Il regolamento ex articolo 21, l. numero 247/2012, attualmente all’attenzione dei Ministeri Vigilanti, prevede l’abolizione della domanda d’iscrizione e l’abolizione del principio della infrazionabilità degli anni d’iscrizione ai fini pensionistici. Il superamento del principio della domanda, tipico di ogni ente previdenziale, si scontra con la previsione di cui all’articolo 1 del regolamento generale secondo cui «gli avvocati obbligati all’iscrizione alla Cassa a tutti gli effetti secondo le norme di legge vigenti, devono presentare domanda d’iscrizione alla Cassa delibata dalla competente Giunta esecutiva».
Nel precedente commento abbiamo trattato il tema della infrazionabilità degli anni d’iscrizione ai fini pensionistici in Cassa Forense. Oggi aggiungiamo un altro contributo. Abolizione del principio della infrazionabilità degli anni d’iscrizione ai fini pensionistici? Il regolamento ex articolo 21 della legge 247/2012, attualmente all’attenzione dei Ministeri Vigilanti, prevede l’abolizione della domanda d’iscrizione e l’abolizione del principio della infrazionabilità degli anni d’iscrizione ai fini pensionistici. Il superamento del principio della domanda, tipico di ogni ente previdenziale, si scontra con la previsione di cui all’articolo 1 del regolamento generale per il quale «gli avvocati obbligati all’iscrizione alla Cassa a tutti gli effetti secondo le norme di legge vigenti, devono presentare domanda d’iscrizione alla Cassa delibata dalla competente Giunta esecutiva». La legge 247/2012 non ha modificato l’articolo 1 del regolamento generale e quindi ci pare un po’ difficile superare il principio della domanda d’iscrizione a Cassa Forense. Per altro verso l’abolizione della infrazionabilità degli anni d’iscrizione ai fini pensionistici porta al superamento dell’articolo 1 numero 5 del vigente regolamento dei contributi per il quale «ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione e l’anno in cui si maturano i requisiti per l’ammissione al trattamento». Se cadrà la infrazionabilità degli anni d’iscrizione ci pare evidente che l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione non potrà più essere calcolato per intero e così l’anno in cui si maturano i requisiti per l’ammissione al trattamento con la conseguenza che si andrà in pensione più tardi.