Alla Banca ammessa allo stato passivo di una società, in via privilegiata ipotecaria, spettano anche gli interessi ulteriormente maturati.
Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13831, depositata il 31 maggio 2013. Il caso. A seguito dell'assoggettamento di una società alla procedura di amministrazione straordinaria, la Banca dell'Umbria chiese l'ammissione allo stato passivo della stessa per un importo di oltre 354 milioni di lire, in via privilegiata ipotecaria, oltre gli interessi di cui agli artt. 2855 c.c. e 55 legge fallimentare, ma, in primo grado, ottenne l'ammissione per la sola somma di lire 287 milioni senza il riconoscimento della prelazione ipotecaria. Ad accogliere la domanda della Banca sono i giudici di appello, ma la società in amministrazione straordinaria non ci sta, e propone ricorso per cassazione. Banca ammessa al passivo. I giudici di Cassazione sottolineano la corretta decisione della Corte di appello di Milano che aveva ammesso al passivo la Banca dell'Umbria per l'importo di lire 354.322.462, pari ad euro 182.992,28, con valuta dal 13 marzo 1997, in via privilegiata ipotecaria, oltre gli interessi, di cui agli artt. 2855 c.c., 55, comma 1, e 54, comma 3, legge fallimentare. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, in caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, commi 2 e 3, c.c. - richiamati dagli artt. 54, comma 3, e 55, comma 1, legge fallimentare - è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione capitale che produce interessi circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore sentenze nn. 21998/2011 e 18312/2007 . Interessi di natura compensativa o di natura moratoria? Detto questo, la Cassazione ha testualmente affermato all'appellante la Banca inoltre, in estensione del diritto di prelazione in parola, competono gli interessi ulteriormente maturati, a norma del combinato disposto degli artt. 55, comma 1, 54, comma 3, legge fallimentare e 2855 c.c. . Infatti concludono i giudici risulta evidente che la censura della ricorrente è fondata su un presupposto - essere, cioè, gli interessi riconosciuti dai Giudici a quibus di natura moratoria - che non emerge da alcuna espressione usata dalla Corte milanese, il cui dictum deve intendersi, perciò, riferito alle regole dettate dalle disposizioni richiamate .
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 gennaio 31 maggio 2013, n. 13831 Presidente Salmè Relatore Di Palma Svolgimento del processo 1. - A seguito di dichiarazione di insolvenza, pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza dell'11 dicembre 1996, la s.r.l. Borgonuovo 29 fu posta in amministrazione straordinaria con D. M. 13 marzo 1997. La Società Borgonuovo faceva parte del Gruppo Cariboni, la cui capogruppo, s.p.a. Cariboni Paride, era stata precedentemente dichiarata insolvente con sentenza dello stesso Tribunale dell'11 aprile 1996 e posta in amministrazione straordinaria con D.M. 9 maggio 1996. Nell'ambito di interventi concordati per la ristrutturazione dei debiti finanziari del Gruppo Cariboni, in data 6 aprile 1995 fu stipulato un contratto di finanziamento fondiario, con il quale un gruppo di banche - tra cui la s.p.a. Banca dell'Umbria 1462 - concesse alla Società Borgonuovo un finanziamento per complessive L. 19.677.000.000, a garanzia del quale la Società finanziata concesse ipoteca di primo grado sull'immobile di sua proprietà sito in OMISSIS . La parte di finanziamento di competenza della Banca dell'Umbria era pari a L. 287.000.000 e la garanzia ipotecaria alla stessa Banca fu concessa per l'importo di L. 715.500.000. A seguito dell'assoggettamento della Società Borgonuovo alla procedura di amministrazione straordinaria, la Banca dell'Umbria 1462 chiese l'ammissione allo stato passivo della Società per l'importo di L. 354.322.462, con valuta dal 13 marzo 1997, in via privilegiata ipotecaria, oltre gli interessi di cui agli artt. 2855 cod. civ. e 55 della legge fallimentare, ma ottenne l'ammissione per la sola somma di L. 287.000.000 senza il riconoscimento della prelazione ipotecaria. Proposta opposizione allo stato passivo dalla Banca dell'Umbria - in ragione sia dell'ammissione solo parziale del credito vantato, sia del mancato riconoscimento della prelazione ipotecaria -, il Tribunale di Lecco concordemente individuato dalle parti come competente per territorio , con sentenza n. 564/02 del 14 ottobre 2002, dichiarò inammissibile la domanda, a causa della non applicabilità nell'ordinamento italiano della disciplina sull'amministrazione straordinaria - di cui al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 - per contrasto con il diritto comunitario. 