tale decisione interponeva ricorso per cassazione l’interessato per dedurre violazione ed erronea applicazione dell’articolo 657 c.p.p., in quanto le condotte poste in essere nel nostro Paese e all’estero dovevano essere ritenute sovrapponibili e facenti parti di un medesimo disegno criminoso. Pertanto, sosteneva la difesa, doveva ritenersi applicabile il principio di fungibilità della pena, secondo cui è possibile computare la detenzione patita in uno Stato estero, laddove sia relativa ad un fatto-reato per cui si è proceduto in Italia. Le condotte non sono sovrapponibili. È intervenuta la Corte di Cassazione affermando, al contrario, che i fatti per cui fu condannato il ricorrente in Italia ed in Svizzera non sono sovrapponibili, avendo riguardo a condotte materiali diverse, riportabili a fattispecie delittuose distinte, ancorché consumate in un ampio contesto, ispirato da una verosimile identità di disegno. Se si aggiunge, poi, il principio di diritto affermato con continuità dalla stessa Corte, secondo il quale, in tema di esecuzione di pene concorrenti, presupposto imprescindibile per l’inserimento di una pena nel cumulo è quello che sia eseguibile nello Stato, con la conseguenza che, in assenza di un procedimento di estradizione – come nel caso di specie è da escludere che possa essere inserita nel cumulo una pena relativa ad una condanna pronunciata da un’Autorità straniera, si giunge facilmente alla conclusione a cui è pervenuta la Corte di Cassazione rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 settembre – 10 ottobre 2014, numero 42513 Presidente Giordano – Relatore Caprioglio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9.12.2013 la Corte d'appello di Perugia rigettava l'istanza proposta da P.M. di fungibilità della pena con riferimento alla carcerazione subita in Svizzera in relazione ad un giudizio conclusosi con sentenza di condanna resa esecutiva in Italia. 2. La Corte evidenziava che il P. risultava avere riportato due condanne, l'una con sentenza del gip Tribunale di Milano del 21.9.2009, per fatti occorsi tra il giugno 2008 ed il gennaio 2009, ad anni tre di reclusione e l'altra con sentenza della Corte d'Assise criminale di Lugano, dichiarata esecutiva in Italia dalla corte d'Appello di Perugia in data 2.10.2013, relativamente a condotte commesse tra ottobre 2008 e gennaio 2009 si aggiungeva che in relazione a quest'ultimo titolo il ricorrente aveva sofferto custodia cautelare in Svizzera dal 4.2.2009 al 18.6.2010 e che, tenuto conto del presofferto, risultava avere espiato una pena in eccesso rispetto a quanto stabilito in sentenza, per un periodo di mesi tre e giorni 16 di reclusione. Ciò posto, veniva fatto rilevare che il prevenuto era stato condannato in Italia per associazione a delinquere, finalizzata alla sottrazione di denaro alla BSI spa ed al suo successivo riciclaggio all'estero, nonché per furto aggravato del denaro dei correntisti del medesimo istituto di credito in Svizzera era stato invece condannato per una serie di episodi di riciclaggio, per avere posto in essere condotte dirette a vanificare gli accertamenti concernenti l'origine delle somme rubate e la loro confisca, servendosi di società con sede a Panama, a mezzo delle quali poteva operare al fine di schermare il reale beneficiario economico, oltre che per vari episodi di falso documentale. Tali condotte, veniva sottolineato, seppure collegate tra loro, riguardavano violazioni di beni giuridici differenti e quindi andavano considerate non sovrapponibili, cosicché doveva ritenersi mancante il presupposto dell'identità del fatto per poter ritenere la pena già espiata per un medesimo fatto, né ricorrevano i presupposti per computare il periodo di tempo espiato in eccesso in Svizzera, trattandosi di condanna di stato estero riconosciuta in Italia solo ai fini dell'articolo 12 cod.penumero 3. