Anche i magistrati amministrativi possono essere trasferiti d’ufficio

La l. numero 186/1982 ha operato una sorta di parallelismo della magistratura amministrativa con il sistema delle guarentigie di quella ordinaria con la conseguenza che trovano applicazione, anche nei confronti dei giudici amministrativi, le ipotesi di trasferimento d’ufficio e disciplinare.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23720/16 depositata il 22 novembre. La fattispecie. Nel caso in esame un Giudice amministrativo aveva convenuto in giudizio lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , al fine di ottenere il ristoro del danno a seguito di un provvedimento disciplinare del trasferimento d’ufficio stante due procedimenti disciplinari che, successivamente, sono stati dichiarati nulli. Il Magistrato asseriva che la norma di riferimento articolo 24, 25 e 34 l. numero 186/1982 neppure prevedeva il provvedimento del trasferimento d’ufficio del giudice amministrativo per nessun titolo e causa. La domanda veniva rigettata sia in primo sia in secondo grado. Domanda di risarcimento e giudicato amministrativo. In primo luogo la Corte argomenta che la disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice ordinario non incontra alcuna preclusione per effetto del giudicato amministrativo di rigetto della domanda di annullamento qualora si deduca la carenza di potere dell’autorità che ha emanato l’atto. D’altronde quest’ultima domanda non ha ad oggetto la declaratoria di legittimità dell’atto ma, unicamente, la mancanza nel ricorrente del diritto ad ottenerne l’annullamento. L’omessa pronuncia. Il vizio di omessa pronuncia sussiste qualora il giudice di gravame ometta completamente l’esame di una censura mossa alla sentenza del magistrato di primo grado. Detta violazione, per converso, non ricorre nel caso in cui il giudice fondi la propria decisione su un argomento che prescinda, totalmente, dalla censura o ne presupponga l’accoglimento o il rigetto nel primo caso l’esame è inutile, nel secondo detta deve considerarsi implicitamente valutata. Il trasferimento d’ufficio dei Giudici amministrativi. A dire della Corte la l. numero 186/1982 ha operato una sorta di parallelismo della magistratura amministrativa con il sistema delle guarentigie di quella ordinaria. Ne consegue che trovano applicazione anche nei confronti della magistratura amministrativa - l’articolo 2 r.d. numero 511/46 e succ. mod., che disciplina le ipotesi di trasferimento d’ufficio prive di carattere sanzionatorio quali incompatibilità, del c.d. trasferimento incolpevole e soppressione dell’ufficio/riduzione organico - l’articolo 21, comma 6, r.d. numero 511/1946 il quale prevede che il Tribunale disciplinare, quando infligge una sanzione più grave dell’ammonimento, può stabilire che il magistrato sia trasferito d’ufficio anche se inamovibile. La sanzione disciplinare del trasferimento. La sanzione disciplinare del trasferimento è volta a salvaguardare la dignità della funzione giurisdizionale e la buona amministrazione della giustizia che potrebbe essere vulnerata dalla obiettiva inidoneità del magistrato a proseguire l’attività in un determinato ufficio stante la sanzione disciplinare irrogata. Quanto al profilo materiale del trasferimento non implica necessariamente il mutamento della sede ma, altresì, può realizzarsi anche nella stessa sede presso altro ufficio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 settembre – 22 novembre 2016, numero 23720 Presidente Spirito – Relatore Vincenti atti di causa 1. - Con distinti atti di citazione notificati tra l’8 ottobre ed il 5 novembre 2001, l’avv. S.S. convenne in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri p.t., il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, cessato ed in carica, nonché i relativi componenti in epigrafe meglio indicati , per sentir dichiarare l’inesistenza, per carenza di potere, della comminatagli sanzione disciplinare del trasferimento di ufficio e, conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti nella misura di Lire 1.000.000.000 al mese a far data dal novembre 1999 fino alla sollecitata sua reintegrazione presso il TAR [] o nella maggiore o minor somma risultante in corso di causa. 1.1. - A sostegno della pretesa risarcitoria, l’attore espose che dal maggio 1991 era stato assegnato in servizio presso il TAR [] in qualità di consigliere TAR che, dopo svariate vicissitudini , il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa CPGA , quale organo di autogoverno della giustizia amministrativa, aveva deliberato il suo trasferimento d’ufficio dal TAR [] al TAR [] , a titolo di sanzione disciplinare accessoria in riferimento a due distinti procedimenti disciplinari, peraltro poi estinti e, comunque, affetti da nullità che la normativa di riferimento articolo 34, 24 e 25 della legge numero 186 del 1982 , neppure menzionata nel provvedimento disciplinare anzidetto, non consentiva il trasferimento d’ufficio dei giudici amministrativi per nessun titolo o causa come, del