2. - Avverso tale sentenza la Banca dell'Umbria propose appello dinanzi alla Corte di Milano, insistendo per l'integrale accoglimento delle domande di cui all'istanza di ammissione al passivo. In contraddittorio con la Società Borgonuovo in amministrazione straordinaria - che ha insistette per il rigetto dell'opposizione, previa dichiarazione della nullità o dell'inefficacia della concessa garanzia ipotecaria -, la Corte adita, con la sentenza n. 1840/06 dell'11 luglio 2006, in parziale riforma della sentenza appellata, ha ammesso al passivo la Banca dell'Umbria per l'importo di L. 354.322.462, pari ad Euro 182.992,28, con valuta dal 13 marzo 1997, in via privilegiata ipotecaria, oltre gli interessi di cui agli artt. 2855 cod. civ., 55, primo comma, e 54, terzo comma, della legge fallimentare. La Corte milanese - dopo aver affermato l'applicabilità alla fattispecie della disciplina dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legge n. 26 del 1979, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1979 -, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato in punto di fatto a [ ] manifestatasi all'inizio degli anni '90 la crisi finanziaria del gruppo facente capo alla Cariboni Paride s.p.a., di cui faceva parte la s.r.l. Borgonuovo 29, nella primavera del 1994 era stato conferito alla Efibanca s.p.a. un incarico di assistenza per la ristrutturazione dei debiti finanziari a cui seguiva l'erogazione all'inizio di dicembre dello stesso anno, da parte di un gruppo di banche coinvolte nell'operazione di sostegno, di un finanziamento c.d. ponte - ovvero in funzione di una prossima organica ristrutturazione finanziaria - dell'importo di L. 15.650.000.000, garantito soprattutto da pegno di azioni o quote di alcune società del gruppo sunnominato. Nel perdurare tuttavia della crisi si determinava, nel febbraio 1995, la necessità di un'urgente sovvenzione da parte di un pool di banche per l'importo di circa lire 2.400.000.000, ma senza che si accompagnasse alcun connesso rilascio di garanzie, ed il mese successivo veniva effettuata una ulteriore sovvenzione, anch'essa non contestualmente garantita, dell'ammontare di lire 8.804.000.000 - l'una e l'altra costituenti sorte di prefinanziamenti b In questo quadro di interventi, e nella prospettiva di poter ripristinare uno stabile equilibrio economico-finanziario del gruppo, venivano poco dopo attuati due aggiuntivi finanziamenti, l'uno dei quali stipulatosi per l'importo di L. 19.677.000.000 aumentabile fino a circa L. 22 miliardi in favore diretto della Borgonuovo 29 s.r.l. mediante rogito del 6 aprile 1995, ed a titolo di contratto di finanziamento fondiario frazionabile [ ], a garanzia del quale, nonché di ogni obbligazione derivantene, detta parte finanziata concedeva per converso contestuale ipoteca di pari primo grado a tutti i concorrenti soggetti finanziatori c Per effetto di una tale operazione l'ente creditizio umbro, chiamatovi a partecipare mediante versamento di una quota di competenza pari a L. 287.000.000, veniva di conseguenza a fruire parzialmente ed in spettante proporzione del concesso vincolo reale su immobili cittadini di proprietà della società finanziata siti nell'omonima via, e più precisamente nella misura attribuitagli di L. 717.000.000 d Va poi altresì ed in particolare evidenziato che, subito dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento ultimo dettosi e di quello coevo con la capogruppo Cariboni, la mandataria Efibanca s.p.a. aveva operato e disposto affinché l'imminente nuova provvista complessiva rivenientene - ed erogata nei mesi successivi -fosse destinata, in favore della banche tutte interessate, all'estinzione parziale dei prefinanziamenti ed a quella integrale del finanziamento ponte originario a nessuno dei quali, però, e tale irrefutata circostanza storica riveste un'oggettiva rilevanza centrale nel dibattito processuale odierno, aveva preso parte il Mediocredito dell'Umbria s.p.a. [poi incorporata dalla s.p.a. Banca dell'Umbria 1462], coinvolto per la prima volta nel piano di ristrutturazione finanziaria del gruppo Cariboni in occasione soltanto dell'indicato contratto di finanziamento fondiario del 6 aprile 1995 in punto di diritto e Tali essendo gli elementi storici più essenziali che vengono in rilevanza, l'appellata procedura non può qui utilmente invocare, nei confronti dell'appellante, un preteso mancato consolidamento di cui al disposto dell'art. 39.4 del D. Lgs. n. 385/1993 