Il comproprietario distoglie il contributo regionale di ricostruzione post sisma per perseguire scopi personali: comportamento illegittimo

Il contributo regionale, previsto dalla Legge Regione Friuli n. 63/1977, per la ricostruzione di immobili colpiti dall’evento sismico del 1976 non è personale, pur se attribuito formalmente, nella sua interezza, ad un solo comproprietario, resta destinato al perseguimento dello scopo comune.

Pertanto, è illegittimo il comportamento del comproprietario di un bene indiviso che, avendo richiesto, in suo nome ma nell’interesse di tutti, il contributo per la ricostruzione dell’immobile, abbia poi utilizzato i fondi per la costruzione di un bene su suolo di sua proprietà esclusiva. La Terza sezione Civile della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 749, depositata il 16 gennaio 2014, affronta una questione di risarcimento del danno proposta per responsabilità del mandatario. La vicenda appare singolare poiché la predetta domanda è strettamente legata all’interpretazione della legge regionale Friuli Venezia Giulia 35/79 legge, quest’ultima, modificativa ed integrativa delle precedenti leggi regionali n. 30/77 e n. 63/77, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976. Il fatto. I comproprietari pro indiviso di taluni beni immobili, tra cui anche un albergo, convenivano in giudizio l’altro comproprietario al fine di ottenere una sentenza di condanna al risarcimento dei danni, dagli stessi patiti, per la condotta illecita del mandatario quest’ultimo, pur avendo ottenuto finanziamenti regionali ex legge 63/77, atti alla ricostruzione dell’immobile comune colpito dal terremoto del 1976, aveva poi utilizzato i fondi per costruire ex novo un hotel su suolo di sua proprietà esclusiva. Sostenevano gli attori di aver istruito due istanze comuni, sebbene formalmente presentate dal convenuto, volte ad ottenere dei finanziamenti regionali per la ricostruzione dell’albergo di aver appreso che il comproprietario avesse destinato i fondi alla costruzione di un albergo nuovo su terreno di sua proprietà esclusiva e, quindi, di aver subito una lesione poiché il convenuto aveva distratto il contributo regionale per il perseguimento di un personale interesse. La domanda era rigettata in primo grado ed in appello. Avverso la pronuncia della Corte territoriale proponevano ricorso per cassazione i comproprietari adducendo differenti motivi di doglianza. La natura del contributo di ricostruzione emerge dalla legge regionale . Gli ermellini hanno individuato nella sentenza di appello una lettura incompleta dell’art. 35 della legge regionale del Friuli 35/79, nella misura in cui questa esplicitava che, in caso di comproprietà dell’immobile ricostruito con contributo regionale, resti ferma la comproprietà dell’immobile stesso. La Cassazione su tale punto ha rilevato come il tenore della legge consentisse, ex se, di escludere che il contributo regionale potesse qualificarsi come ad personam, così come invece sostenuto dal mandatario. Giusto valore è stato attribuito agli atti di gestione della cosa comune compiuti dal mandatario, riconducibili ad un rapporto di mandato tacito, quindi inconciliabili con l’obiettivo di perseguire un vantaggio economico ricadente sul solo agente in mala fede. Analogamente l’organo Supremo di legittimità ha rilevato la violazione dell’obbligazione di scopo, nella misura in cui lo stesso ha sottratto il contributo regionale per destinarlo al perseguimento di un utile proprio. Il revirement della Cassazione . A tale ultimo proposito è dato rilevare un radicale mutamento di orientamento. In effetti, su analoga questione la Suprema Corte si era già pronunciata con sentenza n. 2735/2002 in quell’occasione fu statuito che il contributo previsto dalla L.R. Friuli Venezia Giulia 23 dicembre 1977 n. 63, in favore dei proprietari, o titolari di un diritto reale di godimento, di immobili adibiti ad uso di abitazione distrutti dagli eventi sismici del 1976, finalizzato alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze del proprio nucleo familiare, ha natura di contributo assegnato ad personam . Sicché, anche se l'immobile in relazione al quale esso è stato concesso formi oggetto di comproprietà, detto contributo, è sempre ed in ogni caso di titolarità del solo diretto beneficiario. Ciò pur se quest’ultimo, abbia richiesto il beneficio economico anche nell'interesse dei familiari conviventi. Secondo tale precedente orientamento, dunque, nell’ipotesi in cui il beneficiario imprimesse a quel contributo, una destinazione diversa da quella per la quale lo aveva conseguito ad esempio intestando il bene acquistato con il contributo regionale a se stesso , nessuna doglianza potevano invocare gli altri comproprietari esclusi. Concludendo . A distanza di dodici anni la Cassazione si discosta radicalmente dal suo precedente, ravvisando nella sua anteriore interpretazione una palese e netta violazione del principio di buona fede, oltre che della stessa normativa regionale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 31 maggio 2013 - 16 gennaio 2014, n. 749 Presidente Petti – Relatore Travaglino I fatti Nell'aprile del Pa.Ni.Li. vedova P. , P.N. e L.B. convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Tolmezzo, P.A. , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale ovvero, in subordine, da illecito extracontrattuale, ovvero a titolo di ingiustificato arricchimento , subiti in conseguenza di una illegittima condotta tenuta dal convenuto nell'espletamento di un'attività sostanzialmente riconducibile al mandato. Esposero gli istanti - di essere divenuti, a seguito di complesse vicende successorie, comproprietari ex indiviso con il P. di una casa di civile abitazione e di un pubblico esercizio di albergo-ristorante di aver inteso presentare tutti, anche se formalmente per il tramite