Fatture inesistenti per ottenere sgravi fiscali: l’identità dell’autore non conta, basta il reato

In tema di sequestro preventivo, la verifica della sussistenza indiziaria del reato prescinde dall’indagine sulla consapevolezza del suo autore che, al momento dell’emissione del provvedimento, potrebbe anche essere ignoto, essendo invece necessaria e sufficiente la verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 18911 dell’8 maggio 2014. Il fatto. Il Tribunale di Pescara annullava il decreto con il quale il gip aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente a carico di un uomo in relazione all’ipotizzato reato di cui all’articolo 2, d.lgs. numero 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti egli, quale titolare e legale rappresentante della sua ditta individuale, avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti, riportandole quali passività in contabilità, conseguendo, così, un notevole sgravio Irpef. Secondo il Tribunale non vi era prova che l’imputato si fosse avvalso delle fatture, sicché residuerebbe il solo reato di cui all’articolo 4, d.lgs. numero 74/2000, per la cui consumazione è sufficiente indicare elementi passivi fittizi. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ricorre per cassazione, lamentando la ritenuta insussistenza del reato di cui all’art 2 citato, senza considerare la presenza di dati certi dai quali si sarebbero potuti trarre quegli elementi che avrebbero giustificato l’emissione e il mantenimento del decreto di sequestro. Dichiarazione fraudolenta. Occorre premettere che per l’integrazione del delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all’articolo 2, d.lgs. numero 74/2000 è necessario che a la condotta indicazione di elementi passivi fittizi riguardi le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti b tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria in sede di successivo accertamento. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto l’insussistenza di tali elementi. Per il sequestro preventivo è necessaria la sussumibilità del fatto in una determinata ipotesi di reato. Tra l’altro, in tema di sequestro preventivo, la verifica della sussistenza indiziaria del reato prescinde dall’indagine sulla consapevolezza del suo autore che, al momento dell’emissione del provvedimento, potrebbe anche essere ignoto, essendo invece necessaria e sufficiente la verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Tale verifica non impedisce di esaminare il fatto per il quale si procede. Nella specie, i Giudici di prime cure hanno fondato la loro decisione semplicisticamente sulla impossibilità di provare, in giudizio, la sussistenza stessa del reato., sottovalutando la portata indiziaria delle denunce di furto e di smarrimento delle fatture di cui l’imputato si è avvalso. Il ricorso è, quindi, fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 febbraio – 8 maggio 2014, numero 18911 Presidente Teresi – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata l'11 ottobre 2013, il Tribunale di Pescara, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta da D.R., ha annullato il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, per equivalente, delle disponibilità liquide ed, eventualmente, dei beni mobili in disponibilità del D. stesso, ovvero della sua ditta individuale, la R.P.M. Group, fino alla concorrenza del valore di € 87.027,00, in relazione all'ipotizzato reato di cui all'articolo 2 d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74. Si contesta, in particolare, al D., di avere, quale titolare e legale rappresentante della suddetta impresa individuale, utilizzato fatture per operazioni inesistenti, apparentemente emesse nell'anno 2007 da altra impresa individuale la Jolly Confezioni di D.W. ritenuta inesistente, per un ammontare complessivo di € 207.150,00, riportandole quali passività in contabilità e nella dichiarazione dei redditi dei 30 settembre 2008, così conseguendo un indebito sgravio Irpef pari ad € 87.027,00. Valorizzando, quale aspetto qualificante lo specifico reato contestato, la condotta dell'«avvalersi» delle fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, il Tribunale ha rilevato, in buona sintesi, che non v'era prova che il D. si fosse «avvalso» delle fatture emesse dalla Jolly Confezioni poiché 1 non le aveva inserite in contabilità 2 non aveva messo quest'ultima a disposizione della Guardia di Finanza 3 la contabilità, nello specifico, era andata in parte distrutta, a seguito di incendio che aveva interessato anche i locali dell'impresa, in parte smarrita a seguito di trasloco, in parte trafugata a seguito di furto. Sicché, ha affermato il Tribunale, residuerebbe il solo reato di cui all'articolo 4, d.lgs. 74/2000 cit., per la cui consumazione è sufficiente la sola condotta dell'«indicare» elementi passivi fittizi e che, all'epoca di realizzazione del fatto 30/09/2008 , prevedeva una soglia di punibilità € 103.291,38 inferiore all'ammontare dell'indebito sgravio ottenuto. 