dell'ipoteca concessa in correlazione del mutuo suddetto, la cui reale funzione, in contrasto - si prospetta - con la denominazione qualificatoria impiegata nel relativo contratto, sarebbe stata quella di consentire invece alle banche di rientrare dalle proprie posizioni creditorie antecedenti, ovvero di sostituire così quei loro pregressi crediti per nulla o soltanto in parte garantiti con un credito, questa volta, interamente garantito. Nella quale concreta finalità perseguitasi dalle parti stipulanti, in divergenza dalla causa tipica del finanziamento fondiario, ed in concomitante elusione della disciplina fallimentare in materia di inefficacia delle garanzie, si adduce essersi pertanto concretata una nullità del contratto medesimo, per illiceità della causa, nonché l’inefficacia della costituita garanzia ipotecaria ai sensi dell'articolo 64 e/o dell'articolo 67 della legge fallimentare. In realtà queste configuratesi ipotesi d'invalidità/inefficacia della garanzia in parola nei confronti dell'odierno appellante si originano tutte da una comune premessa fattuale che risulta destituita da qualsiasi fondamento, in quanto con esse si vorrebbe ascrivere all'ente creditizio, in un'indistinta assimilazione o forse meglio confusione con posizioni proprie di altre banche, un - impossibile intendimento avuto di tutelare per tal modo un credito anteriore, nella specie semplicemente mai esistito di modo che, detto altrimenti, il Mediocredito Umbro s.p.a. non era di certo ricorso, per parte propria, ad uno strumento od espediente negoziale mirato a soddisfare ed a garantire in via indiretta e mediata le precedenti sovvenzioni finanziarie sopra illustratesi ed alle quali, si torna a sottolineare, era rimasto comunque in tutto estraneo f E da queste espostesi considerazioni discendono dunque, in linea di principio, la legittimità e l'operatività della prelazione ipotecaria in oggetto nei confronti della procedura, piuttosto restando ora a stabilirsene i contenuti effettivi, mentre - è forse superfluo aggiungerlo - vengono manifestamente a caducarsi le conclusioni che erano state dall'appellante formulate, in principalità, con riferimento ad una propugnata disapplicazione della legge n. 95 più volte citatasi [ ]. In ordine, dunque, alla concreta dimensione pecuniaria del diritto creditorio preferenziale in sé accertato, va detto che la documentazione prodottasi fin dal primo grado indicava il credito maturato alla data del 13 marzo 1997, secondo le componenti di capitale ed interessi decorsi a datare dal 7 aprile 1996 specificatesi nel documento - sub 4 - predisposto dal servizio legale del Mediocredito dell'Umbria s.p.a. a fine agosto 1997 ed inviato al commissario della procedura, in totali L. 354.322.462, che oggi corrispondono ad Euro 182.992,28. A fonte di tale pretesa, mediante il depositato elenco dei crediti ammessi o respinti ai sensi dell'art. 209 L.F., la procedura nel marzo 1999 docomma aveva per contro limitato il riconoscimento del credito suddetto a sole L. 287.000.000 in via chirografaria, e senza che nel corso successivo del giudizio sia stata mai data spiegazione alcuna della decurtazione apportatasi in quella misura, che è rimasta pertanto e da ritenersi priva di giustificazione. All'appellante inoltre, in estensione del diritto di prelazione in parola, competono gli interessi ulteriormente maturatisi, a norma del combinato disposto degli artt. 55, primo comma, 54, terzo comma, della legge fallimentare e 2855 cod. civ. . 3. - Avverso tale sentenza la s.r.l. Borgonuovo 29 in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura. La s.p.a. Banca dell'Umbria 1462, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha svolto attività difensiva. 4. - All'esito dell'odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo con cui deduce Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1343, 1344 cod. civ. - art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c. Omessa e/o insufficiente motivazione sul punto - art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c. , la ricorrente critica la sentenza impugnata cfr., supra , Svolgimento del processo, n. 2, lettera d , anche sotto il profilo dei vizi della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello nell'affermare che la Banca dell'Umbria è rimasta estranea rispetto ai finanziamenti precedenti a quello stipulato con il contratto del 6 aprile 1995 - ha frainteso le ragioni del mancato riconoscimento della prelazione ipotecaria al credito vantato dall'istituto di credito, in quanto Attraverso l'utilizzo della