Condominio e ristrutturazioni. Una comunicazione in meno

Per le Entrate, in caso di ristrutturazioni pagate con bonifici soggetti a ritenuta alla fonte, non dovrà essere compilata la sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730.

È quanto si evince dalla nuova risoluzione numero 67/E, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate. Il testo della risoluzione. Essa esonera gli amministratori di condominio dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730 in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali nel caso di bonifici soggetti a ritenuta alla fonte. Dette somme sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da parte degli intermediari banche e Poste Italiane Spa e, pertanto, sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello 770, Quadro SY, Sezione III . Per tale ragione, hanno chiarito le Entrate, possono rientrare nel caso di esonero previsto dal punto b , comma 2, articolo 1, d.m. 12 novembre 1998, che esclude dall’obbligo di comunicazione dell’amministratore di condominio, previsto dal precedente comma 1, i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte. «I dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari – si legge nella nuova risoluzione - sono, inoltre, già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”. La sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può, pertanto, non essere compilata da parte dell’amministratore». Fonte fiscopiu.it

Risoluzione_Agenzia_Entrate_67E_2018