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione l'interessato, pel tramite del difensore, per dedurre violazione ed erronea applicazione dell'articolo 657 cod.proc.penumero , nonché vizi motivazionali. Secondo la difesa, le condotte poste in essere nel nostro paese e all'estero dovevano essere ritenute sovrapponibili poiché, a prescindere dagli altri titoli di reato, vi era identità tra il reato di truffa aggravata accertata in Svizzera ed il reato di furto aggravato accertato in Italia. Veniva ricordato l'insegnamento di questa Corte in tema di fungibilità della pena, secondo cui è possibile computare la detenzione patita in uno stato estero, laddove sia relativa ad un fatto-reato per cui si è proceduto in Italia, con la precisazione che, ove si sia proceduto sia in Italia che all'estero, si deve avere riguardo ad una condotta naturalisticamente unica, parte di un medesimo disegno criminoso la cui esecuzione , iniziata all'estero, sia stata portata a compimento in Italia. 4. II Procuratore Generale con parere motivato ha chiesto di rigettare il ricorso. Considerato in diritto. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. I fatti pei quali il P. fu condannato in Italia ed in Svizzera non sono sovrapponibili, avendosi riguardo a condotte materiali diverse, riportabili a fattispecie delittuose distinte, ancorchè consumate in un ampio contesto, ispirato da una verosimile identità di disegno giova ripetere che in Italia il ricorrente fu condannato per associazione a delinquere e per furto aggravato, mentre in Svizzera riportò condanne per riciclaggio, truffa aggravata e falsità documentale. Correttamente i giudici a quibus hanno fatto rilevare che la pena patita all'estero non poteva dirsi espiata per lo stesso tipo di reato per cui P. fu condannato in Italia, cosicchè non si profilava una situazione di ne bis in idem . E' infatti principio affermato da questa Corte quello secondo cui la custodia cautelare sofferta all'estero può essere computata solo se riferita al medesimo fatto per cui vi è stata condanna in Italia Sez. 1,4.7.2008, numero 31943, rv 240682 . Pertanto, avendosi riguardo a condotte distinte, ancorchè collegabili tra loro, non ricorrevano neppure i presupposti per applicare l'istituto della fungibilità, atteso che si aveva riguardo ad una carcerazione patita in uno stato straniero, in relazione a condanna che era stata riconosciuta in Italia ai sensi dell'articolo 12 cod.penumero ,ma in assenza di un procedimento di estradizione, necessaria anche in fase esecutiva. Sul punto la corte ha fatto corretta osservanza del principio di diritto affermato con continuità da questa Corte, secondo cui in tema di esecuzione di pene concorrenti, nel provvedimento di cumulo devono essere inserite non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'articolo 78 cod.penumero , o sul cumulo materiale ai fini della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici è stato aggiunto che presupposto imprescindibile per l'inserimento di una pena concorrente nel cumulo è quello che sia eseguibile nello Stato, con la conseguenza che - in assenza di un procedimento di estradizione necessario anche in fase esecutiva - è da escludere che possa essere inserita nel cumulo una pena relativa ad una condanna pronunciata da un'Autorità giudiziaria straniera. Ad un'interpretazione del genere non osta la circostanza che la sentenza di condanna pronunziata all'estero sia stata riconosciuta in Italia ai sensi dell'articolo 12 c.p. poiché tra gli effetti del riconoscimento di una sentenza straniera di condanna elencati nella citata disposizione non è indicata la possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo. Nè, d'altra parte, l'inserimento può essere ricompreso quale altro effetto penale della condanna previsto dall'articolo 12 c.p., numero 1, dovendosi intendere a tal fine effetti di carattere sanzionatorio diversi dalle pene principali ed accessorie che hanno un diretto riflesso di natura penale. Assolutamente corretto è stato pertanto l'operato dei giudici a quibus, nel rigettare l'istanza avanzata, in linea con il dettato normativo e con l'interpretazione offerta sul punto da questa Corte di legittimità. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.