figura negoziale del mutuo fondiario gli istituti di credito hanno [ ] tentato l'elusione - per effetto della peculiare disciplina di cui al D. Lgs. 385/93 - della normativa fallimentare in materia di inefficacia delle garanzie reali , donde la nullità e/o l'inefficacia del contratto, quanto alla concessa garanzia reale, ai sensi delle norme richiamate in rubrica, tenuto anche conto che, trattandosi di un finanziamento concesso da un pool di banche, la validità dello stesso nonché l'efficacia e l'opponibilità delle garanzie concesse agli istituti di credito eroganti deve necessariamente essere vagliata con riguardo all'operazione nel suo complesso e non scindendo le posizioni delle singole banche [ ] . A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. Dica la Suprema Corte adita se sia nullo per illiceità della causa il negozio giuridico allorché il contratto, ancorché denominato di mutuo fondiario, abbia finalità solutoria e l'utilizzo della predetta figura negoziale sia finalizzata all'elusione - per effetto della peculiare disciplina di cui al D.Lgs. 385/93 - della normativa fallimentare in materia di inefficacia delle garanzie reali. Dica, altresì, la Suprema Corte adita se in caso di operazioni in pool, caratterizzate dalla comunanza e condivisione della finalità perseguita, sia o meno ammissibile scindere la posizione dei singoli partecipanti ai fini della valutazione sulla validità, efficacia ed opponibilità delle garanzie concesse . Con il secondo motivo con cui deduce Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e segg. D. Lgs. 1.9.1993 nr. 385 - art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c. , la ricorrente critica ancora la sentenza impugnata cfr., supra , Svolgimento del processo, n. 2, lettera e , sostenendo che i Giudici a quibus hanno erroneamente ricondotto la fattispecie alla figura del mutuo fondiario disciplinato dal d. lgs. n. 385 del 1993, in quanto tale figura resta, comunque, essenzialmente caratterizzata da una funzione di prestito finalizzato alla conservazione dell'organismo produttivo e al ripristino della solvibilità dell'impresa ed è proprio in considerazione di tale ratio che il legislatore ha ritenuto di dovere sacrificare le regole del diritto comune in caso di dissesto dell'impresa, riservando al soggetto mutuante un trattamento di favore rispetto a quello applicabile ai mutui ipotecari , mentre - nella specie le somme erogate a Cariboni e Borgonuovo con i finanziamenti del 6 aprile 1995 erano primariamente destinate - quasi integralmente - al ripianamento delle precedenti esposizioni debitorie di Cariboni nei confronti del ceto bancario derivanti e al finanziamento ponte del 25.11.1994 e dai due pre-finanziamenti del febbraio-marzo 1995 , con la conseguenza che la speciale disciplina del finanziamento fondiario non può trovare applicazione nelle ipotesi - quale quella di specie - di mutui erogati al solo fine di estinguere pregresse posizioni creditorie del soggetto mutuante. A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. Dica la Suprema Corte adita se la Corte d'Appello di Milano abbia errato nell'inquadrare la fattispecie negoziale di cui si discute nell'ambito della speciale disciplina di cui al D.Lgs. 385/93 e se, viceversa, la stessa vada ricondotta nell'ambito della comune disciplina applicabile in materia di mutui ipotecari . Con il terzo motivo con cui deduce Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 64 L.F. - art. 360, 1 comma, n, 3, c.p.c. , la ricorrente critica per altro verso la sentenza impugnata cfr., supra , Svolgimento del processo, n. 2, lettera e , sostenendo che i Giudici a quibus avrebbero dovuto qualificare la fattispecie riconducendola alla disciplina del mutuo ipotecario, con la conseguenza che la garanzia ipotecaria de qua - essendo stata concessa per un debito altrui destinata com’era a garantire il ripianamento delle precedenti esposizioni debitorie di Cariboni nei confronti del ceto bancario derivanti dal finanziamento ponte del 25.11.1994 e dai due prefinanziamenti del febbraio-marzo 1995 - avrebbe dovuto essere considerata inefficace ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare, secondo cui sono inefficaci rispetto ai creditori gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento. A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. Dica la Suprema Corte adita se la garanzia per un debito altrui prestata non contestualmente al suo sorgere ed in assenza di vantaggi economicamente apprezzabili per il concedente possa qualificarsi come atto a titolo gratuito