Acquisto con sorpresa di una casa ad una vendita senza incanto: è gravata da una trascrizione di compravendita. È cancellabile?

Pessimo affare per l’attore ha scoperto che l’immobile, appena acquistato in Tribunale, era ancora gravato da diverse trascrizioni. Ad alcune ha rinunciato la banca, mentre per tutte le altre dovrà azionare una procedura di correzione dell’errore materiale della sentenza. Potrà essere esperita anche per quella della compravendita, atteso che né il codice civile 2668 c.c. né quello di rito 586 e 683 c.p.c. ne contemplano la cancellazione.

È questo il principio di diritto ricavabile dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli sez. IV Civile il 3 giugno 2013 per dirimere una singolare lite. Il caso. Un immobile era gravato da diverse trascrizioni di ipoteche a garanzia di un mutuo, per i crediti col fisco e di pignoramenti notula di un legale ed uno a favore di una banca . Nel frattempo, nel 2006 era promesso in vendita ad una ditta, che agiva per conto di un’altra società. L’affare si perfezionava, però, solo nel giugno 2008 e veniva trascritto nel mese di agosto. L’8/4/11 era aggiudicato senza incanto all’attore e, malgrado l’ordine del G.E. di cancellare tutte quelle relative a dette ipoteche e pignoramenti, all’esito di una verifica risultava ancora gravato da una trascrizione di un preliminare di compravendita con sottoscrizione autentica del 2004 e da quelle relative all’ultimo acquisto del 2008 e della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre. Infine nel 2009 era gravato dalla trascrizione di una domanda di accertamento di simulazione della compravendita, promossa dalla banca che era intervenuta in quest’ultimo processo esecutivo. Ricorreva ex art. 702 bis cpc contro tutti i soggetti che vi avevano provveduto e contro l’originario proprietario per la loro declaratoria d’inefficacia art. 2919 c.c. e della loro inopponibilità artt. 2913-2915 c.c. , nonché per la cancellazione di quelle relative alle domande giudiziali ex art. 2668 c.c I convenuti restavano contumaci, salvo la banca che chiedeva il rigetto della domanda, ma acconsentendo alla cancellazione della sua trascrizione del 2009. Il giudice, con interessanti riflessioni processuali, ha respinto le istanze attoree compensando le spese. La domanda è rigettata se la documentazione ritirata non è nuovamente depositata. Le parti, previa autorizzazione del G.I., possono ritirare il fascicolo di parte e/o la documentazione prodotta, purchè venga ridepositata su suo ordine od entro il termine prestabilito dallo stesso artt. 169 e 77 dip. att. c.p.c. . Il G.I., ai sensi dell’art. 115 c.p.c., decide iuxta alligata ac probata . Se la parte, quindi, pur esercitando un suo diritto previsto da questa norma, ritira la documentazione a lei favorevole e non la restituisce sarà condannata alla soccombenza in giudizio, visto che il giudice non potrà vagliarla ed usarla per decidere la lite. Se, poi, invece, essa era a vantaggio della controparte, questa non potrà dolersene se, per sua inerzia, non ne ha chiesto una copia conforme al cancelliere art. 76 disp. att. c.p.c., Cass. 5727/82 . Cancellazione delle trascrizioni del preliminare e della domanda giudiziale. Nulla questio , poiché rientrano tra gli atti trascrivibili e per le quali il codice civile prevede la cancellazione artt. 2643 ss, 2645 bis e 2668 c.c. . Possono essere cancellate solo se gli interessati vi consentono o iussu iudicis Trib. Pescara del 27/6/05 sulle sue modalità e sul diritto alla refusione dei danni da mancata cancellazione . Nella fattispecie è vero che la banca vi consentiva, ma è stata rilevata la necessità di una pronuncia giudiziale. Il G.I. ha esortato le parti a proporre una procedura di correzione dell’errore materiale della sentenza per gli altri atti soggetti a trascrizione v. gli artt. 2051-2054 e 2057 cc ai sensi degli artt. 287-289 e 122 dip.att. cpc. Cass. 19498/05 e 304/97 . L’attore, nelle more del processo, aveva già provveduto ad esperirla. La trascrizione della compravendita è cancellabile? La cancellazione delle trascrizioni su ordine del giudice è possibile solo per le ipotesi tassativamente indicate dai richiamati articoli e, negli altri casi, solo se è illegittima, perché non prevista quale obbligatoria dalla legge Cass. 13127/07 . Più complicata nella nostra fattispecie ed in quelle in cui si chiede la nullità dell’atto es. di donazione o di compravendita , poiché l’interessato prima dovrà procurarsi una sentenza in tal senso e poi potrà chiederla al G.I., sulla base della stessa Cimmino , La trascrizione immobiliare , ed. Giuffrè Notaro, Cancellazione della trascrizione aspetti pratici . In breve anche se il negozio è nullo, la trascrizione può essere valida. Si noti che non esiste alcuna norma che le regoli, non essendo invocabili né gli artt. 586 e 683 c.p.c. né l’art. 2668 c.c Nel nostro caso la vendita era valida e l’unico mezzo suggerito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concordi e maggioritarie, per risolvere l’impasse è ricorrere alla suddetta azione di correzione dell’errore materiale della sentenza.

