Il verbale ispettivo ha pregio solo per i fatti accertati in presenza degli ispettori

Il verbale ispettivo ha valenza relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in sua presenza, mentre quelli resi all’ispettore dai terzi, devono essere confermati in giudizio.

Questo è quanto emerge dall'ordinanza numero 4899 del 3 marzo 2014. Il fatto. Una società propone opposizione avverso la cartella esattoriale dell’INPS, che in esito ad un verbale ispettivo, l’aveva ingiunta al pagamento di una determinata somma di denaro per omessi contributi. Contestazioni al verbale ispettivo. La Corte d’appello investita della questione, respinge l’opposizione sostenendo che non era stata offerta la prova a fondamento delle eccezioni dirette a contestare il contenuto del verbale ispettivo. In particolare era stata accertata l’inidoneità della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, resa da una delle dipendenti, a contrastare il contenuto del verbale ispettivo confermato in sede testimoniale dagli stessi ispettori. Per altre posizioni, poi, è stata constatata la mancanza di prova a sostegno dell’avvenuto compenso del lavoro straordinario con ore di riposo compensativo. L’onere probatorio rimasto incompiuto. Avverso la sentenza, ricorre la società per cassazione, sostenendo che le dichiarazioni rese agli ispettori siano state successivamente ritrattate, di conseguenza i verbali ispettivi sarebbero stati privi di valenza probatoria, e quindi l’onere probatorio gravante sull’istituto sarebbe rimasto inadempiuto. Pertanto, a parere della ricorrente, il verbale ispettivo ha valenza relativamente ai soli fatti avvenuti in presenza del verbalizzante, mentre i fatti dichiarati all’ispettore da terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che hanno reso le dichiarazioni, fatto che nella fattispecie non è avvenuto. Il Collegio, però, ritiene di accogliere solo parzialmente il ricorso, in quanto dalla sentenza si evince che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la documentazione ritualmente prodotta in giudizio attestante l’instaurazione tra le parti di un regolare rapporto di lavoro. Per questi motivi il Collegio rinvia ai giudici competenti la decisione sul merito.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 30 gennaio – 3 marzo 2014, numero 4899 Presidente Curzio – Relatore Garri Fatto e diritto 1. La Corte d'appello di Catanzaro riformando la sentenza del Tribunale di Cosenza ha respinto l'opposizione proposta dalla s.numero c. A. M. avverso la cartella esattoriale con la quale l'Inps, in esito al verbale ispettivo, aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 18.781,81 per contributi omessi accessori e sanzioni. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che non era stata offerta la prova a fondamento delle eccezioni dirette a contestare il contenuto del verbale ispettivo. In particolare ha accertato l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa da una delle dipendenti attestante un orario di lavoro diverso rispetto a quello dichiarato agli ispettori a contrastare il contenuto del verbale ispettivo confermato in sede testimoniale dagli stessi ispettori. Per altre posizioni, poi, è stata constatata la mancanza di prova a sostegno dell'avvenuto compenso del lavoro straordinario con ore di riposo compensativo. 3. Per la Cassazione della sentenza ricorre la s.numero c. A. M. che articola due motivi di ricorso con i quali denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 2094, 2697 e 2700 c.c. e dell'articolo 115 c.p.c. e la carente e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle prove in atti appare destituita di fondamento. Sostiene la ricorrente che la circostanza che le dichiarazioni rese agli ispettori siano state ritrattate successivamente, priva i verbali ispettivi della valenza probatoria agli stessi riconosciuta dalla Corte territoriale con la conseguenza che l'onere probatorio, gravante sull'istituto, sarebbe rimasto inadempiuto. Al riguardo si riporta alla giurisprudenza di questa Corte che assegna valenza privilegiata al verbale ispettivo relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso, fatto questo nella specie non avvenuto. La seconda censura attiene alla mancata o comunque errata valutazione da parte del giudice d'appello della documentazione allegata agli atti con riguardo alla posizione Riso quanto alla intervenuta regolarizzazione del rapporto ali. numero 3 con riguardo alla dipendente M.F. quanto all'orario di lavoro ali. numero 5 . Le censure appaiono solo in parte manifestamente fondate. Dalla sentenza si evince che mentre con riguardo alla posizione M. la Corte territoriale ha dato compiutamente conto, con motivazione che - aderente alle emergenze istruttorie e rispettosa dei principi in materia di onere probatorio - non è censurabile in questa sede, delle ragioni che l'hanno determinata a ritenere provato il maggior orario accertato dagli Ispettori, con riguardo alla posizione Riso, effettivamente, ha del tutto omesso di esaminare la documentazione ritualmente prodotta in giudizio attestante l'instaurazione tra le parti di un regolare rapporto di lavoro subordinato. Per tale limitato aspetto la sentenza deve essere cassata e rinviata ad altro giudice che provvederà al riesame della posizione Riso tenendo conto del documento allegato agli atti al numero 3. 4. la corte del rinvio provvederà poi alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. LA CORTE accoglie il ricorso limitatamente alla posizione di Riso Erminia. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Reggio Calabria che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.