rientrante nella previsione di inefficacia di cui all'art. 64 L.F. . Con il quarto motivo con cui deduce Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 61 L.F. - art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c. , la ricorrente - richiamate tutte le censure formulate con i precedenti motivi - critica ancora la sentenza impugnata cfr., supra , Svolgimento del processo, n. 2, lettera e , sostenendo che, quando la linea di credito, assistita da garanzia reale, risulti in concreto pattuita - come nella specie - per ripianare precedenti esposizioni esistenti sul conto corrente intestato agli stessi mutuatari, tale garanzia si configura come costituita per un debito preesistente non scaduto e, come tale, revocabile ai sensi per primo comma dell'art. 67 della legge fallimentare. A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. Dica la Suprema Corte adita se l'ipoteca concessa a garanzia dell'erogazione di credito, allorché quest'ultimo sia vincolato all'estinzione di un debito pregresso, rientri nella previsione di cui all'art. 61, 1 comma, L.F. . Con il quinto motivo con cui deduce Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2855, 2 comma, cod. civ. - art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c. , la ricorrente critica infine la sentenza impugnata cfr., supra , Svolgimento del processo, n. 2, lettera f , nella parte in cui ha esteso la prelazione ipotecaria agli interessi, ha omesso di considerare che gli interessi contemplati dall'art. 2855 sono interessi di natura compensativa e non - come nella specie - di natura moratoria. A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. In tal senso dovrà pronunciarsi la Suprema Corte in sede di rinvio, cosi statuendo il principio per cui l'art. 2855, comma 2, c.c. non attribuisce alcuna garanzia prelatizia agli interessi moratori . 2. - I primi quattro motivi del ricorso sono inammissibili, per inadeguata formulazione del quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie in forza dell'art. 58, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la sentenza impugnata essendo stata pubblicata in data 11 luglio 2006. Al riguardo, è noto che, secondo diritto vivente, a norma dell'art. 366 bis cod. proc. civ., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo cfr., ex plurimis , la sentenza delle sezioni unite n. 6420 del 2008 e successive conformi . Nella specie, è sufficiente leggere i quesiti di diritto formulati a conclusione dei motivi in esame - dianzi testualmente riprodotti cfr., supra, n. 1. -, per rilevare che in essi manca del tutto qualsiasi riferimento alla complessa fattispecie sottostante e che gli stessi, conseguentemente, si risolvono in una enunciazione assolutamente astratta. 2.1. - Il quinto motivo è privo di fondamento. La Corte di Milano, con la sentenza impugnata, ha ammesso al passivo la Banca dell'Umbria per l'importo di L. 354.322.462, pari ad Euro 182.992,28, con valuta dal 13 marzo 1997, in via privilegiata ipotecaria, oltre gli interessi, di cui agli artt. 2855 cod. civ., 55, primo comma, e 54, terzo comma, della legge fallimentare. È noto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, secondo e terzo comma, cod. civ. - richiamati dagli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, della legge fallimentare - è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione capitale che produce interessi circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore cfr., ex plurimis , le sentenza nn. 21998 del 2011 e 18312 del 2007 . Con il motivo in esame, la ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha esteso la prelazione ipotecaria agli interessi, ha omesso di considerare che gli interessi contemplati dall'art. 2855 sono interessi di natura compensativa e non - come nella specie - di natura moratoria. La Corte, nella motivazione, ha testualmente affermato All'appellante inoltre, in estensione del diritto di prelazione in parola, competono gli interessi ulteriormente maturatisi, a norma del combinato disposto degli artt. 55, primo comma, 54, terzo comma, della legge fallimentare e 2855 cod. civ. . Risulta, quindi, evidente che la censura della ricorrente è fondata su un presupposto - essere, cioè, gli interessi riconosciuti dai Giudici a quibus di natura moratoria - che non emerge da alcuna espressione usata dalla Corte milanese, il cui dictum deve intendersi, perciò, riferito alle regole dettate dalle disposizioni richiamate. 3. - Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado del giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso.