Il Ministero del Lavoro sui nuovi contratti di solidarietà difensivi

Con la Circolare numero 8/2016, il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni e indicazioni operative concernenti i contratti di solidarietà difensivi ex articolo 5, d.l. numero 148/1993, alla luce delle nuove disposizioni assunte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali.

Abrogazione e termini di efficacia dei contratti di solidarietà difensivi. In materia di abrogazione e termini di efficacia dei contratti di solidarietà difensivi di tipo B, il Dicastero evince da una lettura sistematica degli articolo 46, comma 3, d.lgs. numero 148/2015 e 1, comma 305, l. numero 208/2015 che il requisito fondamentale che deve perfezionarsi entro il 30 giugno 2016 è la stipula del contratto. Si precisa, altresì, che i contratti stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata prevista dal verbale di accordo firmato dalle parte, mentre quelli stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre il 31 dicembre 2016 e il relativo contributo non potrà essere riconosciuto oltre tale data. Assunzioni a tempo determinato. Inoltre, viene chiarito che non rientrano nel divieto ex articolo 20, comma 1, lett. c , d.lgs. numero 81/2015 le assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese in regime di solidarietà ai sensi dell’articolo 5, comma 5, d.l. numero 148/1993 poiché non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni. Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicano le disposizioni contenute nell’Interpello numero 16/2013 mentre, al fine di garantire tempi più rapidi per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione o respingimento delle domande di solidarietà, le DTL devono trasmettere alla D.G. Ammortizzatori sociali la documentazione già verificata entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Fonte www.lavoropiu.info

Circolare_MinisteroLavoro_12febbraio2016_n8