Il dissesto finanziario non conta quando si parla di versamenti all’INPS

Lo stato di dissesto dell’imprenditore, che prosegua ciononostante nell’attività d’impresa senza adempiere all’obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale dell’omesso versamento dei contributi, i quali non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo. Perciò, in quanto tale, deve essere pagato comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’azienda.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 550, depositata il 9 gennaio 2015. Il caso. Il tribunale di Pesaro assolveva un imputato per il reato di omesso versamento all’INPS delle trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti a titolo previdenziale ed assistenziale. Decisivo, secondo i giudici, il dissesto finanziario che aveva colpito l’impresa dell’imputato, che avrebbe fatto venir meno l’elemento soggettivo del reato. Il pm ricorreva in Cassazione, deducendo che lo stato di difficoltà finanziaria non è di per sé idoneo a connotare di involontarietà il comportamento inadempiente. Pagamento da effettuare comunque. La Corte di Cassazione concorda con le affermazioni del ricorrente lo stato di dissesto dell’imprenditore, che prosegua ciononostante nell’attività d’impresa senza adempiere all’obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale dell’omesso versamento dei contributi, i quali non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo. Perciò, in quanto tale, deve essere pagato comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’azienda. È onere dell’imprenditore ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all’obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni medesimo. Dolo generico. Questo reato, per cui è previsto il dolo generico, è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando, quindi, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 dicembre 2014 – 9 gennaio 2015, numero 550 Presidente Teresi – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto l. II Tribunale di Pesaro, con sentenza del 22/10/2013, ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, D.B., imputato del reato di cui all'articolo 2 d.l. 463/83, per omesso versamento all'INPS della somma di euro 3.685,00 trattenuta sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti a titolo previdenziale ed assistenziale nel periodo compreso tra il luglio ed il novembre 2009. II giudice del merito ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato in considerazione del dissesto finanziario che aveva colpito l'impresa dell'imputato. Avverso tale pronuncia propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona. 2. Con un unico motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, rilevando che il giudice del merito avrebbe erroneamente escluso l'elemento soggettivo dei reato sulla base dello stato di difficoltà finanziaria dell'imputato, di per sé non idoneo a connotare di involontarietà il suo comportamento inadempiente. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. Come infatti più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, lo stato di dissesto dell'imprenditore, il quale prosegua ciononostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi, i quali non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo che, in quanto tale, deve essere pagato comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda v. Sez. III numero 20845 del 28/04/2011, Cannarile Greco, non massimata, che richiama Sez. 3, numero 11962 del 16/07/1999, Rigoni, Rv. 214627 conf. Sez. 3, numero 20790 del 18/04/2002, Bauer, Rv. 221507 Sez. 3, numero 21401 del 19/04/2001, Zambon, Rv. 219390 Sez. 3, numero 2635 dei 04/07/2000, Parenti, Rv. 217284 . Altra pronuncia di questa Sezione ha ritenuto la configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali anche nel caso di accertato stato di insolvenza dell'imprenditore, sul presupposto che è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime Sez. 3, numero 38269 del 25/09/2007, Tafuro, Rv. 237827 . Si è ulteriormente specificato che il reato de quo, per il quale è previsto il dolo generico, è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando, conseguentemente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti Sez. 3, numero 3705 del 19/12/2013, dep. 2014, Casella, Rv. 258056 Sez. 3, numero 13100 del 19/01/2011, Biglia, Rv. 249917 . 2. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, appare evidente che la decisione impugnata risulta errata, come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero ricorrente, in quanto attribuisce alla situazione di crisi finanziaria che ha colpito l'imputato un rilievo che non avrebbe potuto avere, non incidendo affatto sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La fondatezza del motivo di ricorso impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Detto rinvio, trattandosi, nella fattispecie, di ricorso immediato per cassazione, va effettuato al giudice competente per l'appello - cui vanno pertanto trasmessi gli atti - ai sensi dell'art, 569, comma 4 cod. proc. penumero P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona.