Precedenti penali per lo straniero sposato con un’Italiana: possibile il permesso di soggiorno

La richiesta di rinnovo presentata dall’uomo, di origini tunisine, è stata respinta dal Questore, alla luce della sua fedina penale. Questo dato, valutato come sufficiente in Tribunale e in Appello, è ora messo in discussione dalla Cassazione, che pone in evidenza i legami familiari dell’uomo e il fatto che i suoi precedenti penali siano parecchio datati.

Fedina penale sporca. Ciò nonostante, è possibile concedere allo straniero presente in Italia il rinnovo del permesso di soggiorno. Rilevanti, secondo i Giudici del Palazzaccio, due elementi primo, i precedenti penali dell’uomo – beccato a spacciare eroina – sono parecchio datati, risalendo al 2008 secondo, egli risulta avere creato una propria famiglia, sposando una donna italiana, avendo con lei un figlio, e convivendo a casa della suocera. A fronte di questi dati, viene messo fortemente in discussione il provvedimento del Questore – confermato prima in Tribunale e poi in Appello –, provvedimento con cui era stato negato nel 2013 il rinnovo del permesso di soggiorno. Cassazione, ordinanza numero 17070/18, sezione VI Civile, depositata il 28 giugno Condanna. A dare il ‘la’ alla battaglia legale è proprio il documento firmato dal Questore, con cui, nel febbraio 2013, viene respinta la richiesta di un cittadino tunisino finalizzata all’ottenimento del «rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari». Sia chiaro, l’uomo ha contratto matrimonio con una donna italiana e la coppia – che ha avuto anche un figlio – convive a casa della madre di lei, ma, secondo il Questore, «la regolarizzazione della sua posizione» non ha indotto lo straniero ad «integrarsi positivamente», bensì «ne ha favorito la tendenza a delinquere». A testimoniarlo anche il fatto che «in una quarantina di occasioni, tra dicembre 2008 e gennaio 2009» l’uomo sia stato beccato a «spacciare ingenti quantità di cocaina, anche più volte al giorno», con conseguente processo e relativa condanna a «sette anni di reclusione e 32mila euro di multa». Questa visione viene ritenuta corretta dai Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello. In particolare, per respingere i ricorsi proposti dal legale dello straniero, viene evidenziata la «spiccata personalità criminale» dell’uomo, che rende perciò prioritario «l’interesse della collettività all’ordine pubblico» rispetto ai «legami familiari» da lui creati, e considerati peraltro fragili alla luce della «assenza della moglie» in occasione di un controllo effettuato dall’Azienda sanitaria. Pericolosità. Per i Giudici della Cassazione, però, il ragionamento che ha portato al «diniego del permesso di soggiorno» non è poi così solido. In particolare, viene evidenziato che il richiamo alla «attualità e concretezza della pericolosità» del cittadino tunisino è assai vago, poiché basato «sui soli precedenti di spaccio» risalenti a diversi anni addietro. Per quanto riguarda invece la famiglia creata dallo straniero, egli ha spiegato che «convive con la moglie e col figlio nella casa della suocera» e ha precisato che spesso «la moglie si assenta per seguire corsi universitari» fuori dall’Italia. E i Giudici della Cassazione osservano che «già il presupposto della mera convivenza con la moglie e col figlio cittadini italiani è sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno», a meno che non si dimostri – cosa non avvenuta sinora, in questo processo – «la pericolosità in concreto» dello straniero. Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici del Palazzaccio – che riaffidano la vicenda alle valutazioni della Corte d’appello – ricordano che «è vietata l’espulsione dello straniero convivente col coniuge, di nazionalità italiana» e che, di conseguenza, allo straniero non espellibile «va rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 6 marzo – 28 giugno 2018, numero 17070 Presidente Scaldaferri – Relatore De Chiara Fatti di causa La Corte d'appello di Genova ha respinto il gravame del sig. Zo. Be., cittadino tunisino coniugato con la sig.ra Si. De Ca., dalla quale ha avuto un figlio nel febbraio 2015, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato l'opposizione dell'appellante al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, disposto dal Questore il 14 febbraio 2013 sul rilievo che «il matrimonio con la De Ca., e la conseguente di lui regolarizzazione , lungi dall'indurre il richiedente ad integrarsi positivamente, ne hanno invece favorito la sua tendenza a delinquere, tanto che in una quarantina di occasioni, tra il 30/12/08 e il 29/1/09, egli era stato sorpreso a spacciare ingenti quantità di eroina, anche più volte al giorno, e quindi condannato il 10/1/11 dalla Corte d'appello di Genova alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 32.000,00 di multa». Quanto all'attualità della pericolosità dell'appellante, la Corte ha osservato che «come risulta dal provvedimento di cumulo di pene del 20/8/12 il sig. Be. risulta essere stato condannato ad una pena complessiva di anii 8, mesi 4 e gg. 25di reclusione, oltre