resto, riconosciuto dallo stesso Presidente del Consiglio di Stato in sede di audizione ufficiale presso il Senato della Repubblica in data 31 marzo 1998 che, pertanto, il CPGA aveva operato in totale carenza di potere adottando un atto inesistente in base al vigente ordinamento che, ciò malgrado, egli, per evitare ulteriori possibili sanzioni, si era visto costretto ad assumere servizio presso il TAR [] , con gravissimo pregiudizio economico, professionale e personale, nonché ripercussioni sul diritto alla salute che la relativa responsabilità era da ascriversi, ai sensi dell’articolo 28 Cost., ai singoli componenti dei due CPGA oltre che a questi nel loro complesso , così come al Presidente del Consiglio dei ministri che aveva reso esecutiva la delibera dell’organo collegiale. 1.2. - Nel contraddittorio con i convenuti, l’adito Tribunale di Cagliari, con sentenza del maggio 2007, affermata la propria giurisdizione, rigettava la domanda attorea, con integrale compensazione delle spese di lite. 2. - Avverso tale decisione proponevano impugnazione principale l’avv. S.S. sulla base di sei motivi , nonché gravame incidentale i convenuti quanto alla statuizione sulla giurisdizione la Corte di appello di Cagliari, con sentenza resa pubblica il 20 marzo 2012, rigettava entrambi. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’avv. S.S. affidandosi a nove motivi tre macromotivi , articolati, ciascuno, in tre motivi distinti . Resistono con unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ed i relativi trenta componenti evocati nei giudizi di merito. Il ricorrente ha depositato una prima memoria in prossimità dell’udienza del 19 novembre 2015 la causa è stata, quindi, rinviata, con ordinanza interlocutoria numero 3362 del 2016, all’odierna udienza, in prossimità della quale l’avv. S. ha depositato altra memoria. All’esito della discussione orale, il ricorrente ha depositato osservazioni scritte ex articolo 379, quarto comma, c.p.c Ragioni della decisione 1. - Con i primi due mezzi è denunciata, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., AA/1 violazione e falsa applicazione degli articolo 13, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34 della legge numero 186 del 1982, 21 del r.d. numero 511 del 1946, dei principi generali in materia di sanzioni disciplinari dei GGAA, e del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione nonché dedotto, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., AA/2 vizio di motivazione. I motivi si rivolgono al rigetto del primo motivo di appello in ordine, anzitutto, alla portata delle affermazioni del Presidente del Consiglio di Stato nel corso dell’audizione del 31 marzo 1998, giacché, non essendo confutabile, né confutato il contenuto di dette affermazioni sul fatto che la legge vigente poneva ostacoli insormontabili al trasferimento di tutti i giudici amministrativi e che per quelli del Consiglio di Stato valeva anche l’impedimento della unicità della sede in XXXX , la Corte territoriale avrebbe violato la legislazione richiamata dal Presidente del Consiglio di Stato privando di rilevanza detto richiamo , nonché effettuato una asserzione viziata sotto il profilo della motivazione, in quanto avrebbe dovuto dimostrare che il Presidente del Consiglio di Stato aveva falsamente affermato che la legislazione attuale contiene ostacoli insormontabili al trasferimento dei GGAA . Le doglianze attengono poi alla parte di motivazione pp. 29 e 30 della sentenza impugnata, da Né comunque . a organizzativa dell’ufficio giudiziario che riguarda il criterio interpretativo della legge numero 186 del 1982 utilizzato da esso appellante, mancando la Corte territoriale di tener conto che detta legge numero 186 aveva unificato la disciplina relativa ai giudici amministrativi prima diversificata nel T.U. numero 1054 del 1924 e nella legge numero 1034 del 1971 , unificando anche l’organo di autogoverno, senza alcuna distinzione dei trasferimenti di qualsiasi tipo articolo 24 e 25 della citata legge numero 186 . In tal modo, il giudice di appello avrebbe violato le norme indicate in rubrica diversificando in materia di sanzioni disciplinari insuscettibili di applicazione analogica di altre discipline, nella specie carenti una regolamentazione rivolta indistintamente a tutti i destinatari della stessa . La motivazione sarebbe, inoltre, viziata, in quanto non verrebbe spiegato come a parità di reato disciplinare o, addirittura, in caso di reato disciplinare più grave a carico del magistrato CS sarebbe ragionevole applicare la disciplina unitaria che in ipotesi prevedesse sia per i magistrati CS che TTARR il trasferimento d’ufficio in maniera diversa, vanificando la sanzione accessoria per fatto uguale o più grave nei confronti del Magistrato CS e applicando rigorosamente anche la sanzione accessoria a carico del magistrato TAR . Del pari, sarebbe contra legem e viziato ai sensi del numero 5 dell’articolo 360 cod. proc. civ. l’assunto sulla postulata irragionevolezza della non contemplabilità di una sanzione perché solo in pochi casi non sarebbe di fatto applicabile, giacché esso confligge con il dato della assenza di previsione legale della trasferibilità d’ufficio dei giudici amministrativi in base alla legge numero 186 del 1982 e con quello della unitarietà della disciplina per tutti i magistrati amministrativi a prescindere dal numero di ciascun componente del plesso giudiziario , che impone un trattamento uguale. 2. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., AA/3 violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ La Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla obiezione in atto di appello, pag. 9, in calce , che metteva in rilievo l’ipotesi, integrante irragionevole disparità di trattamento, del comportamento sanzionato più gravemente per il magistrato CS, ad es. perché recidivo . 3. - Con il quarto e quinto mezzo, rispettivamente, è denunciata, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., BB/1 violazione e falsa applicazione degli articolo 13, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34 della legge numero 186 del 1982, 21 del r.d. numero 511 del 1946, dei principi generali in materia di sanzioni disciplinari dei GGAA, e del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione nonché dedotto, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., BB/2 vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere contrariamente a quanto argomentato da esso appellante, nella piena consapevolezza della differenza tra trasferimenti amministrativi e quelli disciplinari che gli articolo 24 e 25 della legge numero 186 del 1982 non disciplinassero, essi soltanto, tutta la materia dei trasferimenti, senza distinguere tra amministrativi e disciplinari. Infatti, dette disposizioni disciplinano la materia delle garanzie e, quindi, dei trasferimenti a domanda e d’ufficio, senza distinzioni di sorta, per cui il rinvio disposto dall’articolo 32 alla disciplina dettata per i giudici ordinari non ha riguardo ai trasferimenti disciplinari, già regolamentati dai citati articolo 24 e 25, che si riferiscono, significativamente , anche ai provvedimenti di sospensione dal servizio. Peraltro, sarebbe in violazione di legge e viziata logicamente la motivazione della Corte di appello che viene adottata a conferma della prescelta opzione interpretativa per cui l’articolo 25, secondo comma - in forza del quale i magistrati del TAR possono essere inviati in missione dal CPGA per integrare i Collegi TAR - va inteso come ipotesi di trasferimento d’ufficio di tipo organizzativo - funzionale , giacché tali invii in missione non integrano mai un trasferimento, perché sono correlati soltanto ad esigenze occasionali e temporanee , come confermato dal terzo comma dello stesso articolo 25. La motivazione sarebbe errata e logicamente viziata anche là dove esclude che la legge numero 186 del 1982 non contempla in alcuna parte le sanzioni disciplinari, così da ritenere applicabile il rinvio contenuto dall’articolo 32, giacché un tale rinvio sarebbe impedito proprio dalla previsione di tutti i trasferimenti d’ufficio, senza distinzione alcuna, ad opera degli articolo 24 e 25. Inoltre, nell’affermare che l’articolo 25, non disciplinando direttamente la materia, prevede una riserva di legge per i trasferimenti d’ufficio e che esso vada letto in connessione con l’articolo 32, il quale viene a soddisfare detta riserva , la Corte territoriale avrebbe sconfessato la sua stessa tesi per cui il citato articolo 25 non disciplinerebbe tutti i trasferimenti, senza distinzione alcuna, là dove, peraltro, l’ultimo assunto non avrebbe base normativa alcuna, in quanto la riserva di legge atterrebbe a disposizioni da adottare e non già adottate ed esistenti contrariamente a quanto opinato, erroneamente ed illogicamente, dal giudice del gravame , per le quali si fa invece espresso rinvio con gli articolo 27 e 28 della stessa legge numero 186, nonché con l’articolo 32, ma per profilo diverso da quello sostenuto dalla stessa Corte di appello. Non avrebbe, poi, pregio - e sarebbe, dunque, viziata l’osservazione del giudice di secondo grado sulla incoerenza della tesi dell’appellante in ordine alla portata dell’articolo 25, siccome ricomprensivo dei trasferimenti amministrativi e disciplinari, contrastando con quanto già in precedenza osservato e con il rilievo che esso stesso appellante aveva sostenuto che soltanto gli articolo 24 e 25 disciplinano la materia dei trasferimenti, con esclusione del rinvio operato dall’articolo 32. Così come, del pari, sarebbe viziata la sentenza impugnata là dove si sofferma sul richiamo nell’atto di appello alla memoria di replica di primo grado, in quanto - come già evidenziato - l’articolo 32 non opera alcun rinvio per i trasferimenti disciplinari alla disciplina prevista per i giudici ordinari, poiché detti trasferimenti sono già disciplinati dagli articolo 24 e 25. Sarebbe altresì viziata la medesima sentenza nello sminuire la sussistente sintomaticità della carenza di norma legittimante i trasferimenti dalla mancata indicazione di essa nel provvedimento di trasferimento disciplinare adottato nei confronti di esso avv. S. , così come sarebbe viziato l’assunto negatorio del principio del favor rei in caso di dubbio interpretativo, in presenza di una lettura contra legem , contraddittoria ed illogica degli articolo 24, 25 e 32 della legge numero 186 del 1982. 