Lo speciale sul processo civile telematico continua il secondo appuntamento è già online nella sezione dedicata. Diritto e Giustizia, quindi, grazie all’avv. Mazza, prosegue il percorso intrapreso il 20 marzo scorso che vi accompagnerà, ogni giovedì, fino all’entrata in vigore del PCT. L’attenzione, oggi, si focalizza sulla posta elettronica certificata, che riveste un ruolo fondamentale nell’architettura complessiva del sistema.
Il ruolo della PEC. Fin dagli albori del processo telematico la posta elettronica certificata riveste un ruolo fondamentale nell’architettura complessiva del sistema attraverso la PEC, infatti, vengono eseguiti i depositi degli atti e vengono trasmesse comunicazioni e notifiche. Costituisce, dunque, unitamente alla firma digitale e al documento informatico, uno strumento informatico indispensabile per operare nel processo telematico. La PEC nel processo telematico. Fino al 2011 gli utenti esterni disponevano di una casella PEC dedicata al processo civile, la casella di posta elettronica certificata per il processo telematico CPECPT , fornita e gestita dal punto di accesso. Tali caselle erano abilitate a ricevere messaggi provenienti unicamente da altri punti di accesso e dal gestore centrale si trattava in definitiva di un sistema di posta elettronica certificata “chiuso”, che non comunicava con indirizzi differenti da quelli utilizzati per il processo telematico e dedicato esclusivamente allo svolgimento dell’attività processuale. Il quadro cambia completamente nel 2011, quando le nuove regole tecniche contenute nel d.m. numero 44/2011, nel ridisegnare completamente l’architettura del sistema, prevedono l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata “ordinaria”. Il presupposto di tale cambiamento va individuato nell’articolo 16, comma 7, d.l. numero 185/2008 conv. in l. numero 2/2009 che ha obbligato tutti i professionisti iscritti in albi a dotarsi di PEC e a comunicarne l’indirizzo all’ordine professionale di appartenenza. La PEC oltre il processo telematico. Peraltro l’utilizzo di tale strumento non è limitato al processo telematico strettamente inteso, ma è divenuto essenziale anche per le notifiche in proprio previste dalla l. numero 53/1994 e nell’ambito delle procedure concorsuali articolo 17, d.l. numero 179/2012 , con particolare riguardo all’insinuazione al passivo. È pertanto indispensabile esaminare la disciplina generale della PEC e approfondirne i meccanismi di funzionamento. La definizione. La posta elettronica certificata è un sistema nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. È definita dal Codice dell’amministrazione digitale – che all’articolo 48 ne prescrive l’utilizzo in caso di «trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna» – come «sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi» articolo 1, comma 1, lett. v-bis . I meccanismi di funzionamento della PEC sono disciplinati dal d.p.r. numero 68/2005 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 L. numero 3/2003 e dal d.m. 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata , che descrivono dettagliatamente i passaggi compiuti da un messaggio di posta elettronica certificata durante la trasmissione da un soggetto ad un altro. Il funzionamento. Il mittente compone il messaggio e lo invia al proprio gestore che, dopo aver identificato l’utente e verificato le sue credenziali di accesso, gli restituisce una ricevuta di accettazione essa costituisce la prova della spedizione del messaggio. Il messaggio viene poi inserito in una “busta di trasporto”, firmata dal gestore del mittente, che in questo modo ne garantisce l’inalterabilità, e inviata al gestore di PEC del destinatario. Quest’ultimo, dopo aver verificato la busta di trasporto, genera, da un lato, una ricevuta di presa in carico che viene inoltrata al gestore del mittente, dall’altro mette la busta di trasporto a disposizione del destinatario. Contestualmente invia al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, che costituisce la prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all’indirizzo del destinatario, certificando il momento della consegna. Il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna è indipendente dall’effettiva lettura del messaggio da parte del destinatario, ma avviene quando il messaggio è a sua disposizione all’interno della casella di posta tale circostanza è sufficiente ai fini della conoscenza legale del messaggio. La ricevuta di avvenuta consegna può essere di tre tipi completa, quando contiene anche il messaggio originale compresi tutti i suoi allegati breve, quando include il messaggio originale ma solo un’impronta degli allegati, di dimensioni più contenute rispetto agli allegati stessi, ottenuta mediante una funzione crittografica in tal caso è opportuno conservare i file originali non modificati allegati al messaggio inviato per permettere la verifica dei dati trasmessi sintetica, se vengono allegati solo i dati di certificazione si tratta dei dati relativi alla trasmissione del messaggio, quali data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio e così via . Tutte le ricevute sono firmate digitalmente dai gestori del servizio in modo da garantirne la validità giuridica nei casi di utilizzo. Peraltro, selezionando la ricevuta di avvenuta consegna completa, è altresì possibile certificare che il contenuto ricevuto dal destinatario corrisponde esattamente a quanto inviato dal mittente. Se per qualche motivo il gestore del mittente, a fronte dell’inoltro del messaggio, non riceve entro dodici ore la ricevuta di presa in carico o quella di avvenuta consegna avvisa lo stesso mittente del fatto che potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna del messaggio. Se infine, entro ulteriori dodici ore, non è trasmessa la ricevuta di avvenuta consegna, viene generato un avviso di mancata consegna. Gli effetti e i limiti della PEC. In caso di esito positivo della trasmissione il sistema della posta elettronica certificata offre al mittente la prova opponibile a terzi dell’invio e della consegna di un documento elettronico. A tal fine è opportuno precisare che un simile risultato è raggiunto solo ove la trasmissione del messaggio avvenga fra due indirizzi di posta certificata in caso di invio di un messaggio ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria l’unica ricevuta prodotta è quella di accettazione, proveniente dal gestore del mittente, con la conseguenza che quest’ultimo non avrà la prova della ricezione del messaggio da parte del destinatario.