2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara denunciando la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui, tradendo le premesse giuridiche dalle quali era partita in ordine alla sufficienza di meri indizi di reato a giustificazione dell'emissione di un decreto di sequestro preventivo ed utilizzando, invece, criteri di valutazione tipici della fase del giudizio, ha perentoriamente affermato l'insussistenza del reato di cui all'articolo 2 d.lgs. 74/2000 cit., senza considerare la presenza di dati certi l'inserimento della Jolly Confezioni nell'elenco dei fornitori trasmesso all'Agenzia delle Entrate e l'utilizzo delle relative fatture nella dichiarazione dei redditi dei quali non solo non avrebbe dato contezza, ma dai quali avrebbe potuto trarre, a livello di sufficienza indiziaria, quegli elementi che, in applicazione della premessa, avrebbero giustificato l'emissione ed il mantenimento del decreto di sequestro. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 4. Per l'integrazione del delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'articolo 2 d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74, è necessario che 1 la condotta indicazione di elementi passivi fittizi riguardi le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 1, lett. a d.lgs. cit. 2 tali documenti siano «registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di successivo accertamento» Sez. U., numero 27 del 25/10/2000, Di Mauro Sez. 3, numero 14718 del 06/03/2008, De Franco Sez. 3, numero 14855 del 19/12/2011, Malagò , altrimenti sussistendo il diverso reato di cui aIl'ar. 4, d.lgs. cit Nel caso di specie, da tali premesse, pur correttamente indicate, il Tribunale ha dedotto l'insussistenza degli indizi del reato ipotizzato sul rilievo che mancasse la prova della pregressa registrazione e/o detenzione delle fatture inesistenti, essendo andata la documentazione interamente distrutta e/o smarrita. Come noto, in tema di sequestro preventivo, la verifica di sussistenza indiziaria del reato prescinde dall'indagine sulla colpevolezza del suo autore, che, al momento dell'emissione del provvedimento, potrebbe anche essere ignoto Sez. U, numero 5 del 24 marzo 1955, Barbuto Sez. U, numero 920 del 17/12/2003, Montella , essendo invece necessaria e sufficiente, secondo una valutazione ritenuta immune da censure di illegittimità costituzionale Corte Cost.le numero 48 del 9-17 febbraio 1994 , la verifica della astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato Sez. U, numero 4 del 23 marzo 1993, Gifuni . Tale verifica, che costituisce espressione del necessario controllo di legalità del provvedimento, pur non consentendo un'indagine penetrante sulla effettiva sussistenza del reato ipotizzato, non impedisce comunque al giudice di spingersi fino all'esame del fatto per il quale si procede e di accertare, pur senza censurarli sul piano fattuale, la congruità degli elementi rappresentati con l'ipotesi accusatoria Sez. U, numero 23 del 20/11/96, Bassi . Questa valutazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione Sez. U, numero 7 del 23/02/2000, Mariano , ma nemmeno consente di astrarre completamente dalle emergenze processuali al punto da neglettere, a fini prognostici, e persino in tema di elemento soggettivo del reato, quel che «ictu oculi» appare evidente Sez. 2, numero 2808 del 02/10/2008, Bedino , tanto più in ipotesi di confisca per equivalente la cui natura sostanzialmente afflittiva impedisce l'adozione di provvedimenti ingiustamente punitivo. Nel caso in esame, il Tribunale, come detto, ha fondato la propria decisione non sulla astratta non sussumibilità del fatto contestato nell'ipotesi di reato oggetto di imputazione provvisoria, tanto meno sulla evidente insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, bensì sull'impossibilità di provare, in giudizio, la sussistenza stessa del reato e dunque la colpevolezza dell'imputato . Così facendo, però, il Tribunale, ha erroneamente anticipato alla fase cautelare reale valutazioni che appartengono al giudizio di piena cognitio valutazioni non ammissibili nemmeno sotto il profilo dell'elevata probabilità o meno di condanna dell'autore del fatto, essendo esse più acconce al riesame delle misure de libertate, piuttosto che di quelle reali , sottovalutando, contestualmente, la portata indiziaria più che sufficiente a ritenere, in questa fase, l'astratta sussistenza del reato ipotizzato delle denunzie di furto e di smarrimento anche e proprio delle fatture di cui il D. si sarebbe avvalso e della relativa contabilità il che certamente costituisce sufficiente indizio del pregresso utilizzo di quei documenti . Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché sussistono gli indizi del reato di cui all'articolo 2, d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente reviviscenza del decreto di sequestro preventivo ingiustamente annullato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.