4. - Con il sesto mezzo è dedotta, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., BB/3 violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ La Corte territoriale nel pronunciarsi sui quattro motivi di appello distinti dalle lettere b, c, d, f avrebbe mancato, in parte, di pronunciarsi, a proposito della valenza degli articolo 24-25 della legge 186/82, sulla seguente organica proposizione formulata alle pagine 10-11 dell’atto di appello , attinente ad una argomentata ricostruzione complessiva del dato normativo di specie , che metteva in evidenza come esso attore non avesse assimilato il trasferimento d’ufficio quale misura amministrativa e quello disciplinare , rappresentando unicamente che gli articolo 24 e 25, contenenti una disciplina unitaria per tutti i magistrati amministrativi, disponevano in via ordinaria la intrasferibilità dei GGAA se non a domanda , prevedendo anche quello d’ufficio, ma soltanto per i motivi stabiliti dalla legge e solo nelle ipotesi e con i criteri dalla stessa legge previsti, con la conseguenza che, in assenza di richiami alla disciplina dettata per i giudici ordinari richiamata invece nell’articolo 32 e negli articolo 27 e 28 , dette ipotesi dovevano essere stabilite tramite una legge da emanare, traendosi argomenti in tal senso anche dalla portata dei previgenti articolo 5 del r.d. numero 1054 del 1924 e 13 della legge numero 1034 del 1971. 5. - Con il settimo ed ottavo mezzo, rispettivamente, è denunciata, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., CC/1 violazione e falsa applicazione degli articolo 13, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34 della legge numero 186 del 1982, 21 del r.d. numero 511 del 1946, dei principi generali in materia di sanzioni disciplinari dei GGAA, e del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione nonché dedotto, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., CC/2 vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe errato ad affermare, con motivazione comunque viziata, che il richiamo del Tribunale alla sentenza del Consiglio di Stato numero 1123 del 2001 sarebbe irrilevante, in quanto non decisivo , giacché, invece, il primo giudice erroneamente aveva tratto conferma da detta sentenza della tesi della trasferibilità disciplinare anche dei magistrati del Consiglio di Stato, la quale non aveva affatto riconosciuto la legittimità del trasferimento funzionale del magistrato GO, perché era questione estranea all’oggetto del giudizio portato all’esame del CS . Con l’ulteriore conseguenza che non avrebbe pregio la considerazione per cui l’articolo 21 del r.d. numero 511 del 1946 consentirebbe di intendere il trasferimento d’ufficio anche come trasferimento di funzioni, trattandosi di aggiunta di competenza del legislatore, come dimostrato proprio dall’articolo 13 del d.lgs numero 109 del 2006. 6. - Con il nono mezzo è prospettata, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., CC/3 violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ La Corte di appello avrebbe mancato di pronunciarsi su quanto dedotto nella memoria di replica 19/12/11 , avuto riguardo al rilievo assunto, nella motivazione del primo giudice, dalla citata sentenza numero 1123 del 2001 del Consiglio di Stato. 7. - Preliminarmente, va disattesa l’eccezione dei controricorrenti con la quale si assume l’inammissibilità del ricorso perché le doglianze sarebbero volte ad eludere il giudicato amministrativo formatosi sulla legittimità del provvedimento di trasferimento per cui è causa. Occorre, infatti, rammentare che la domanda risarcitoria proposta dall’avv. S. in ordine alla quale la giurisdizione del giudice ordinario non è più in contestazione si fonda sulla dedotta carenza assoluta di potere dell’organo che ha disposto il trasferimento d’ufficio, per asserita assenza di qualsiasi base legale in ordine alla relativa previsione. Orbene, è principio consolidato tra le altre, Cass., 19 ottobre 2006, numero 22492 che la disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice ordinario non incontra alcuna preclusione per effetto del giudicato amministrativo di rigetto della domanda di annullamento, il quale non ha ad oggetto la declaratoria di legittimità dell’atto, né gli accertamenti compiuti per pervenire a tale risultato, ma solo la mancanza nel ricorrente del diritto ad ottenerne l’annullamento, e comunque, pur coprendo il dedotto ed il deducibile, si riferisce a vizi necessariamente riconducibili alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, là dove il motivo d’invalidità che legittima la disapplicazione è rappresentato dalla carenza di potere dell’autorità che ha emanato l’atto, ed è quindi estraneo all’area di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, non sostanziando una domanda di annullamento, ma di nullità radicale e/o di inesistenza del provvedimento. A questa regola fanno eccezione soltanto l’ipotesi in cui relativamente alla legittimità dell’atto amministrativo sia prospettabile l’intervenuta formazione di un giudicato tra le parti, in quanto la disapplicazione sia stata richiesta in un giudizio di cui sia parte la P.A., nei confronti della quale sia stata precedentemente proposta la domanda di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, nonché l’ipotesi, avente carattere patologico, in cui la carenza di potere sia stata dedotta come motivo d’invalidità dinanzi al giudice amministrativo, il quale lo abbia erroneamente esaminato nel merito e rigettato, con sentenza passata in giudicato. Ipotesi, quelle innanzi indicate, la cui sussistenza nel caso di specie non è stata neppure dedotta da parte della difesa dei controricorrenti. 8. - I motivi di ricorso, nel loro complesso, non possono trovare accoglimento. 8.1. - Sono inammissibili, anzitutto, le censure terzo, sesto e nono motivo di ricorso, rispettivamente sub AA/3, BB/3 e CC/3 che denunciano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’articolo 112 c.p.c. in relazione a taluni, specifici, argomenti e deduzioni spesi, sia nell’atto di gravame, che nella comparsa conclusionale di secondo grado, a sostegno dei sei motivi di appello declinati nella parte motiva della sentenza impugnata da p. 19 a p. 28 e congiuntamente esaminati ciò di cui, del resto, non dubita lo stesso ricorrente . L’attore ha appellato la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria, proposta contro il Presidente del Consiglio dei ministri p.t., la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, cessato ed in carica, nonché i relativi componenti sul presupposto come detto - dell’inesistenza, per carenza di potere, della sanzione disciplinare accessoria inflittagli in quanto magistrato amministrativo e, segnatamente, magistrato Tar, ossia del trasferimento d’ufficio disposto dal Tar [] al Tar []. L’appellante, sotto molteplici profili critici, riteneva erronea l’interpretazione fornita dal primo giudice in ordine all’assunto, centrale nella prospettata causa petendi, per cui la legge numero 186 del 1982 non contemplava affatto la sanzione disciplinare del trasferimento d’ufficio in danno dei magistrati amministrativi. La Corte di appello ha respinto il gravame confermando l‘esegesi della normativa implicata fornita dal primo giudice. Ciò posto, va rammentato che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa alla sentenza del giudice di primo grado la violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l’accoglimento o il rigetto infatti nel primo caso l’esame della censura è inutile, mentre nel secondo essa è stata implicitamente considerata tra le altre, Cass., 19 maggio 2006, numero 11756 . Dunque, seppure in ipotesi non esaminati gli argomenti e le deduzioni indicati in ricorso ma, invero, lo scrutinio che si reputa omesso è invece ravvisabile nella sentenza impugnata quanto al terzo motivo, cfr. pp. 29/30 quanto al sesto motivo cfr. pp. 32/37 quanto al nono motivo cfr. p. 30 , non solo il presunto mancato esame è circoscritto unicamente a taluni profili critici inerenti ai motivi di gravame scrutinati, ma, in via assorbente, l’esame è stato compiutamente effettuato, sia pure implicitamente, in ragione del rigetto dei motivi di appello in forza di una interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie - tema su cui ruotavano tutte le censure e che, del resto, esauriva l’indagine sul fondamento della domanda risarcitoria - contraria a quella divisata dallo stesso appellante. 8.2. - Sono inammissibili, altresì, le doglianze che veicolano un vizio di motivazione ai sensi del numero 5 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c. secondo, quinto e ottavo, rispettivamente sub AA/2, BB/2 e CC/2 . È principio consolidato che l’articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40 applicabile ratione temporis alla presente impugnazione , prevede l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione , come riferita ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate tra le altre, Cass., 5 febbraio 2011, numero 2805 Cass., 8 ottobre 2014, numero 21152 . In tale prospettiva va soggiunto che il vizio di motivazione comporta, quindi, un giudizio sulla ricostruzione del fatto, là dove, invece, quello di violazione di legge massimamente sotto il profilo della falsa applicazione di norme di diritto si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma giuridica applicabile al caso concreto, in maniera tale che tra i due momenti non vi siano giustapposizioni Cass., 18 marzo 1995, numero 3205 Cass., 7 maggio 2007, numero 10295 . Non sono, dunque, riconducibili al denunciato vizio ex articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c. le dedotte censure di contraddittorietà/illogicità/incongruità della