Con la newsletter numero 424 del 17 febbraio 2017, il Garante Privacy ha vietato il controllo indiscriminato, da parte dei datori di lavoro, su e-mail e smartphone aziendali ed ha sancito lo stop al telemarketing che utilizza numeri telefonici «pescati» in rete senza il consenso informato dell’intestatario.
Con la newsletter numero 424 del 17 febbraio 2017, il Garante Privacy è intervenuto in materia di controlli a distanza da parte del datore di lavoro e telemarketing. Vietati i controlli indiscriminati su e-mail e smartphone aziendali. Il Garante, pronunciandosi su un caso che vedeva coinvolta una multinazionale “accusata” da un dipendente di aver acquisito informazioni private dalle mail e dal telefono aziendale anche dopo il licenziamento, ha sancito il divieto, per il datore di lavoro, di accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone aziendali in dotazione al personale. La decisione si fonda sul presupposto per cui, ferma restando la facoltà del datore di lavoro «di verificare l’esatto adempimento della prestazione professionale ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità, attenendosi ai limiti previsti dalla normativa». In materia di controlli a distanza, l’ordinamento non consente il ricorso ad attività idonee a realizzare, anche in via indiretta, controlli massivi, prolungati ed indiscriminati sull’attività dei lavoratori, che devono essere in ogni caso informati in modo chiaro e dettagliato, sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e sulle eventuali verifiche. Telemarketing e numeri telefonici «pescati» in rete. Con la medesima newsletter, il Garante ha ribadito il divieto di utilizzare, per le attività di telemarketing, numeri telefonici recuperati online in assenza del consenso informato del titolare. L’occasione per tornare sul tema, è stata offerta dagli accertamenti svolti dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza che hanno portato alla luce la prassi di una società – attiva nell’offerta di servizi in internet – di contattare telefonicamente e a scopi commerciali le utenze reperite in rete «presenti nell’area “contatti” dei siti». Il Garante torna a sottolineare la contrarietà della prassi alla disciplina della protezione dei dati personali perché prescinde dalla richiesta del consenso informato ai destinatari. «La circostanza infatti che i numeri di telefono presenti in internet siano liberamente conoscibili da chiunque, non significa che possano essere legittimamente usati per finalità come il telemarketing diverse da quelle per cui sono stati pubblicati online».