Tribunale di Napoli, sez. IV Civile, sentenza 3 giugno 2013 Giudice Pietro Lupi Fatto Con ricorso ex art. 102bis e segg. c.p.c. depositato il 29 giugno 2012, ha adito questo tribunale esponendo di essere proprietario di un immobile in Napoli a OMISSIS pervenutogli in virt+APk di decreto di trasferimento dell'8 aprile 2011 a seguito di vendita senza incanto nella procedura n. omissis r.g. esec. del Tribunale di Napoli+ADs che in data 9 giugno 1995 su detto immobile era stata iscritta ipoteca volontaria nn. OMISSIS a garanzia di un mutuo ipotecario di lire 202.600.000 in favore della Banca +ICY e contro il proprietario C.P. +ICY +ADs che con contratto del 23 dicembre 2004 nn. 21395/36226 il C.P. +ICY prometteva in vendita l'immobile alla ALFA +ICY S.r.l.+ADs che successivamente era iscritta ipoteca legale dalla Gestline in data 6.09.2006 nn. OMISSIS +ADs il che il 6 aprile 2007 veniva iscritto pignoramento immobiliare dal creditore Avv. A.G. nonch+AOk-, in data 7 luglio 2007, un altro pignoramento in favore della Banca S.p.A. succeduta alla Banca OMISSIS+ADs che il 3 giugno 2008 il CP. vendeva, con atto trascritto il 13 agosto 2008 ai nn. OMISSIS , l'immobile ipotecato e gravato dalle suddette iscrizioni alla BETA S.r.l. indicata dal promissario acquirente alfa+ADs che, aggiudicato l'immobile a seguito di vendita senza, incanto, il G.E. nel decreto di trasferimento dell'8 aprile 2011 ordinava la cancellazioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecaria prima menzionate+ADs che tuttavia l'immobile risulta ancora gravato dalla 1 trascrizione del 23.12.2004 +ICY del preliminare di vendita con sottoscrizione autenticata+ADs dalla 2 trascrizione del 4/4/2008 +ICY della domanda di condanna all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre proposta innanzi a questo tribunale, dalla 3 trascrizione del 13 agosto 2008 della compravendita del 3 giugno 2008 e dalla 4 trascrizione del 25 giugno 2009 +ICY della domanda giudiziale di accertamento delle simulazione, che era stata proposta dalla BANCA +ICY intervenuta nel menzionato giudizio di condanna all'esecuzione in forma specifica, conclusosi con sentenza n. OMISSIS del Tribunale di Napoli di cessazione della materia del contendere. Tanto premesso il ricorrente ha dedotto che le suddette trascrizioni sono tutte inefficaci nei confronti del predetto ai sensi dell'art. 2919 c.c. e che, in particolare, quelle afferenti le due menzionate domande proposte devono essere cancellate ai sensi dell'art. 2668 ce. attesa la conclusione del giudizio. Inoltre la successiva trascrizione dell'atto di compravendita +AOg inefficace-inopponibile al TIZIO ai sensi degli artt. 2913 e 2915 c.c. Il ricorrente ha, quindi, chiesto disporsi la cancellazione delle predette quattro formalit+AOA ancora gravanti sull'immobile in premessa specificato e di propriet+AOA del ricorrente, con il conseguente ordine al competente Conservatore dei RRII di provvedere alla cancellazione e/o annotazione. Con decreto del 2 luglio 2012 il Giudice ha fissato l'udienza del 15 gennaio 2013 per la comparizione delle parti assegnando termine ai convenuti per la loro costituzione in giudizio e per la notifica ai medesimi, a cura dell'istante, del ricorso e del decreto. Si +AOg costituito soltanto la BANCA +ICY chiedendo il rigetto della domanda perch+AOk inammissibile e, comunque, prestando il proprio consenso alla cancellazione della trascrizione del 25 giugno 2009 +ICY con vittoria di spese. Gli altri resistenti non si sono costituiti nonostante la rituale notificazione del ricorso. Al termine dell'udienza del 23/04/2013, assente il procuratore del TIZIO, che nelle more ha promosso procedimento di correzione della sentenza citata, su richiesta del procuratore della banca +ICY il Giudice ha riservato la decisione. Diritto La domanda +AOg infondata e deve essere rigettata. Si osserva, preliminarmente, che il presente giudizio +AOg stato introdotto nelle forme del processo sommario di cognizione, di cui agii articoli 702 bis e ss del c.p.c, con richiesta di tutela formulata in modo alternativo e concorrente rispetto all'ordinario processo d+AOw cognizione. Il rito prescelto +AOg ammissibile attesa la competenza monocratica in materia e la natura prettamente documentale della controversia. Deve essere dichiarata la contumacia della alfa, del C.P. e della BETA S.p.a. che non si sono costituiti in giudizi nonostante la rituale notificazione del ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Sempre in rito si osserva che il ricorrente non ha ridepositato la produzione di parte ritirata alla prima udienza. Al riguardo si osserva che si evidenzia che +IBw-la parte, nell'esercizio del suo potere dispositivo delle prove art. 115 cod. proc. civ. , ha la facolt+AOA di ritirare e di non ridepositare nei termini di legge i documenti in precedenza prodotti, senza altra sanzione che quella della soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa, quando il documento non pi+APk ridepositato si riveli a lei favorevole, in quanto il giudice deve decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione+ADs mentre l'altra parte +IBQ ove tale documento le giovi +IBQ qualora non abbia provveduto ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. a farsi rilasciare dal cancelliere copia di tale documento idoneo, in ipotesi, a fornire la prova del diritto posto a base della propria pretesa, non pu+API dolersi delle conseguenze derivanti dalla sua inattivit+AOA Cass., seni n. 5627 del 27/10/1982 +IB0-. Pertanto risultano inutilizzabili per la decisione i sette documenti allegati che il ha dichiarato in ricorso di avere allegato alla propria produzione. Nel merito la domanda, in mancanza della prova documentale dei fatti dedotti, non pu+API che essere rigettata. Si osserva che la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali art. 2668 c.c. e del preliminare di vendita con sottoscrizione autenticata art. 2645bis c.c. doveva essere disposta d'ufficio dal giudice che ha definito il relativo giudizio e, non essendovi a ci+API provveduto quantomeno secondo la prospettazione contenuta in ricorso , vi si deve porre rimedio con la procedura della correzione dell'errore materiale applicabile in questi casi Cass. 30 aprile 1997 n. 304+ADs Cass. 19498/2005 , procedura che successivamente, nel corso del presente giudizio, il TIZIO ha ritenuto di proporre. Quanto, invece, alla trascrizione della compravendita, la cancellazione della medesima non +AOg prevista dal codice civile art 2668 c.c. e da quello di rito artt. 586 e 683 c.p.c. . Si potrebbe configurare la possibilit+AOA-, secondo la pi+APk recente giurisprudenza, di adire il giudice per ottenere la cancellazione di trascrizioni di atti, diversi da quelli menzionati negli articoli appena richiamati, soltanto nel caso di trascrizione illegittimi, cio+AOg di trascrizioni di atti per i quali non +AOg previsto questo adempimento Cass. 13127/2007 . Ma nella fattispecie la trascrizione di un atto di compravendita art. 2643 ce. +AOg pienamente legittima, cio+AOg prevista dalla legge, e le nonne richiamate dal ricorrente, in tema di inefficacia-inopponibilit+AOA dell'acquirente a seguito di esecuzione forzata, risolvono agevolmente gli eventuali conflitti tra pi+APk successivi aventi causa. Sussistono i presupposti per compensare tra le parti costituite le spese di lite considerato che il ricorso in questi casi alla procedura di correzione di errore materiale +AOg un rimedio suggerito da tempo dalla dottrina e che solo di recente la giurisprudenza ha condiviso. Tanto premesso, il giudice monocratico, visti gli artt. 91, 96 e 102bis e segg. c.p.c. P.Q.M. dichiara la contumacia di C.P. +ICY della ALFA S.r.l. in liquidazione e della BETA S.r.l rigetta la domanda+ADs compensa tra le parti costituite le spese di lite.