al pagamento di Euro 56.845,00 di multa è stato coinvolto in una rissa tra magrebini e risulta essere stato accusato di omicidio volontario, pur venendo successivamente scagionato, ma sospettato di mantenere contatti con l'autore del reato. Tali fatti, uniti al numero delle condotte di spaccio di stupefacenti pesanti eroina , depongono per una spiccata personalità criminale che è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, dovendo essere considerato il preminente interesse della collettività all'ordine pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma III del D.Lgs. numero 286/98 e dell'articolo 27 Direttiva CE 2004/38». La medesima Corte ha aggiunto che «i legami familiari, come sottolineato dal Giudice di primo grado, appaiono inconsistenti, come risulta dalla relazione della ASL 3 Genovese del 13/6/16 che ha sottolineato l'assenza materna e la preoccupazione dominante del nucleo familiare, da ricercarsi esclusivamente nel fatto di ottenere il permesso di soggiorno e le conseguenti cure sanitarie per l'odierno appellante». Il sig. Be. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L'Amministrazione intimata si è difesa con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli articolo 4, 5, commi 5, 5 bis e 9, 13, comma 2, lett. e e 19 tu. imm., dell'articolo 132 cod. proc. civ. e dell'articolo 8 CEDU, si censura la sostanziale mancanza di valutazione dell'attualità della pericolosità del ricorrente per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, tenuto conto che i fatti di spaccio di stupefacenti risalivano a molti anni addietro, dopo di che il comportamento del ricorrente non aveva dato luogo a censure e il magistrato di sorveglianza aveva concesso al ricorrente stesso di scontare la pena in forma di detenzione domiciliare che dall'accusa di omicidio - per l'esattezza, tentato omicidio - era stato scagionato che i presunti contatti con l'autore di tale delitto erano da escludere, considerato che questi era detenuto dal 2010. 2. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si censura la statuizione relativa ai legami familiari del ricorrente, richiamando anche la disposizione di cui all'articolo 28 L. 6 marzo 1998, numero 40 ora articolo 28, comma 3, t.u. imm. sulla priorità del superiore interesse del minore nei procedimenti relativi al diritto all'unità familiare, insistendo sulla convivenza del ricorrente con il figlio e la moglie per quanto questa si assenti spesso per frequentare corsi universitari a Madrid , nella casa della suocera. 3. Tali motivi sono fondati sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'articolo 132, numero 4, cod. proc. civ. 3.1. Va premesso che per effetto delle modifiche introdotte, con il D.Lgs. 8 gennaio 2007, numero 5, agli articolo 4, comma 3, e 5, comma 5 cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis t.u. imm., in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato articolo 5, comma 5, del D.Lgs. numero 286 del 1998 la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso . Ne consegue che è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziali Cass. 8795/2011 e successive conformi . 3.2. La motivazione della sentenza impugnata è invece, sul punto dell'attualità e concretezza della pericolosità del ricorrente, soltanto apparente, basandosi, in sostanza, sui soli precedenti di spaccio di stupefacenti risalenti a circa otto anni addietro, mentre nulla viene chiarito sull'epoca e le circostanze della - peraltro solo sospetta - frequentazione dell'autore del richiamato delitto di sangue omicidio o tentato omicidio . 3.3. Del pari inadeguata è la motivazione riguardante i legami familiari, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. e , t.u. imm., è vietata l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che, ai sensi dell'articolo 28, lett. d , reg. t.u. imm. approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, numero 394, allo straniero inespellibile per tale ragione va appunto rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. La sentenza impugnata, invece, nulla osserva sul presupposto della mera convivenza del ricorrente con la moglie e/o il figlio cittadini italiani, in sé stesso sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno, salva la valutazione di pericolosità in concreto. La seconda parte della motivazione sul punto in esame relativa alla «preoccupazione dominante del nucleo familiare, da ricercarsi esclusivamente nel fatto di ottenere il permesso di soggiorno e le conseguenti cure sanitarie per l'odierno appellante» è poi obiettivamente incomprensibile. 4. Il terzo motivo di ricorso, attinente alle condizioni di salute del ricorrente, è inammissibile. Queste, infatti, pure essendo state prese in considerazione dalla Corte d'appello, sono di per sé non decisive ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, 5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento delle censure di cui al primo e secondo motivo, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale motiverà sui punti sopra indicati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.