Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica sul proprio sito istituzionale il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo previsti dalla nuova legge in materia l. n. 71/2017, entrata in vigore il 18 giugno 2017 .
L’Italia ha adottato fra i primi paesi europei una legge sul cyberbullismo al fine di prevenire e contrastare un fenomeno di enorme impatto sociale e sofferenza per i ragazzi, genitori e famiglie. La legge introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione di cyberbullismo qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo . Come difendersi. La legge prevede nuovi strumenti di tutela dei minori in quanto consente agli stessi di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica che ritengono essere atti di cyberbullismo ad esempio la diffusione online di video offensivi . La legge prevede una procedura di tutela a due fasi una prima fase con il titolare del trattamento dei dati o gestore del sito internet o social media e una seconda fase, nel caso di inerzia, degli stessi di fronte al Garante privacy. In particolare, l’art. 2 prevede che ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL Uniforma resource locator , non integrino le fattispecie previste dall'art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. La legge prevede che dopo l’invio della sopra citata istanza, qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato possa rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143 e 144 d.lgs. n. 196/2003. Il modello di segnalazione. Il Garante, al fine di sensibilizzare gli operatori, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in materia una infografica e un modello di segnalazione/reclamo da inviare all’indirizzo mail cyberbullismo@gpdp.it. L’infografica richiama l’attenzione degli operatori su un punto nel caso in cui non siano rispettate le misure disposte dall’Autorità, scattano le sanzioni previste dal Codice privacy. Il Garante privacy specifica che il modello è facoltativo. Attraverso il sopra citato modello si richiede al Garante di disporre, ai sensi degli art. 2, comma 2, l. n. 71/2017, artt. 143 e 144 del Codice della privacy, il blocco/divieto della diffusione dei dati personali. Il modello deve essere sottoscritto dal minore che ha compiuto i 14 anni oppure da chi esercita la potestà genitoriale sorgono spontanee alcune domande e se i genitori non sono d’accordo tra loro e se vi è una differenza di posizioni fra il minore che vuole procedere ad inviare la segnalazione ed i genitori che succede? I primi provvedimenti del Garante privacy saranno illuminanti su questi molteplici profili. Occorrerebbe inoltre verificare anche identità del segnalante e/o reclamante al fine anche di evitare errori, duplicazioni, trolls. Sarà inoltre importante comprendere se tale procedura comporterà per le famiglie dei costi amministrativi o sarà gratuita. Il modulo richiede di specificare i comportamenti posti in essere realizzati per via telematica e al fine di semplificare la trasmissione del reclamo individua le varie tipologie pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati, diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto il minore ovvero uno o più componenti della famiglia del minore [rimuovere l’informazione non rilevante] allo scopo intenzionale e predominante di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Si osserva che occorrerà illustrare attraverso incontri di sensibilizzazione ai ragazzi lo strumento di segnalazione/reclamo e le varie tipologie esempio le differenze, non sempre chiarissime, fra denigrazione e diffamazione, manipolazione e alterazione di dati. Il modulo nel caso di diffusione di contenuti lesivi richiede di specificare se sul sito internet, l’indirizzo web [necessario indicare URL], se su social media [necessario inserire individuazione univoca o altro [necessario specificare]. Il modulo richiede di allegare documenti ad es. immagini, video, screenshot, etc e di riportare una sintetica descrizione dei fatti. Il modulo richiede di specificare se il gestore del sito internet o del social media al quale è stata presentata l’istanza allegata per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet non ha comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, né vi ha provveduto entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta [in questo caso si richiede di allegare la pertinente documentazione]. Il modulo prevede anche un'altra ipotesi il soggetto che invia una segnalazione non è stato in grado di presentare un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet al gestore del sito internet o del social media non essendo possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media. Il modulo inoltre richiede di dichiarare di aver o meno presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti. Il Garante dovrà alla luce della reclamo /segnalazione ricevuto fornire un riscontro entro 48 ore dall’invio della segnalazione il Garante potrebbe optare per dichiarare, a seguito dell’istruttoria, inammissibile, improcedibile, o per rigetto del richiamo/ segnalazione o per l’adozione di un provvedimento di divieto o di blocco. Il modulo del Garante potrà essere aggiornato anche alla luce dell’impatto del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che prevede importanti novità sui trattamenti dei dati di minori v. art. 8 e sull’informativa privacy v. contenuta nel modello in esame . Osservazioni. La legge sul cyberbullismo entrata in vigore il 18 giugno 2017, come abbiamo visto, ha previsto nuovi strumenti di tutela ma non sarà semplice né agile l’attivazione di tali strumenti, occorrerà promuovere campagne di informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori e dei ragazzi, prevedere maggiori risorse anche per l’Autorità Garante che avrà un ruolo molto delicato in quanto dovrà prendere in carico le richieste di minori e genitori. Saranno strategici per una corretta e ed effettiva applicazione della legge in esame l’emanazione delle linee guida del Miur in materia di cyberbullismo e la costituzione del Tavolo tecnico e del comitato di monitoraggio atti che si attendono nelle prime settimane di settembre.