Tasso alcolemico alto? Via la patente fino all’esito della visita medica

Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, al momento dell’accertamento della violazione la patente è immediatamente ritirata e trasmessa al prefetto, il quale dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con ordinanza numero 18342/17 depositata il 25 luglio. Il caso. Il Tribunale di Udine, in accoglimento dell’appello proposto dalla Prefettura, rigettava l’opposizione dell’interessato relativa al provvedimento con il quale gli veniva sospesa la patente di guida ai sensi dell’articolo 186, comma 2, c.d.s. recante « Guida sotto l'influenza dell'alcool» e gli veniva ordinato di sottoporsi a visita medica. Avverso la decisione del Tribunale, l’interessato decide di ricorrere in Cassazione. Sospensione patente. Gli Ermellini affermano che il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione delle previsioni contenute nel Codice della Strada e, in particolare, degli articolo 186 e 223, comma 1, c.d.s Infatti, continua il Collegio, la nuova formulazione dell’articolo 223 c.d.s. sancisce che «nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, al momento dell’accertamento della violazione la patente è immediatamente ritirata e trasmessa al prefetto, il quale dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni». Tale norma, secondo la Corte, è applicabile al caso di specie in ordine al fatto che al ricorrente era stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e, dunque, sempre corretta è l’applicazione della misura cautelare della sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica. Per tutti questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 marzo – 25 luglio 2017, numero 18342 Presidente Petitti – Relatore Picaroni Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il Tribunale di Udine, con sentenza depositata il 28 settembre 2015, ha accolto l’appello proposto dalla Prefettura UTG di Udine avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine numero 829 del 2013, e per l’effetto ha rigettato l’opposizione proposta da B.F. avverso il provvedimento con il quale gli è stata sospesa la patente di guida ai sensi dell’articolo 186, comma 2, e 223, comma 1, cod. strada, e gli è stato ordinato di sottoporsi a visita medica, ai sensi dell’articolo 186, commi 8 e 9, stesso codice. 2. Il Tribunale ha ritenuto ininfluente l’esito della visita medica sulla disposta sospensione della patente, in ragione dell’autonomia dei due provvedimenti ed ha altresì escluso il concorso di norme tra la previsione contenuta nell’articolo 223 e quella di cui all’articolo 186, commi 8 e 9, cod. strada. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.F. , sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso la Prefettura UTG di Udine e il Ministero dell’interno. 4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta. 5. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’articolo 186, commi 8 e 9, cod. strada, norma regolatrice della fattispecie in quanto prevalente, in base al principio di specialità, sull’articolo 223 cod. strada è richiamata Cass. 19/19/2010, numero 21447 . Con il secondo motivo è denunciata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’articolo 14 L. 689 del 1981, e si contesta la sussistenza della necessaria corrispondenza tra il fatto contestato e il fatto posto a fondamento della sanzione. 6. Il motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto prospettano sotto profili diversi la medesima questione, sono manifestamente infondati. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme richiamate, evidenziando l’autonomia delle misure di sospensione provvisoria della patente di guida previste rispettivamente dall’articolo 186, commi 8 e 9, cod. strada e 223, comma 1, cod. strada. La nuova formulazione dell’articolo 223 cod. strada, applicabile ratione temporis, prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida , al momento dell’accertamento della violazione la patente è immediatamente ritirata e trasmessa al prefetto, il quale dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni . La violazione contestata al sig. B. , riconducibile all’articolo 186, comma 2, lett. c , cod. strada - essendo stato riscontrato il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’articolo 223, comma 1. In riferimento a tale fattispecie, peraltro. l’articolo 186, comma 9, cod. strada prevede la misura cautelare della sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica. Diversamente, nell’ipotesi meno grave lett. b dell’articolo 186, comma 1 , con l’ordinanza di sospensione della patente il prefetto ordina la visita medica che deve avvenire entro sessanta giorni. La ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall’articolo 186, commi 8 e 9, risiede nell’esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell’alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l’idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell’eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall’articolo 223, comma 1, che è l’anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli Corte cost., ordinanza numero 266 del 2011 ordinanza numero 344 del 2004 da ultimo, Cass., 15/12/2016, numero 25870 . Non v’è dunque rapporto di specialità tra le norme, né risulta violato il principio sancito dall’articolo 14 l. numero 689 del 1981, sussistendo nel caso in esame la necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello posto a fondamento della sanzione. Neppure si riscontra la denunciata contraddittorietà della motivazione. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 800, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.