Si è svolto il 2 ottobre 2017 il Consiglio dei Ministri n. 47, a seguito del quale il Ministero della Giustizia ha comunicato l'approvazione dei primi provvedimenti di attuazione della legge delega in materia penale. Le novità più rilevanti riguardano la disciplina delle impugnazioni, l’esecuzione della Riserva di codice e la riforma del libro XI del codice di procedura penale, inerente i rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.
Si è svolto oggi, 2 ottobre, il Consiglio dei Ministri n. 47, a seguito del quale il Ministero della Giustizia ha comunicato l'approvazione dei primi provvedimenti di attuazione della legge delega in materia penale. La disciplina della impugnazioni. Il decreto legislativo riguardante le impugnazioni ha il fine di deflazionare il numero dei procedimenti che gravano sugli uffici giudiziari e semplificare i procedimenti di Appello e Cassazione, in attuazione del principio della ragionevole durata di processo. La riorganizzazione del sistema della impugnazioni rende concreta la prospettiva che entro i 18 mesi di sospensione della prescrizione previsti per ciascuna fase di impugnazione, il processo si possa concludere con un accertamento definitivo di colpevolezza o innocenza. Anche in tema di legittimazione ad impugnare nel giudizio di merito, vi è l’introduzione di una novità, con la preclusione al Pubblico Ministero di impugnare le sentenze di condanna, che abbiano riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva, salvo alcuni specifici casi. Anche all’imputato sarà precluso l’Appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie. La Riserva di codice . Con un secondo decreto si da esecuzione alla Riserva di codice , una norma di principio che riserva al codice la tutela penale dei beni essenziali della vita e di protezione della comunità civile. E che, in tal modo, consente di dare avvio ad un processo virtuoso che freni la proliferazione della legislazione penale, rimetta al centro del sistema il codice penale e ponga le basi per una futura riduzione dell’area dell’intervento punitivo dello Stato, secondo un più ragionevole rapporto fra il rilievo del bene tutelato e la corrispettiva sanzione penale . La riforma del libro XI. Ulteriore approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ha riguardato la riforma del libro XI del codice di procedura penale, inerente i rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, laddove non sia prevista diversa regolamentazione discendente da accordi internazionali. La normativa viene modificata in materia di assistenza giudiziaria, ovvero la parte della cooperazione volta a disciplinare la raccolta della prova per meglio fronteggiare le nuove forme di criminalità. Sempre a tale scopo, oltre alla regolamentazione dei rapporti con i Paesi UE, vengono introdotte ulteriori regole speciali per del disciplinare i rapporti con i Paesi non UE.
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