Destinataria di espressioni assolutamente poco gradevoli è la preside di un Liceo Scientifico. L’assoluzione decisa dal Giudice di pace viene rimessa in discussione, considerando anche che il testo ‘incriminato’ è stato consegnato dall’addetto alla segreteria alla dirigente possibile la conoscibilità ‘diffusa’ del messaggio. A salvare lo ‘scrivano’ è solo la prescrizione.
Critiche via fax legittimo lo strumento, sempre che lo sia anche il contenuto Perché l’andare, con le parole, oltre i limiti del lecito costituisce diffamazione anche se la missiva ‘incriminata’ è indirizzata direttamente alla persona destinataria della considerazioni critiche Cassazione, sentenza numero 36713, Quinta sezione Penale, depositata oggi . Scuola oscurantista? Assolutamente poco gradevoli le espressioni utilizzate nei confronti della preside di un Liceo Scientifico, una cui lettera viene definita «espressione di ‘oscuramento e stracciume della logica induttiva e deduttiva». Assolutamente poco ordinario anche il mezzo utilizzato, ossia un fax inviato direttamente alla scuola, ovviamente con l’indicazione precisa della destinataria. Per il Giudice di pace, però, non può parlarsi di diffamazione, perché non vi era stata «comunicazione con più persone». Più precisamente, alla luce della ricostruzione dei fatti, lo scritto ‘incriminato’, vergato da un uomo, «non era stato conosciuto da altre persone, essendo stato ricevuto dall’addetto alla segreteria, che, senza leggerlo, l’aveva direttamente trasmesso alla destinataria». Passaggio di mano. A contestare la «irrilevanza penale» – così come delineata dal Giudice di pace – è la Procura, che propone ricorso in Cassazione, partendo da un dato certo, ossia le «espressioni offensive» del messaggio via fax «travalicanti i limiti della normale censura», per affermare la «conoscibilità del contenuto della missiva da parte di un numero indeterminato di persone». Su questo punto i giudici di Cassazione concordano con la Procura, riconoscendo – anche alla luce della giurisprudenza – che lo strumento scelto «ha determinato la conoscenza o la conoscibilità della missiva non solo del destinatario, ma di tutti coloro che avevano accesso all’apparecchio di arrivo del suddetto fax, posto in un ufficio dell’istituto scolastico». Per giunta, la persona offesa «ha ricevuto la missiva attraverso l’addetto alla segreteria, che è stato in grado di conoscerne il contenuto il contenuto, al pari di altre persone operanti negli uffici della scuola». Legittima, quindi, l’ipotesi del reato di diffamazione. Però c’è la prescrizione a salvare l’autore della ‘acida’ missiva
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 aprile – 24 settembre 2012, numero 36713 Presidente Oldi – Relatore Bevere Fatto e diritto La procura presso il tribunale di Napoli ha presentato ricorso avverso la sentenza 15.5.08 del giudice di pace della stessa sede con la quale V.P. è stato assolto dal reato di diffamazione, in danno della preside dell’istituto scolastico Galileo, per mancanza del requisito della comunicazione con più persone, nella fattispecie dell’invio di un messaggio a mezzo telefax. Secondo il giudice, lo scritto non era stato conosciuto da altre persone, essendo stato ricevuto dall’addetto alla segreteria, che senza leggerlo, l’aveva direttamente trasmesso alla destinataria. Secondo il ricorrente, sussiste comunque la conoscibilità del contenuto della missiva, da parte di un indeterminato numero di persone. Posto che le espressioni sono sicuramente offensive, in quanto travalicanti i limiti della normale censura e delle normali doglianze, va disposto l’annullamento della sentenza. L’annullamento della sentenza del giudice di pace di Napoli va disposto, ma non per i motivi prospettati nell’atto di impugnazione. Il tempo trascorso dalla data della consumazione del reato consente di ritenere maturato il termine di prescrizione. D’altro canto non può ritenersi sussistente l’ipotesi del proscioglimento del V. per motivi di merito, in quanto è condivisibile la censura mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata, che afferma l’irrilevanza penale del fatto per assenza della comunicazione delle espressioni a più persone. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo sez. V, numero 1763 del 19.10.2010, rv 249507 , integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii, a mezzo telefax, un documento contenente espressioni offensive nei confronti di una persona, sia pure diretto a un singolo destinatario, in quanto la diffamazione e un reato formale ed istantaneo che si consuma con l’adozione di mezzi che rendano accessibili a più persone le affermazioni lesive della reputazione. Nel caso in esame, la scelta del telefax, quale strumento di comunicazione di una missiva critica - spinta al di là dei limiti del lecito - ha determinato la conoscenza o la conoscibilità della missiva non solo del destinatario, ma di tutti coloro che avevano accesso all’apparecchio di arrivo del suddetto fax, posto in un ufficio dell’istituto scolastico. La persona offesa ha inoltre ricevuto la missiva, attraverso l’addetto alla segreteria, che è stato in grado di conoscerne il contenuto, al pari di altre persone operanti negli uffici della scuola. Le critiche dirette alla persona offesa erano inequivocabilmente lesive della reputazione della donna, preside di un liceo scientifico, quindi, posta al vertice di una pubblica istituzione culturale, avendo definito il contenuto di una lettera della dirigente espressione di “oscuramento e stracciume della logica induttiva e deduttiva” e giudicando il comportamento censurato un “modo superficiale di esercitare le tue funzioni dirigenziali”. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.