I condizionatori non violano il paesaggio

di Ivan Meo

di Ivan Meo *Il confort tra diritti e doveri. Il condizionatore d'aria è diventato un bene essenziale ed ineludibile per la vita di tutti i giorni. Al pari, di quanto accade per altri impianti tecnologici, anche il climatizzatore deve sottostare ad una disciplina che ne consenta un uso rispettoso delle normative vigenti in materia di decoro architettonico. A seconda della tipologia e struttura dell'impianto di climatizzazione occorre adottare una serie di precauzioni. Pertanto, emerge la necessità di un contemperamento dei diritti del proprietario e quelli del condominio atteso che possono sorgere contrasti in ordine a diversi profili quali le immissioni, il danno estetico all'edificio, le distanze ecc Il caso. Questa volta è intervenuto addirittura il TAR che boccia il ricorso presentato dal Comune di Bari e fa dormire, almeno per ora, sonni tranquilli ai proprietari di case che rischiavano di ritrovarsi colpiti da una raffica di provvedimenti di demolizione per lo sfregio al paesaggio e al panorama provocata dalla collocazione dei condizionatori sulle facciate dei loro appartamenti. Tutto parte dalla solita bega condominiale, che ha provocato l'intervento non solo dei vigili appartenenti alla Ripartizione urbanistica, ma anche la Soprintendenza fino ad arrivare al Tar seminando panico in tutta la città. Ma i giudici del Tar hanno dato torto al Comune condannandolo a pagare 2mila euro di spese processuali.Il c.d. vincolo panoramico. La vicenda nasce da una segnalazione, partita da un avvocato, di presunto danno su un edificio. Il TAR ha però accolto il ricorso cautelare presentato dall'inquilino di uno stabile di fronte alla sede dell'Urbanistica con il quale si chiedeva di sospendere un verbale di demolizione per un'unità esterna del condizionatore d'aria. Il motivo quei manufatti metallici, in bella vista sui balconi degli edifici, rischiavano di diventare uno sfregio al paesaggio, perché per effetto di un verbale di circa 40 anni fa, nella zona compresa tra il lungomare e la Camera di commercio esiste un vincolo panoramico in base al quale tutto ciò che non è decoro deve essere rimosso. Tale vincolo, a dire della Soprintendenza, è da ritenersi pienamente efficace, anche se - come rivelano le documentazioni datate ma certe - lo stesso non sarebbe stato mai accompagnato da un atto confermativo. Fatto sta che, dopo una segnalazione fatta da una inquilina dello stabile, i vigili edilizi sono intervenuti nell'appartamento al primo piano - dove c'è uno studio legale - e hanno elevato una contravvenzione edilizia. Morale ripristinare la bellezza , demolire la bruttura e pagare un verbale di 516 euro. Il ministero dei beni culturali ha sostenuto che nella zona esiste un vincolo panoramico, dunque meritevole di tutela. Il problema nasce dal regolamento edilizio vigente è del 1936! che non prevede tali divieti perché all'epoca non esistevano parabole o condizionatori. Vincoli che però sono inclusi nel nuovo regolamento che il consiglio dovrebbe approvare.Il condizionatore non lede in modo apprezzabile. Quando l'inquilino si è visto recapitare il provvedimento di demolizione, è ricorso ai giudici amministrativi, che hanno espresso il seguente principio il posizionamento dei condizionatori climatici all'esterno dell'edificio, pur potendo comportare, in ipotesi, alterazione della sagoma dell'edificio, può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera . In parole povere l'installazione del manufatto non può ledere in modo apprezzabile né l'interesse paesaggistico né tantomeno quello urbanistico e quindi in considerazione dello scarso impatto dell'intervento sul territorio, il condizionatore può restare al suo posto .Il Comune ora corre ai ripari. Al fine di non vedere turbate l'estetica di facciate condominiali, collocate in zone di particolare pregio, il Comune di Bari ha deciso di attualizzare il suo vecchio regolamento edilizio. Infatti la bozza del testo, ancora in fase di approvazione, al titolo IV° cap. 1 analizza i requisiti di qualità ambientale urbano. L'articolo 86, comma 4 precisa che il Comune promuove e incentiva le opere volte ad adeguare gli edifici esistenti in ordine alle necessarie dotazioni di canalizzazioni interne, di allacciamenti a rete e di infrastrutture per i servizi di telecomunicazione, il rinnovo e l'adeguamento degli impianti tecnologici finalizzato sia al miglioramento dell'immagine urbana, attraverso l'eliminazione degli impianti visibili dagli spazi pubblici, sia al contenimento dei consumi energetici ed alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera . Ai successivi commi 6 e 7 si precisa ulteriormente che gli apparati tecnologici posti all'esterno degli edifici, in generale, devono essere installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale, e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione . In base al suddetto criterio è preferibile adottare soluzioni di tipo centralizzato e/o unificato, come pure soluzioni condominiali, e comunque installando apparecchi che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici ciò vale, in particolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione, e di ricezione radiotelevisiva. Ma il principio più importante sembra essere quello espresso dall'articolo 87 comma 5, dove si ritiene vietato il posizionamento sulle facciate degli edifici alla strada di canalizzazioni ed apparecchiature di ogni genere, impianti tecnologici, condizionatori, antenne paraboliche e quanto altro possa costituire alterazione dei prospetti e dell'insieme architettonico e non sia adeguatamente schermato per un armonico inserimento nel contesto architettonico e urbano.* Consulente giuridicoPotrebbe interessarti anche - Il condizionatore sul muro comune non viola il decoro. Valida poi la delibera concessa ex post per motivi di salute, di G. Milizia, DirittoeGiustizi@ 29 settembre 2011.- Installazione dei condizionatori negli edifici condominiali. Normativa e contenzioso, Officina del diritto, Giuffrè, di prossima pubblicazione.

