Se tra il preliminare e il rifiuto di concludere il definitivo sopraggiunge un accordo che modifica elementi essenziali, non si può chiedere la pronuncia ex articolo 2932 c.c.
L'accordo sopravvenuto, con le quali le parti hanno inteso modificare alcuni elementi essenziali di un precedente contratto preliminare di vendita, esclude la sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex articolo 2932 c.c., perché il nuovo patto elimina le conseguenze dell'eventuale originario inadempimento di stipulare il definitivo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21022, depositata lo scorso 12 ottobre. Il caso. Con un contratto preliminare le parti si accordavano per la vendita di un immobile adibito ad uso commerciale. In seguito il promittente venditore cambiava idea, manifestando la volontà di non stipulare il definitivo, e il promissario acquirente si rivolgeva al Tribunale per ottenere una pronuncia ex articolo 2932 c.c. La domanda veniva rigettata, in quanto le pattuizioni contenute nel preliminare erano state modificate, negli elementi essenziali, da successivi accordi intercorsi tra le parti. Dopo che l'impugnazione otteneva la stessa sorte, l'acquirente ricorreva per cassazione. Preliminare e definitivo gli elementi essenziali devono coincidere. Le argomentazioni dei giudici di merito appaiono corrette. E' stato, infatti, rilevato che dopo la stipula del preliminare erano sopraggiunti nuovi fatti e nuovi accordi tra le parti, in seguito ai quali erano stati integralmente modificati alcuni elementi essenziali del contratto stesso, quali l'oggetto, il prezzo e le modalità di pagamento. Era nel frattempo stato alienato a terzi il locale seminterrato, che originariamente faceva parte dei beni oggetto di compravendita tra le parti. Il bene è invece quantitativamente ridotto e soprattutto diverso. Per effetto di queste intervenute modifiche, il bene di cui è stato chiesto al giudice il trasferimento ex articolo 2932 c.c. appare non solo quantitativamente ridotto, rispetto a quello oggetto del preliminare, ma anche significativamente diverso, in quanto non comprende più il locale sottostante ne è conferma il conseguente accordo intervenuto tra le parti di modificare, riducendolo, il prezzo di vendita. Non si può chiedere il trasferimento giudiziale del bene, se sono sopraggiunte modifiche. L'intervento di un nuovo accordo tra le parti esclude, insomma, la sussistenza delle condizioni per una pronuncia giudiziale di esecuzione in forma specifica, sia perché modifica alcuni elementi essenziali del contratto, sia perché il nuovo patto elimina le conseguenze dell'eventuale originario inadempimento della convenuta, il quale è invece riferibile solo al contratto originario. Il ricorso viene, quindi, rigettato.