Mediazione tributaria: tra i due litiganti il terzo ... è litigante!

La c.d. mediazione tributaria per mezzo del reclamo entra nel novero del contenzioso disciplinato grazie all’introduzione dell’articolo 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, numero 111, che ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, l’articolo 17-bis. Esso dà adito a tutte le controversie, che hanno determinate caratteristiche, l’obbligo della mediazione a pena di improcedibilità. Il legislatore in questi anni ha voluto con tutte le sue forze introdurre la mediazione sia ai fini civilistici come nel caso del d.lgs. numero 28/2010 e oggi con questa novella in ambito tributario.

I limiti delle controversie sono sia oggettivi che soggettivi. Le liti con valore della causa pari o inferiore a € 20.000,00, a pena di improcedibilità, devono esperire tale tentativo. Gli atti che devono passare per la scure della valutazione pre-processuale sono esclusivamente quelli emanati dall’Agenzia delle Entrate, che darà la direzione legale a decidere sulla possibilità di mediare o meno! La natura e i problemi di costituzionalità. Innanzitutto, sin dall’inizio, tra le questioni di legittimità costituzionale evidenti, accentuate dall’interpretazione della circolare dell’Agenzia, c’è la violazione dell’articolo 97 Cost., secondo cui «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». La citazione era d’obbligo in quanto la circolare 9/E stabilisce che «ai sensi del comma 5 dell’articolo 17-bis, D.Lgs. numero 546/1992, la trattazione dell’istanza di mediazione deve essere effettuata da apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili, individuate negli Uffici legali delle Direzioni provinciali e regionali. Ne deriva l’esigenza che, in caso di delega rilasciata dal Direttore, il soggetto delegato appartenga all’Ufficio legale». In altri termini, ci si sarebbe aspettato dalla circolare una maggiore imparzialità dell’Ufficio, tanto che è forte l’impressione che il Fisco darà conto a se stesso, come nell'autotutela. Per questo motivo, anche se la norma è stata inserita nel contesto del D.lgs. numero 546/92 non può che essere una pura faccenda amministrativa tra un ufficio dell’Agenzia e un altro. E quest’ultimo sarà quello che poi il contribuente troverà come controparte nell’eventuale contenzioso. Focus sugli atti mediabili. La recente circolare numero 9/E del 19 marzo scorso chiarisce che tra gli atti ‘mediabili’ v'è anche il rifiuto tacito o espresso dei rimborsi di imposta richiesti al fisco. Si faccia attenzione innanzitutto alla periodo di passaggio tra vecchia e nuova normativa. Il compimento del silenzio-rifiuto, e cioè il decorso dei 90 giorni dall’istanza di rimborso, deve avvenire dopo il 2 aprile 2012, diversamente se esso si forma prima si può adire al ricorso con le vecchie regole. Sono espressamente esclusi dall’esperimento di mediazione le cartelle di pagamento, gli avvisi di mora, le ipoteche, il fermo dei beni mobili registrati e gli atti relativi alle operazioni catastali. Tuttavia, proprio su questo punto, si è espressa la circolare che stabilisce «si ritiene, infine, che trovi applicazione al procedimento di mediazione anche il disposto dell’articolo 19, comma 3, D.Lgs. numero 546/1992, in base al quale «la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo. Ciò comporta che il contribuente, qualora intenda impugnare, con il ricorso, anche un atto presupposto adottato dall’Agenzia delle entrate, del quale affermi la mancata precedente notificazione, è tenuto ad osservare preliminarmente la disciplina introdotta dall’articolo 17-bis, D.Lgs. numero 546/1992 e, quindi, a presentare l’istanza di mediazione». Tutto ciò potrebbe essere inteso come possibilità di adire alla mediazione anche per tutti gli atti dell’Agente della riscossione che si ritiene mai preceduti da atti dell’Agenzia. A tal proposito i risvolti di questo vulnus della mediazione saranno incerti, sia per il comportamento dell’Organo di Mediazione, che dovrà decidere a questo punto se il reclamo sia ammissibile o meno e quali poi saranno i risvolti davanti ai Giudici aditi. Tutte le questioni