Al coniuge affidatario non può essere assegnata la casa di villeggiatura

L'assegnazione della casa familiare riguarda solo l'immobile che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.

Con la sentenza numero 14553 del 4 luglio, la Corte di Cassazione ha stabilito che la casa usata per le vacanze non può essere assegnata al coniuge separato che ha l'affidamento dei figli, perché l'unica abitazione che rileva, ai fini della conservazione dell'ambiente domestico, è quella in cui si svolgeva la vita familiare.Il caso. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e veniva disposto l'affidamento dei figli minori alla madre, la Corte d'Appello assegnava a quest'ultima l'abitazione familiare. L'ex coniuge proponeva ricorso per cassazione, censurando la sentenza per aver assegnato una casa di vacanze e non l'abitazione primaria, come invece è previsto dalle norme codicistiche.L'abitazione da assegnare deve essere stata la casa familiare. Il ricorso viene ritenuto fondato. Requisito fondamentale per l'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati, infatti, è che si tratti della stessa abitazione nella quale si svolgeva la vita familiare durante la convivenza. Rileva, insomma, la natura di habitat domestico dell'appartamento, inteso come luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si è articolata la vita familiare durante la convivenza dei suoi membri.La ratio dell'assegnazione sta nela tutela della prole. L'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, infatti, risponde all'esigenza di tutelare i figli, consentendo loro di rimanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per limitare le conseguenze negative della crisi familiare.Non possono essere assegnati altri immobili di cui i coniugi abbiano la disponibilità. Il Collegio, quindi, conferma il principio consolidato in base al quale l'assegnazione della casa ex articolo 155, comma 4, c.c., è consentita unicamente con riguardo all'immobile che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità . Nel caso di specie, i giudici di merito, pur riconoscendo che l'appartamento de quo non costituiva quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza legittima l'assegnazione, e che di fatto l'abitazione coniugale era quella dei genitori dell'ex moglie, ha disposto l'assegnazione della casa, abitata solo durante il periodo estivo, alla donna, con ciò contravvenendo alle disposizioni citate la sentenza impugnata viene, quindi cassata.