TAR Puglia, sez. III, ordinanza 20 ottobre 2011, numero 847Presidente Morea - Estensore AmovilliPer l'annullamentoprevia sospensione dell'efficacia,a dell'ordinanza 2011/00643 - 2011/130/0116 del 22.6.2011 notificata l'1.7.2011 , con la quale il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed EdiliziaPrivata del Comune di Bari ha ingiunto al ricorrente di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica, alla demolizione delle opere abusive realizzate ed al ripristino del precedente stato dei luoghi nonché di provvedere, entro il medesimo termine, al pagamento della somma di Euro 516,00 quale sanzione amministrativa, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del DPR numero 380/2011 b dell'ordinanza di sospensione lavori ed apertura di procedimento sanzionatorio prot. 240299 del 12.10.2010 c della nota prot. 7057 dell'1.6.2011 a firma del Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta Andria Trani e Foggia d della nota prot. 149728 del 10.6.2011 a firma del Responsabile P.O.S. Controllo del Territorio e V.E. del Comune di Bari e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso il verbale di violazione urbanistico - edilizia numero 164/10 redatto da agenti della P.M. in data 30.9.2010 e, occorrendo, la deliberazione della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali di Bari adottata nella seduta del 17.11.1971.Visti il ricorso e i relativi allegati Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e del Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente Visto l'articolo 55 cod. proc. amm. Visti tutti gli atti della causa Ritenuta la propria giurisdizione e competenza Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori gli avv.to A. L. D. e F.S. D., per la parte ricorrente l'avv. A. F., per il Comune resistente nessuno è comparso per il Ministero resistente. Il Collegio ritenuta ad un sommario esame la fondatezza del ricorso, atteso - che il posizionamento dei condizionatori climatici all'esterno dell'edificio, pur potendo comportare, in ipotesi, alterazione della sagoma e dell'aspetto esteriore art 10 comma 1 lett. c t.u. edilizia e art 146 d.lgs. numero 42/2004 può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera Consiglio di Stato parere 16 marzo 2005 numero 2602/2003 non idonea a ledere in modo apprezzabile né l'interesse paesaggistico né tantomeno quello urbanistico, in disparte ogni questione sulla perdurante efficacia o meno del vincolo provvisorio apposto ai sensi dell'art 2 l.1939 numero 1497 - che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare pertanto prevalente quello privato, in considerazione dello scarso impatto dell'intervento sul corretto assetto del territorio, con conseguente sussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare.Le spese della presente fase cautelare quanto al Comune di Bari seguono la soccombenza secondo dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione con il Ministero.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza accoglie la suindicata istanza incidentale di sospensione e per l'effetto a sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati b fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 gennaio 2012.Condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di parte ricorrente, che liquida in 2.000 euro, oltre ad accessori di legge compensa con il Ministero.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati Pietro Morea, PresidentePaolo Amovilli, Referendario, EstensoreFrancesca Petrucciani, ReferendarioL'ESTENSOREIL PRESIDENTEDEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 20/10/2011IL SEGRETARIO articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.