Le imprese minori che adottano il regime di cassa, per fruire delle detrazioni relative alla riqualificazione energetica e all’adeguamento antisismico, devono saldare le spese sostenute tramite bonifico bancario o postale, anche nell’ipotesi in cui abbiano optato per la contabilità ordinaria.
La risposta delle Entrate. Le imprese minori che adottano il regime di cassa, per fruire delle detrazioni relative alla riqualificazione energetica e all’adeguamento antisismico, devono saldare le spese sostenute tramite bonifico bancario o postale, anche nell’ipotesi in cui abbiano optato per la contabilità ordinaria. Lo specifica l’Agenzia delle Entrate nella risposta numero 46/2018 diffusa il 23 ottobre. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che adottano il regime cassa, anche nell'ipotesi di esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 18, comma 5, d.P.R. numero 600/1973, per la fruizione delle relative detrazioni d'imposta, le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, rilevano nel momento dell'effettivo pagamento secondo il principio di cassa, con obbligo di effettuare tale pagamento mediante bonifico bancario o postale. Si richiama in materia l’articolo 66, comma 1, T.U.I.R. come novellato dalla Legge di Bilancio 2017, e il chiarimento contenuto nella circolare numero 11/E del 13 aprile 2017 si prevede che il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata in base al combinato disposto degli articoli 18 e 20 d.P.R. numero 600/1973, sempreché non optino per la tenuta della contabilità ordinaria, sia improntato al criterio di cassa. Fermo restando per le imprese minori l’obbligo di certificare l’esborso mediante un mezzo di pagamento tracciabile come il bonifico, il diritto alla detrazione della spesa sorge nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico stesso. Fonte fiscopiu.it
Entrate_Risposta_23_ottobre_2018_n._46