rimangono aperte e sarà la giurisprudenza a risolverle in quanto è facilmente immaginabile che se per l’organismo mediatore il reclamo sarà inammissibile e il giudice riscontrerà altro, sarà stata sicuramente violato il sacrosanto diritto di difesa del contribuente. Per lo meno potrà essere riscontrato un vizio di nullità ai sensi della l. numero 241/1990 concernente gli atti amministrativi. Tra gli atti esclusi dal reclamo ci sono quelli previsti dall’47-bis, d.lgs. numero 546/92 concernente gli atti di recupero degli aiuti di Stato illegittimi in esecuzione di una decisione della commissione europea . Pillole di procedura. Una volta notificato l’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente, che vede i presupposti, è tenuto a esperire il procedimento secondo uno schema che la stessa circolare riporta. Il ricorso con istanza, sarà trasmesso alle Direzioni Provinciali che effettueranno le valutazioni di sorta. Non è esclusa la preventiva possibilità di adire all’accertamento con adesione disciplinato sensi del comma 3, dell’articolo 6, del decreto legislativo 19 giugno 1997, numero 218. La presentazione di istanza in tal senso fa slittare il termine per la proposizione dell’eventuale mediazione con sospensione dei termini per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione. Tale termine, com’è noto a molti, potrà essere sospeso per il periodo estivo dal 1° agosto al 15 settembre, se i 90 giorni per la trattativa con l’ufficio accertatore ricadranno in tale frangente dell’anno. Tale previsione legge 7 ottobre 1969, numero 742 non ha soluzione di continuità R.M. numero 159/99 . Dunque, il contribuente che sarà obbligato al reclamo potrà entro 60 giorni dall’impugnazione, con istanza, prolungare ulteriormente il termine di 90 giorni oltre i 45 e poi ancora di 90 per il reclamo, tranne nel caso di un rifiuto espresso, per poter mediare in tutti i modi possibili prima del contenzioso. La circolare, inoltre, precisa che se i termini per la presentazione dell’istanza di mediazione/reclamo rientrano nel periodo estivo oggetto di sospensione feriale allora anche questo termine ne usufruisce «al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano inoltre le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, numero 742, stante lo stretto nesso tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso giurisdizionale, nonché il richiamo espresso all’applicabilità dell’articolo 21, D.Lgs. numero 546/1992, contenuto – come si è detto – nel comma 6, dell’articolo 17-bis in argomento». La circolare stabilisce che il periodo di sospensione non è applicabile una volta che il procedimento è iniziato, in quanto l’Agenzia ritiene applicabile la sospensione solo per le attività processuale e non amministrativa, quale è la procedura di reclamo. Questa presa di posizione è opinabile poichè l’accertamento con adesione, chiaro strumento amministrativo, usufruisce di tale sospensiva. Poiché la natura del reclamo è sì amministrativa ma anche pre-processuale, inserita almeno formalmente nella procedura tributaria, potrebbe anche usufruire dei termini di sospensione feriale, ma anche questo sarà un nodo da risolvere. L’Ufficio, verificata la sussistenza dei presupposti per la mediazione, valuta il comportamento da tenere. Se ritiene che la proposta inserita nel reclamo è fondata su elementi convincenti, secondo l’efficienza dell’azione amministrativa, o anche se la accetta senza bisogno di particolari formalità, invita il contribuente alla sottoscrizione. Se la proposta è discutibile o in assenza di proposta nel reclamo, seguirà un invito al fine di contattare l’ufficio per aderire ad una controproposta scritta dell’ufficio o anche per attivare un contraddittorio. In ogni caso l’Ufficio, se non rigetterà l’istanza, inviterà al contradditorio. La mediazione si perfezionerà con un verbale sottoscritto dalle parti. Tuttavia è molto importante presentarsi in quanto nel caso in cui a seguito dell’invito il contribuente non addiverrà all’appuntamento il dirigente o funzionario incaricato annota la mancata presentazione dello stesso sull’originale dell’invito al contraddittorio.