Un viaggio nei nuovi criteri impositivi del contributo per le interruzioni del rapporto di lavoro

Con la circolare numero 44 del 22 marzo 2013, l’INPS ha chiarito alcuni aspetti dell’Assicurazione sociale per l’impiego a seguito delle novità introdotte, a fine 2012, dalla legge di stabilità. In particolare illustra i criteri impositivi e la misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute dal 1° gennaio 2013.

L’INPS, con circolare numero 44 del 22 marzo 2013, ha chiarito a quanto ammonti la contribuzione dovuta sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013, fornendone i criteri impositivi e le modalità operative. I nuovi criteri impositivi post legge di stabilità. La circolare risponde all’esigenza di chiarezza rispetto alle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013, legge numero 228/2012, che ha apportato alcune variazioni al nuovo sistema degli ammortizzatori sociali per i settori sprovvisti di tutele e ad alcuni aspetti dell’Assicurazione sociale per l’impiego ASpI . In particolare sono stati rivisiti i criteri impositivi del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro. Contributo nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La nuova articolazione dell’articolo 2, comma 31, legge numero 92/2012, è volta a chiarire e semplificare il dettato normativo. «La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto è stato interrotto conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa». Restano escluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità risoluzioni consensuali, tranne quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici decesso del lavoratore. Misura del contributo. Al fine di rendere più semplice il meccanismo di versamento del contributo, la norma ha sostituito, inoltre, il precedente parametro del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore cessato con il 41% del massimale mensile. La somma limite di cui all’articolo 2, comma 7, legge numero 92/2012, per l’anno 2013, è stabilita in euro 1.180. Ne deriva che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1° gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari ad euro 483,80 euro 1.180X41% . Per i soggetti con 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, pari ad euro 1.451 euro 483,80 X 3 . Il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale conseguentemente è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato full time o part time . Procedura presso la D.T.L. sì all’ASpI nei casi di risoluzione consensuale. La contribuzione deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L. secondo le modalità previste all’articolo 7, legge numero 604/1966, come sostituito dall’articolo 1, comma 40, della Legge di riforma. Qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore l’erogazione della nuova indennità ASpI. Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo. Fino al 31 dicembre 2016, non rientrano nel novero degli obbligati al versamento i datori di lavoro tenuti a pagare il contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex articolo 5, comma 4, legge numero 223/91. Sono poi esclusi, per il periodo 2013 – 2015 - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere - cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articolo 4 e 24 legge numero 223/1991, o di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Modalità operative. L’INPS ha ritenuto, d’intesa con il Ministero del Lavoro, di stabilire che «l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro». Le somme dovute hanno valenza contributiva, con relativo codice causale «M400», per cui nei casi di omissione vige l’ordinaria disciplina sanzionatoria. Disciplina transitoria. Il versamento del contributo, rispetto alle interruzioni già avvenute da gennaio, «potrà essere effettuato senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare».

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