Le direttive della Procura di Trento su sfruttamento e abuso di minori

La Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento lo scorso 26 aprile ha pubblicato la circolare numero 4/18 con oggetto «direttiva all’applicazione della legge 1 ottobre 2012 numero 172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezioni dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale ».

Con la circolare numero 4/18 il Procuratore Distrettuale presso il Tribunale di Treno ha fornito istruzioni volte all’attuazione della l. numero 172/2012 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezioni dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 . I reati coinvolti. In particolare a seguito dell’entrata in vigore della citata legge l’articolo 331 c.p.p. è stato modificato nel senso che «quando la polizia giudiziaria assume a sommarie informazioni persone minori, si deve avvalere dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero». Ciò premesso la circolare dispone che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nel caso in cui debbano sentire a sommarie informazioni un minore, durante le indagini di propria iniziativa o non ancora coordinate dalla Procura, «contattino il sostituto procuratore di turno esterno per ottenere la nomina di uno psicologo o di uno psichiatra infantile», per una serie di reati previsti dall’articolo 331 c.p.p., comma 1-ter. A detti reati, continua la circolare, è opportuno, se non necessario, aggiunge anche il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi previsto dall’articolo 572 c.p. «in quanto si verte in una situazione di pericolo che potrebbe portare alla commissione di ipotesi di reato più gravi anche per detto ultimo reato, pertanto, la polizia giudiziaria contatterà il magistrato di turno esterno come nelle altre ipotesi». Infine prescrive la circolare che si dovrà sempre rendere conto nel relativo processo verbale della presenza ed assistenza di un esperto nonché, nei casi più delicati, si raccomanda di effettuare registrazioni video dell’esame del minore.

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