Il principio dettato dall’articolo 19 della legge 21 dicembre 1978 numero 843 secondo il quale ai titolari di più pensioni l’indennità integrativa speciale è dovuta una sola volta, opera unicamente qualora i beneficiari siano titolari di più pensioni tutte a carico dell’A.G.O. Ove diversamente le pensioni siano a carico di gestioni diverse, l’indennità integrativa speciale sarà dovuta su tutti i trattamenti pensionistici.
Lo afferma la Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza numero 13339, pubblicata il 12 giugno 2014. Il caso domanda di riconoscimento alla indennità integrativa speciale da parte di soggetto titolare di pensione da lavoro dipendente Inail e di pensione di reversibilità a carico dello stato. Una pensionata titolare di pensione derivante da attività lavorativa svolta alle dipendenze dell’Inail e di pensione di reversibilità a carico dello stato, contestava la decisione dell’Inail di attribuire l’indennità integrativa speciale unicamente sul trattamento di reversibilità. Adiva il Tribunale, che riconosceva il diritto all’indennità su entrambi i trattamenti. Proponeva appello l’Inail per la riforma della sentenza di primo grado, ma la Corte d’Appello lo rigettava, ritenendo fondata la domanda. Proponeva così ricorso in cassazione l’Inail. Le norme invocate articolo 19 L. 843/78 e articolo 99 DPR 1092/73 La vicenda in esame trae spunto dal dettato dell’articolo 19 della Legge 21 dicembre 1978, che così recita “A decorrere dal 1° gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiunta di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, numero 160, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, numero 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta. Altra norma considerata è l’articolo 99 del DPR 29 dicembre 1973 numero 1092 “Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo”. il principio opera se le pensioni sono a carico della stessa gestione. Secondo l’istituto ricorrente l’indennità integrativa speciale è dovuta una sola volta, alla luce della Legge numero 843/1978. Ma, affermano i giudici di legittimità, tale principio opera nei confronti di soggetti titolari di più pensioni tutte a carico della gestione A.G.O. o sostitutive di questa. Nel caso esaminato, il principio del divieto di cumulo non può trovare applicazione, per la diversa natura dei trattamenti pensionistici. Nemmeno può confortare la tesi dell’Inail l’articolo 99 del DPR 1092/1973, in quanto riferito ai trattamenti pensionistici tutti a carico dello stato e dunque si giunge alla medesima conclusione . Secondo la Suprema Corte entrambe le norme invocate riconducono alla conclusione che il divieto di cumulo è operante unicamente riguardo a soggetti titolari di pensioni a carico della medesima gestione. Principio peraltro già affermato in precedenza dalla stessa Corte e nemmeno smentito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia. Le delibere Inail di recepimento della normativa statale. A sostegno del ricorso proposto, l’Inail osserva anche di aver recepito la normativa statale in materia, mediante l’adozione di una serie di delibere atti invocati, ma non prodotti in giudizio. In punto la Corte di legittimità osserva in primo luogo che tali delibere vennero prodotte tardivamente avanti il giudice di merito che nel presente grado nemmeno è stato osservato il principio di autosufficienza, in quanto le delibere invocate non sono state né riprodotte nel ricorso, né prodotte nuovamente, né infine è stato indicato dove rinvenire le stesse negli atti di causa. Il ricorso proposto dall’Inail è stato così ritenuto totalmente infondato e rigettato.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 marzo – 12 giugno 2014, numero 13339 Presidente Miani Canevari – Relatore Bronzini Svolgimento del processo Con ricorso del 9.5.2003 al Tribunale di Firenze B.T. esponeva di essere titolare a decorrere dal 30.6.1979 di rendita/ pensione per l'attività di archivista prestata alle dipendenze dell'INAIL, di essere anche titolare di pensione di reversibilità a carico dello stato che l'INAIL il 21.12.1990 le aveva comunicato l'avvenuta attribuzione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità e la sospensione dell'indennità integrativa speciale sulla rendita erogata dall'Istituto. Deduceva di aver diritto all'attribuzione dell'indennità in parola su entrambe i trattamenti pensionistici. L'INAIL si costituiva contestando la fondatezza della domanda. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione sino al 30.6.1998 ed accoglieva la domanda per il periodo successivo. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 29.9.2007 rigettava l'appello dell'INAIL. Secondo la Corte territoriale l'articolo 19 L. numero 843/1978 prevedeva effettivamente l'erogazione dell'indennità integrativa speciale su un solo trattamento pensionistico, ma solo nei confronti dei titolari di più pensioni a carico dell'AGO o delle gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dei lavoratori dipendenti, mentre nel caso in esame si era in presenza di un trattamento a carico della gestione ordinaria o sostitutiva e l'altra a carico dello stato. La normativa non consentiva questa estensione. Anche il DPR numero 1093/1973 stabiliva il principio dell'erogazione una sola volta dell'IIS indennità integrativa speciale , ma questo principio valeva solo per le pensioni statali, come peraltro affermato dalla Suprema Corte, e non poteva quindi operare per una fattispecie come quella in esame. Le deliberazioni interne INAIL con cui l'INAIL aveva dichiarato l'applicabilità al proprio personale della normativa statale in tema di IIS non erano state prodotte ed inoltre la disciplina in parola sembrava essere stata richiamata per relationem, mentre il DPR si riferisce strettamente al personale statale. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'INAIL con due motivi corredati da memoria ex articolo 378 c.pc. resiste la T. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si allega la violazione dell'articolo 2 sesto comma e dell'articolo 16 Legge numero 324/59 dell'articolo 9 della legge numero 364/75, dell'articolo 26 terzo comma della legge numero 70/1975, dell'articolo 2 quarto comma del DL numero 12 /77 convertito in legge numero 91/1977, e dell'articolo 99 comma secondo del DPR numero 1092/1973 anche con riferimento alla decisioni della Corte costituzionale sull'argomento. L'INAIL con deliberazione consiliare 1967 approvata con DM 11.6.1968 aveva recepito la normativa statale in materia di indennità integrativa speciale e quindi anche il divieto di cumulo, previsto dalla legge numero 324/59 e poi dall'articolo 99 secondo comma DPR numero 1092/73. L'orientamento della giurisprudenza costituzionale sul divieto di cumulo tra più indennità integrativa speciali si applica quindi anche al trattamento INAIL con i temperamenti stabiliti dalla Corte . Il motivo appare infondato. La Corte territoriale ha già osservato che alla luce della legge numero 843/1978 e del suo articolo 19 ai titolari di più pensioni l'indennità integrativa speciale è dovuta una sola volta, ma che tale principio opera nei confronti dei titolari di più pensioni a carico tutte dell'Ago o delle gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dei lavoratori dipendenti, mentre il caso in esame, come ricordato in premessa, è diverso. Anche il DPR numero 1092/ 1973 per cui al titolare di più pensioni o assegni ITIS compete ad un solo titolo, opera nell'ambito delle pensioni statali. I precedenti citati della Suprema Corte come la numero 3589/2012 non fanno che ribadire tale punto che non risulta smentito neppure dalla giurisprudenza della Corte costituzione. In effetti nel motivo non sembra volersi contestare tale profilo e cioè che le fonti normative in sé considerate non comportino il divieto indicato anche per una situazione come quella dell'intimata, ma si sviluppa un'altra considerazione per cui l'INAIL avrebbe con una serie di delibere recepito la normativa statale in materia di IIS. Tuttavia il motivo non appare autosufficiente in quanto da un lato le delibere non sono state né prodotte né riprodotte nel motivo, per cui non sono stati indicati i termini della pretesa ricezione. Inoltre la Corte di appello, sia pure sinteticamente, ha già osservato che le delibere sono state prodotte tardivamente e non sono state neppure contenute nell'elenco degli atti di causa e che si tratta di disciplina a cui l'istituto rimanda per relationem, mentre il DPR numero 1092 si riferisce al personale statale in senso stretto , argomento cui l'INAIL nulla replica al motivo e che comunque non può essere superato visto che il contenuto delle delibere e la loro formulazione testuale non è stata riprodotta nel motivo. Con il secondo si allega la violazione dell'articolo 437 c.p.c. e dell'articolo 16 L. numero 324/59. Le delibere potevano essere ammesse d'ufficio. Il motivo appare infondato in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte il mancato esercizio dei poteri ufficiosi del Giudice può esser censurato solo ove si dimostra che la parte che muove la relativa censura ha comunque richiesto tale esercizio, il che non emerge dal motivo. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Sussistono giusti motivi in relazione alla complessità della questione affrontata anche in sede costituzionale per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.