motivazione della sentenza impugnata, giacché esse non investono fatti storici principale o secondari , bensì i profili dell’interpretazione delle norme di legge e dell’applicazione che di esse la Corte territoriale ha fatto rispetto alla fattispecie concreta, ossia rispetto al provvedimento sanzionatorio del trasferimento d’ufficio disposto nei confronti dell’attore, il quale rappresenta l’unico fatto storico che riveste centralità e decisività nell’ambito del thema decidendum , ma che in alcun modo è stato oggetto, come tale, di contestazione tra le parti nel corso del giudizio di merito e anche in questa sede di legittimità. Né, per ragioni analoghe, è riconducibile nel paradigma del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. la doglianza che investe i contenuti dell’audizione parlamentare del Presidente del Consiglio di Stato sul tema del trasferimento d’ufficio dei magistrati amministrativi, giacché - a prescindere dalla effettiva portata di tali contenuti e/o dell’ottica stessa con cui essi sono intesi dal ricorrente - le affermazioni rese in detta audizione non concorrono alla ricostruzione dell’anzidetto fatto storico , ma, semmai, costituiscono elemento di ausilio nella esegesi della normativa rilevante nella decisione della controversia e, dunque, si pongono come argomenti da poter far valere ai fini di un eventuale error in iudicando . Con l’ulteriore precisazione che, seppure proveniente da fonte autorevole, trattasi pur sempre e soltanto di un punto di vista non vincolante per gli esiti dell’interpretazione della normativa rilevante rimessa al giudice, la cui correttezza in iure è, in ogni caso, da misurare in base alla sua intrinseca tenuta. E nella stessa prospettiva, estranea al vizio di motivazione, si colloca la valenza ascritta dal giudice del merito ai precedenti giurisprudenziali nella specie, il rilievo da attribuire, o meno, alla pronuncia numero 1123 del 2001 del Consiglio di Stato circa l’esito interpretativo prescelto. 8.3. - Sono infondati i restanti motivi primo, quarto e settimo, rispettivamente sub AA/1, BB/1, CC/1 che veicolano vizi di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c L’esito interpretativo al quale è pervenuta la Corte territoriale è, difatti, corretto, dovendosi ritenere fornito di base legale l’esercizio del potere di comminare la sanzione disciplinare accessoria del trasferimento d’ufficio nei confronti di magistrato amministrativo in ragione della applicabilità a tale fattispecie e, quindi, a quella concreta in essa sussumibile sanzione disciplinare accessoria del trasferimento d’ufficio dal Tar [] al Tar [] irrogata all’attuale ricorrente in quanto magistrato amministrativo già in servizio presso il Tar [] della norma rilevante ratione temporis , per essere il provvedimento sanzionatorio del novembre 1999 e, comunque, in data antecedente all’entrata in vigore della nuova regolamentazione sugli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari recata dal d.lgs. 23 febbraio 2006, numero 109 di cui all’articolo 21, comma sesto, del r.d. 31 maggio 1946, numero 511 recante Guarentigie della magistratura , in forza del rinvio ad essa effettuato dall’articolo 32 della legge 27 aprile 1982, numero 186 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali . Ciò per le seguenti ragioni in diritto, che sono assorbenti di ogni censura ed anche delle osservazioni, ex articolo 379 c.p.c., depositate all’esito delle conclusioni del pubblico ministero mossa dal ricorrente sul piano dell’interpretazione della normativa rilevante. 8.3.1. - Viene in rilievo la fattispecie della sanzione disciplinare del trasferimento d’ufficio, in quanto accessoria ad altra sanzione disciplinare nella specie - come dedotto nel controricorso, senza contestazioni da parte del ricorrente, che sul punto non fornisce specifiche indicazioni - quella della perdita dell’anzianità per due anni , nei confronti di magistrato amministrativo e, segnatamente, di Tar. L’ambito specifico della materia implicata, ossia quello disciplinare , porta a considerare come immediato e diretto referente della regolamentazione normativa il Capo IV della citata legge numero 186 del 1982, per l’appunto dedicato alla Sorveglianza e disciplina e, specificamente, gli articolo da 32 a 34. La prima norma recata dall’articolo 32 - che assume centralità nell’esegesi richiesta dalla presente controversia - è rubricata proprio Disciplina e stabilisce, testualmente Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento . Gli articolo 33 e 34 seguenti regolano esclusivamente profili procedurali , attinenti alla Titolarità dell’azione disciplinare ed istruttoria del procedimento il primo e la Decisione del procedimento disciplinare il secondo , ma non dettano norme, sostanziali , in tema di sanzioni o di presupposti illeciti disciplinari. Di qui, il rilievo per cui, quanto alla materia disciplinare, ove non diversamente disposto dalla stessa legge numero 186 del 1982, il rinvio alle norme stabilite per i magistrati ordinari articolo 18, 19, 20 e 21 del r.d. numero 511 del 1946 è da ritenersi completo, da queste ultime dovendo trarsi esaustivamente la relativa regolamentazione sostanziale. 