del solo convenuto, due istanze volte alla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 63/77 per la ricostruzione post-sisma del 1976, che aveva gravemente danneggiato detti immobili - di aver appreso che il P. , anziché destinare tali contributi alla ricostruzione dei beni in comproprietà, aveva impiegato il denaro per costruire un nuovo edificio su di un terreno da lui acquistato medio tempore in esclusiva proprietà - di essere stati pertanto lesi nei propri diritti di mandatari, per avere P.A. esorbitato dai limiti dell'incarico ricevuto, distraendo a proprio ed esclusivo beneficio le somme ottenute nell'interesse comune. Il giudice di primo grado respinse la domanda. La corte di appello di Trieste, investita del gravame proposto da tutti gli attori in prime cure, lo rigettò. Per la cassazione della sentenza della Corte triestina Pa.Ni. e P.L. hanno proposto ricorso illustrato da 4 motivi di censura. Resiste con controricorso P.A. . Le ragioni della decisione Il ricorso è fondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione della legge nazionale 546/1977, e segnatamente dell'art. 2 n. 3 lett. A e dell'art. 3, nonché degli artt. 47 e 55 della regione Friuli n. 63 del 1977, dell'art. 35 della legge regionale n. 35 del 1979 e del DPG regionale n. 255/SGS del 1988, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la censura, al pari di quelle che seguono, non è corredata da alcun quesito di diritto, non essendo applicabile, ratione temporis, il disposto dell'art. 366 bis c.p.c. come introdotto dal D.lgs. 40/2006 . Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 457, 459 e 470 ss. c.c., 2 e 3 della legge n. 546 del 1977, 50 e 51 della legge regionale n. 63 del 1977 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c Con il terzo motivo, si denuncia omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in uno con la violazione degli artt. 2697, 2121, 2129 c.c. in relazione agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c Le doglianze - da esaminarsi congiuntamente attesane l'intrinseca connessione - risultano, nel loro complesso, meritevoli di accoglimento. Il collegio, condivide, difatti, le censure mosse alla sentenza di appello in punto - di incompleta lettura della normativa applicabile al caso di specie, con particolare riguardo all'art. 35 della legge regionale del Friuli 35/79, il quale, in caso di comproprietà dell'immobile ricostruito con contributo regionale, stabilisce, testualmente, che resta ferma la comproprietà dell'immobile ricostruito , così palesemente escludendo che il contributo de quo, pur se attribuito in toto ad un solo comproprietario, possa configurarsi come contributo ad personam , come erroneamente opinato dal giudice territoriale - di mancato rilievo della circostanza per cui gli atti di gestione della cosa comune quali, indiscutibilmente, quelli posti in essere dall'odierno resistente si presumono compiuti Cass. 9113/1995 in forza di mandato tacito, e non anche allo scopo di perseguire, in patente malafede, un risultato economico i cui effetti ricadono, beneficiandolo, sul solo mandatario, a scapito degli altri aventi diritto, come nel caso di specie. Di qui, contrariamente a quanto opinato dalla corte giuliana, l'assoluta pertinenza alla fattispecie delle deduzioni difensive in tema di il legittimità dell'attività di gestione della cosa comune da parte di P.A. - di omessa rilevazione della violazione, da parte del predetto P. , di un'obbligazione di scopo conseguente alla riscossione di un contributo regionale a sua volta connotato da un evidente vincolo di destinazione, e ciò nonostante destinato, del tutto illegittimamente, a scopi personali. Ritiene il collegio, sul punto, di dover dissentire da quanto in passato ritenuto da questa stessa porte di legittimità Cass. 2735/2002 , il cui dictum condurrebbe, a tacer d'altro, a legittimare una condotta patentemente in contrasto con il generale principio di buona fede, in altrettanto patente dissonanza con la ratio e la con lettera della normativa regionale rilevante in parte qua - di erronea pretermissione della circostanza per la quale, alla luce di quella stessa normativa, la titolarità di diritti reali su immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 1976 costituiva condizione necessaria e sufficiente per l'accesso al contributo, sia pur, come nella specie, a mezzo terzi destinati a compiere una del tutto legittima attività di sostituzione nell'altrui attività negoziale in guisa di parte soltanto formale dell'instaurando rapporto con la P.A. - della erronea pretermissione della circostanza per cui gli attori contrariamente a quanto affermato in sentenza, là dove si esclude che gli odierni ricorrenti figurassero tra i componenti del nucleo familiare alla data del 6 maggio 1976 avevano agito anche nella qualità di eredi ex universo di B.C. , dante causa e titolare dell'attività alberghiera alla predetta data - della erronea valutazione - frutto di un altrettanto erroneo procedimento di scomposizione indiziaria per frammentazione della valenza del singolo index - della complessa e convergente congerie di elementi di fatto indicati dai ricorrenti al giudice di appello a fondamento del rappresentato accordo tra tutti i comproprietari sì come volto alla ricostruzione dell'albergo su terreno di proprietà comune elementi indiziari che, riportati integralmente in seno all'odierno ricorso - ff. 22 - 23 - in ossequio al principio di autosufficienza, se correttamente valutati nel loro complesso in una ineludibile dimensione di sinergia sintetica, avrebbero dovuto condurre ad altro e diverso risultato interpretativo . Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c La censura è assorbita, ipso facto, nell'accoglimento del motivi che precedono. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Trieste in diversa composizione.