Segretario assente, consigliere parla di “scorrettezza istituzionale”: nessuna diffamazione

Teatro dell’episodio è l’assemblea consiliare. Alla luce dell’assenza per malattia del segretario, il consigliere lo attacca pesantemente e propone una delibera per la sua sostituzione. Le parole utilizzate sono sì virulente ma, secondo i Giudici, esprimono una legittima critica.

Consigliere acido nei confronti del segretario comunale assente per malattia. Durante l’assemblea in Municipio parla addirittura di “scorrettezza istituzionale”. Quelle parole, pur essendo caratterizzate da toni poco eleganti, sono valutabili però come semplice critica, secondo i Giudici Cassazione, sentenza numero 22252/17, sez. V Penale, depositata oggi . Assenza. Scontro totale tra il segretario e il consigliere. Per il primo, ci si trova di fronte a una evidente «diffamazione» per il secondo, invece, le parole da lui pronunciate sono solo una «legittima valutazione critica». In Tribunale i Giudici si soffermano sull’intervento fatto dal consigliere in assemblea e relativo all’«assenza per malattia del segretario». A loro avviso è logico parlare di «diffamazione». Inequivocabili vengono ritenute le parole pronunciate «Quanto successo stamattina, messo in atto dal segretario, di aver fatto all’ultimo momento pervenire certificazione medica, è di una gravità e di una scorrettezza istituzionale molto, ma molto grave la presente delibera è propedeutica al cambio del segretario, che ha scritto delle pagine brutte il suo operato ci ha lasciati molto perplessi per quanto concerne la serietà e competenza professionale». E di rilievo, secondo i Giudici, è il fatto che quelle frasi siano poi state «fatte riportare nel corpo della delibera pubblicata all’albo pretorio del Comune». Critica. Di parere completamente opposto, invece, i Giudici della Corte d’appello, che ritengono non si possa contestare il reato di «diffamazione» al consigliere comunale. Ciò perché le parole da lui pronunciate in assemblea sono state espressione di «una legittima valutazione critica» dell’operato del segretario. Ora la decisione pronunciata in secondo grado viene condivisa e fatta propria anche dalla Cassazione. Per i Magistrati del ‘Palazzaccio’ è chiara e decisiva la lettura della vicenda in esame. In sostanza, «dalle frasi pronunciate» non emerge che il consigliere «abbia inteso attaccare gratuitamente la sfera morale» del segretario, bensì pare evidente che esse siano espressione della «valutazione critica della mancata presenza» il giorno dell’assemblea.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 novembre 2016 – 9 maggio 2017, numero 22252 Presidente Lapalorcia – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto e diritto 1. Con sentenza del 2.7.2015 la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della sentenza in data 26.11.2012 del Tribunale di Sulmona, assolveva Di Pi. Si., consigliere comunale, dal reato di diffamazione a lui ascritto, nei confronti di Za. Gi. Lu., segretario comunale in Pescasseroli, perché il fatto non sussiste, integrando le frasi pronunciate quanto successo stamattina, messo in atto dal segretario Za., di aver fatto all'ultimo momento pervenire certificazione medica, è di una gravità e di una scorrettezza istituzionale molto, ma molto grave presente delibera è propedeutica al cambio del segretario Za. Gi. Lu., che ha scritto delle pagine brutte. Ma le più buie per Pescasseroli ed il suo operato ci ha lasciato molto perplessi per quanto con concerne la serietà e competenza professionale una legittima valutazione critica dell'operato del soggetto passivo, o comunque, espressione del diritto di critica. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. della Corte d'Appello di L'Aquila, lamentando l'inosservanza, o l'erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606, primo comma, lett. b c.p.p., atteso che il comportamento dell'imputato, andando ben oltre il diritto di critica, dimostra di per sé e senza ombra di dubbio la volontà da parte dell'imputato di voler screditare la reputazione della parte offesa, superando il limite della continenza che ogni diritto di critica deve pur sempre rispettare per poter rimanere tale, senza travalicare nell'offesa dell'altrui reputazione le frasi pronunciate e fatte riportare nel corpo della stessa delibera consiliare pubblicata all'albo pretorio del Comune concretizzano una palese diffamazione della parte offesa amplificata ed aggravata, peraltro, dal mezzo utilizzato invero, non può parlarsi di mero diritto di critica, laddove la mera assenza della parte offesa dal lavoro per malattia ha costituito occasione per screditare la serietà e la professionalità della p.o., con espressioni sovrabbondanti rispetto alla questione che era all'attenzione del Consiglio comunale in quel momento. 3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. Ed invero, il P.G., a dispetto del dedotto vizio di violazione di legge, si limita ad operare una lettura alternativa a quella operata dal giudice di merito, circa la riconducibilità delle espressioni attribuite all'imputato all'esimente dell'esercizio del diritto di critica, laddove il giudice d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi più volte espressi da questa Corte con riguardo all'ipotesi di cui all'articolo 51 c.p. In proposito, va precisato che il diritto di critica, nelle sue più varie articolazioni, ossia di critica politica, giudiziaria, scientifica, sportiva, espressione della libertà di manifestazione del proprio pensiero, garantita dall'articolo 21 Cost., così come dall'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, si traduce proprio nell'espressione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore, che non può che essere soggettiva. L'accertamento della scriminante in questione, richiede, tuttavia, in linea generale la verifica della sussistenza dei tre requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia la verità, la continenza e l'interesse sociale alla notizia Sez. V, numero 45014 del 19/10/2012 . 4. Nella fattispecie la censura del P.G. si incentra eminentemente sulla incontinenza delle espressioni utilizzate dall'imputato, ritenute, invece, non tali dalla Corte territoriale, in considerazione del contesto nel quale le dichiarazioni sono state rese, ossia, una seduta del Consiglio comunale di Pescasseroli, delle qualifiche di consigliere comunale e di segretario comunale, rivestite rispettivamente dall'imputato e dal soggetto passivo, del tenore stesso delle frasi. 5. Tale valutazione non appare censurabile, tenuto conto dei principi affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione Sez. 5, numero 4853 del 18/11/2016 . Infatti, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem ez. 5, numero 4938 del 28/10/2010 . 5. Nel caso di specie, dalle frasi pronunciate non emerge che il Di Pi. abbia inteso attaccare gratuitamente la sfera morale della p.o. con argumenta ad hominem, costituendo piuttosto, le frasi in questione, per il contesto in cui sono state pronunciate, espressione della valutazione critica della mancata presenza del segretario comunale quel giorno. Il diritto di critica, infatti, si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi Sez. 1, numero 36045 del 13/06/2014 , come avvenuto nella fattispecie. 6. Il ricorso del P.G. va, pertanto, dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata.