L’istituto della rimessione del processo ha natura eccezionale e trova applicazione solo in presenza di gravi e non eliminabili situazioni locali in grado di turbare lo svolgimento del processo e di pregiudicare la libera determinazione delle persone coinvolte, rimanendo invece estranei a tali presupposti i legami di parentela tra imputato e magistrato.
Rimessione negata. Con l’ordinanza numero 40058/18, depositata il 6 settembre, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza di rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia motivata dal fatto che la Sezione penale dello stesso è presieduta dalla madre dell’imputato. L’istante afferma che «qualunque giudice sia chiamato a decidere in merito all’accusa formulata nei confronti del figlio della Presidente della sua Sezione potrebbe non avere la serenità indispensabile per il giudizio». L’istituto della rimessione del processo, ricordano gli Ermellini, ha natura eccezionale ed è applicabile solo in presenza di gravi e non eliminabili situazioni locali in grado di turbare lo svolgimento del processo e di pregiudicare la libera determinazione delle persone coinvolte. I profili relativi ai legami di parentela esistenti tra imputato e magistrato, con funzioni dirigenziali, devono essere superati con i diversi strumenti della ricusazione e dell’astensione. Solo laddove tutti i magistrati si astengano o vengano ricusati, con impossibilità di sostituzione, potrà aver luogo la rimessione del processo.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ordinanza 10 aprile – 6 settembre 2018, numero 40058 Presidente Blaiotta – Relatore Di Salvo Osserva 1.M.F. propone istanza di rimessione del processo pendente nei suoi confronti di fronte al Tribunale di Vibo Valentia, in quanto il Presidente della Sezione penale del predetto Tribunale è la madre dell’imputato. Pertanto, un giudice della Sezione presieduta dalla madre dell’imputato dovrebbe decidere sulla fondatezza o meno dell’imputazione mossa nei confronti del M. . Ne deriva che qualunque giudice sia chiamato a decidere in merito all’accusa formulata nei confronti del figlio della Presidente della sua Sezione potrebbe non avere la serenità indispensabile per il giudizio. Vi è dunque una grave situazione locale, destinata a proiettarsi con effetto perturbatore nell’ambito del processo, non eliminabile se non con la rimessione del processo, non sussistendo i presupposti per un’astensione o una ricusazione del giudice, poiché si versa in una ipotesi differente. 2. La doglianza formulata non può trovare ingresso in questa sede. L’istituto della rimessione del processo, che ha natura eccezionale, può, infatti, trovare applicazione solo in presenza di gravi e non altrimenti eliminabili situazioni locali, in grado di turbare lo svolgimento del processo e di pregiudicare la libera determinazione delle persone che vi partecipano. Ne deriva che i profili di condizionamento derivanti dallo stretto legame di parentela esistente tra l’imputato ed un magistrato dell’ufficio, con funzioni dirigenziali, devono essere superati attraverso i diversi istituti della ricusazione o dell’astensione. Ove poi tutti i giudici si astengano o vengano ricusati e le relative dichiarazioni vengano accolte, con conseguente impossibilità di procedere alla sostituzione dei magistrati, potrà trovare applicazione il disposto dell’articolo 43, comma 2, cod. proc. penumero , con conseguente rimessione del processo al giudice ugualmente competente, determinato a norma dell’articolo 11 cod.proc. penumero Cass., Sez. 6, numero 22077 del 5-3-2015, Rv. 263559 . 3.L’istanza va dunque dichiarata inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile l’istanza.