8.3.2. - La legge numero 186 del 1982, all’articolo 13, comma quarto, richiama l’articolo 5 del r.d. 26 giugno 1924, numero 1054 Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato , il quale, a sua volta, dispone - in ambito disciplinare - unicamente sulla rimozione per aver i magistrati ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti o per aver dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, . compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono e sospensione dall’ufficio per negligenza nell’adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta . La stessa legge numero 186, là dove disciplina le Garanzie, incompatibilità, trattamento economico Capo III , prevede, in via più generale, che la dispensa o la sospensione dal servizio, nonché la destinazione ad altra sede o funzione , possano avvenire, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, solo con il consenso del magistrato amministrativo o per i motivi stabiliti dalla legge articolo 24 . Inoltre, il successivo articolo 25 stabilisce che i trasferimenti d’ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge , dettando poi la regolamentazione dell’invio in missione di magistrato presso il Tar che non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante . L’articolo 28 dispone, poi, in ordine alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità , rinviando alla disciplina dettata per i magistrati ordinari. L’articolo 58, quale norma di chiusura, stabilisce l’abrogazione di ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile e, di conseguenza, l’abrogazione dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1971, numero 1034 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali , che prevedeva disposizioni anche in tema di trasferimenti e cause di incompatibilità dei soli magistrati amministrativi regionali. 8.3.3. - La legge numero 186 del 1982 ha operato, quindi, una sorta di parallelismo con il sistema di guarentigie della magistratura ordinaria, delineando anch’essa un assetto diversificato tra l’ambito delle garanzie amministrative-organizzative e quelle che attengono alla disciplina e relative sanzioni, con il necessario rinvio alla legge , ogni volta imposto al fine di presidiare il principio di inamovibilità del magistrato amministrativo, che è attributo della sua indipendenza, assicurata, in quanto appartenente a giurisdizione speciale, per l’appunto, dalla legge, ai sensi dell’articolo 108 Cost. e, quanto, alla funzione consultiva del Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 100 Cost. . Del resto, alla stregua del menzionato parallelismo con l’assetto ordinamentale della magistratura ordinaria, giova evidenziare come l’articolo 2 dello stesso r.d. numero 511 del 1946 sia nella formulazione originaria, sia in quella successiva alla novella legislativa del 2006, che, comunque, ha mantenuto l’assetto previgente, seppur con talune significative modifiche delinea le ipotesi di trasferimento d’ufficio prive del carattere sanzionatorio e correlate, invece, ad esigenze amministrative-organizzative, ossia 1 quella per incompatibilità di cui agli articolo 16, 18 e 19 del r.d. numero 12 del 1941 comma secondo, prima parte 2 quella del c.d. trasferimento incolpevole cfr. anche Corte cost., sent. numero 457 del 2002 , per cui la situazione di obiettiva inidoneità del magistrato a proseguire l’attività in un determinato ufficio comma secondo, ultima parte prescinde dalla ascrivibilità al magistrato stesso di un illecito 3 quelle per soppressione di ufficio o riduzione di organico commi terzo e quarto . 8.3.4. - Dunque, al di là del rinvio posto dall’articolo 13 della legge all’articolo 5 del r.d. numero 1054 del 1924, la medesima legge numero 186 non dispone diversamente in materia disciplinare e non lo fa neppure in ambito di trasferimenti d’ufficio , correlandosi la previsione dell’articolo 25 - dato il contesto stesso nel quale è collocata - al trasferimento per ragioni organizzative e funzionali, di cui è direttamente regolamentato un aspetto particolare e rinviandosi alla legge per le ulteriori ipotesi. Sicché, per quanto rileva nella specie, in ambito disciplinare rimane pieno il rinvio dell’articolo 32 della citata legge numero 186 del 1982 all’articolo 21, comma sesto, del r.d. numero 511 del 1946, il quale prevede Il Tribunale disciplinare successivamente, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura , quando infligge una sanzione più grave dell’ammonimento, può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di ufficio . Rinvio della cui piena operatività la stessa giurisprudenza amministrativa non dubita Cons. Stato, sez. IV, sent. 26 maggio 2006, numero 3161 e ciò a presidio del principio di legalità. Tale sanzione, dunque, è accessoria ad altra autonoma sanzione ed è volta a salvaguardare la dignità della funzione giurisdizionale e con essa la buona amministrazione della giustizia, vulnerata dalla obiettiva inidoneità del magistrato a proseguire l’attività in un determinato ufficio, quale situazione addebitabile ad illecito disciplinare Cass., sez. unumero , 12 dicembre 1989, numero 5542 Cass., sez. unumero , 28 settembre 2009, numero 20730 , così da distinguersi, per natura e funzione, dal già menzionato trasferimento d’ufficio disposto ai sensi dell’articolo 2, comma secondo, ultima parte, dello stesso r.d. numero 511 del 1946, e, come tale, da potersi applicare anche là dove non trovi applicazione, invece, il trasferimento d’ufficio cd. incolpevole Cass., sez. unumero , 12 dicembre 1989, numero 5542 . Quanto, poi, al profilo materiale del trasferimento, esso non implica necessariamente il mutamento di sede, ma può realizzarsi anche nella stessa sede presso altro ufficio giudiziario ivi esistente, anche tramite la destinazione ad altre funzioni, giacché diversamente da quanto sembra opinare il ricorrente - la locuzione trasferimento di ufficio di cui al comma sesto dell’articolo 21 del r.d. numero 511 del 1946 è da intendersi non già come riferito all’ufficio giudiziario, ma come trasferimento disposto d’ufficio, ossia che prescinde dalla domanda o dal consenso del magistrato, in deroga alla sua inamovibilità. 8.3.5. - Posto, quindi, che si verte nell’ambito dell’alternativa tra trasferimento officioso e trasferimento consensuale , nei termini anzidetti depone non solo il complessivo sistema delineato dall’articolo 2 dello stesso r.d. numero 511 del 1946, in cui i trasferimenti d’ufficio possono riguardare la sede, l’ufficio giudiziario o le funzioni, ma anche la disciplina successiva, recata dal d.lgs. numero 109 del 2006, il cui articolo 13, nel ribadire la presenza nell’ordinamento della sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio , ha reso esplicito quanto già presente, sia pure in modo inespresso, nella norma previgente articolo 21 citato e cioè che il trasferimento può avvenire ad altra sede o ad altro ufficio e, là dove si disponga in via cautelare e provvisoria, anche con destinazione ad altre funzioni . 8.3.6. - Il che conduce, altresì, a ritenere manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità prospettati in ragione di una presunta disparità di trattamento tra magistrati Tar e consiglieri di Stato quanto alla applicabilità della sanzione del trasferimento d’ufficio in danno dei primi, anche là dove, in ipotesi, l’illecito dei secondi si palesi di maggiore gravità . Manifesta infondatezza che, infatti, non solo si coglie - e, invero, in modo già assorbente - nella diversità per funzioni, dotazione organica separata e meccanismi di provvista cfr. in tale prospettiva Corte cost., ord. numero 434 del 2001 e sent. numero 272 del 2008 delle rispettive qualifiche e, dunque, nella disomogeneità delle situazioni poste in comparazione, che priva di consistenza il giudizio di eguaglianza/ragionevolezza, ma anche, in ogni caso, in forza del rilievo che - ove la misura anzidetta si presti a salvaguardare le esigenze di buona amministrazione della giustizia non potrebbe escludersi, in tesi, un mutamento di funzioni del consigliere di Stato, da quelle giurisdizionali a quelle consultive o viceversa , in ragione della composizione dell’organo come ribadita dall’articolo 1 della stessa legge numero 186 del 1982. Peraltro, neppure potrebbe essere in astratto negata l’ipotesi di trasferimento di ufficio e di sede del consigliere di Stato, posto che già alla luce dell’orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza del d.lgs. 6 maggio 1948, numero 654 Norme per l’esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato - il Consiglio di giustizia amministrativa C.G.A. della Regione siciliana non è giudice speciale autonomo, bensì, pur con alcune peculiarità attinenti al suo funzionamento ed alla sua composizione, una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, considerato come giurisdizione speciale unitaria tra le altre, Cass., sez. unumero , 19 ottobre 1983, numero 6127 . E ciò a maggior ragione in forza del d.lgs. 24 dicembre 2003, numero 373 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato , che - in attuazione coerente con il principio di decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, di cui all’articolo 23 dello statuto speciale della Regione siciliana cfr. Corte cost., sent. numero 316 del 2004 Cass., sez. unumero , 2 luglio 2008, numero 18033 - configura come Sezioni staccate del Consiglio di Stato le due Sezioni del C.G.A. articolo 1, comma 2 , in base ad una dotazione organica tre presidenti di Sezione e sei consiglieri di Stato articolo 2 per la cui assegnazione di sede con collocamento fuori ruolo provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 13 della legge numero 186 del 1982. 3. - Il ricorso va, pertanto rigettato. La novità e la complessità della questione costituiscono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. LA CORTE rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.