Inapplicabile il diritto di prelazione in caso di conferimento nel capitale sociale

In tema di locazione di appartamento di ente pubblico e quindi di situazioni giuridiche inter partes derivante da atti in favore di terzi, non si configura alcun diritto di prelazione in favore del singolo inquilino per il trasferimento del patrimonio immobiliare dell’ente pubblico previdenziale mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale dell’altra società beneficiaria ovvero, per il conduttore non socio di cooperative di abitazioni, mediante vendita in blocco.

E’ così legittima la sentenza di merito con cui, accertato il trasferimento dell’immobile locato con conferimento societario e la liquidazione del risarcimento del danno soltanto nel secondo separato giudizio ed in relazione a voci nuove e diverse nonostante la mancanza di una manifestazione esplicita ab origine ad hoc del ricorrente, venga negato il diritto di prelazione e, quindi, il risarcimento del danno. Il principio si argomenta dalla sentenza n. 710, depositata il 15 gennaio 2014. Il caso. Un soggetto conduttore di un immobile di un ente pubblico previdenziale, poi trasferito, nonostante il medesimo locatario continuasse a versare i relativi canoni, con l’intero patrimonio immobiliare ad altra società mediante atto di conferimento con aumento di capitale e successivamente ad altra società, chiedeva, invano, di esercitare il diritto di prelazione nel medesimo trasferimento. In primo grado, otteneva il riconoscimento del diritto di prelazione e la nullità del trasferimento senza, però, alcun risarcimento così, dopo il passaggio in giudicato di tale sentenza, ricorreva nuovamente in giudizio ed otteneva la nullità anche dell’atto di trasferimento dell’immobile ed il risarcimento del danno e di quello patrimoniale. In appello, invece, veniva rifiutata l’acquisizione dell’estratto telematico della Consob e veniva respinta la domanda di prelazione, quella di nullità del trasferimento dell’immobile e di risarcimento. Proprietà e locazione di un immobile il conferimento tra diritti ed obblighi delle parti e del magistrato. In primis , vanno richiamati gli artt. 3 co. 109 a e c l. n. 662/96 e 3 Cost, la l. n. 392/78, il D.P.R. n. 917/86, il d.lgs n. 104/96, la l. n. 23/1999 e la l. n. 488/99. Sotto il profilo formale, va subito detto che è inammissibile invocare, per la prima volta in sede di impugnazione e/o di legittimità, altre norme onde ottenere il riconoscimento del diritto nella fattispecie, di prelazione . Il giudice, poi, in sede di gravame, non è tenuto ad acquisire una determinata documentazione relativa alla fattispecie di cui abbia escluso la configurabilità. Infine, va ricordato il principio di ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione del danno se, nel primo giudizio, il ricorrente non abbia fatto riserva di rinviare ad altro procedimento il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito Cass. nn. 7275/1997 e 26687/2005 . In termini di diritto sostanziale, poi, è da notare che il conferimento differisce dalla compravendita Cass. nn. 9592/2000, 23856/2008, 12230/12 in quanto l’ente conferente non riceve denaro bensì una contropartita sui generis ovvero un pacchetto azionario dell’altra società beneficiaria Cass. nn. 7039/1992 e 26044/05 . All’uopo, è da sottolineare che, in caso di trasferimento del patrimonio immobiliare di un ente pubblico, non è necessaria ovvero obbligatoria la vendita Cass. n. 13560/2008 e, peraltro, il diritto di prelazione è configurabile esclusivamente in caso di vendita, anche frazionata, e, per inquilini soci di cooperative di abitazioni, di vendita a blocco Cass. nn. 30/2002, 13750/02, 3233/08 e 23747/08 non è, quindi, ravvisabile alcun negozio in frode alla legge o contrario a norme imperative e non è, così, invocabile alcun diritto di risarcimento, non configurandosi alcun diritto-presupposto ed illecito ad hoc . Censurabile la sentenza per violazione del ne bis in idem e del primo giudicato. In ambito di dismissione del patrimonio immobiliare di un ente pubblico, il riconoscimento del diritto di prelazione deriva dalle modalità, necessariamente ma non imperativamente, negoziali di alienazione dell’immobile locato App. Roma 23-06-2011 n. 2806 . Ergo , il ricorso va respinto e la sentenza va confermata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 novembre 2013 - 15 gennaio 2014, n. 710 Presidente Oddo – Relatore Carrato Svolgimento del processo Con atto di citazione, notificato il 19 dicembre 2002, l'Avv. J.A. , locatario dell'appartamento sito in Roma, Via delle Tre Madonne 18, in forza di contratto stipulato con l'INA S.p.a. il 1 maggio 1994, esponeva che l'ente proprietario INA S.p.a., con atto di scissione parziale del 20 ottobre 1998, aveva trasferito, in favore dell'Unim Unione Immobiliare, l'intero patrimonio immobiliare che l'Unim, a sua volta, tramite un aumento di capitale, aveva conferito, in data 15 maggio 2000, tutto il patrimonio immobiliare ex Ina alla Auriga Immobiliare che, infine, l'Auriga, poi divenuta Iniziative Immobiliare S.r.l., aveva venduto alla Milano Assicurazioni, il compendio immobiliare di Via OMISSIS , nel quale rientrava anche l'immobile in questione. L'attore esponeva, altresì, di aver chiesto di esercitare il diritto di prelazione e di voler acquistare l'immobile alle condizioni stabilite in tema di dismissioni degli immobili appartenenti agli enti pubblici, ai sensi della L. n. 662/96 e della L. n. 23/99, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro. Premesso ciò, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l'Ina S.p.a. oggi Assicurazioni Generali , l'Unim S.p.a. oggi Pirelli & amp C. Real Estate , l'Auriga Immobiliare oggi Iniziative Immobiliari S.r.l. e la Compagnia di Assicurazioni Milano, perché fosse dichiarato nullo il contratto di compravendita, da ritenersi concluso in frode alla legge, tra l'Auriga Immobiliare e la Milano Assicurazioni nonché affinché fosse dichiarato il suo diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile detenuto in locazione, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, considerando i canoni di locazione che egli aveva continuato a corrispondere, sebbene avesse il diritto di diventarne proprietario da oltre due anni. Si costituivano in giudizio l'Auriga Immobiliare e la Pirelli & amp C. Real Estate s.p.a., quest'ultima nella nuova denominazione di Milano Centrale che aveva incorporato la Unim eccepivano la natura locatizia della controversia, chiedendo, per l'effetto, la modifica del rito. Si costituiva, altresì, Assicurazioni Generali S.p.a., quale successore universale di Ina S.p.a., ed interveniva l'Ina Vita S.p.a. oggi Ina Assitalia , in qualità di successore a titolo particolare di Ina S.p.a., in quanto alla stessa era stato ceduto il ramo d'azienda comprensivo degli immobili. Entrambe le società chiedevano di essere estromesse dal giudizio, stante il loro difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale adito, modificato il rito in quello locatizio, con sentenza n. 18816/04, accertava il diritto di prelazione dell'attore e dichiarava la nullità della vendita dell'immobile dallo stesso detenuto respingeva la domanda risarcitoria e condannava i convenuti, in solido, a pagare le spese processuali. Con successivo atto di citazione, notificato il 28 febbraio 2005, l'Avv. J. conveniva in giudizio la Iniziative Immobiliari, Pirelli & amp C. Real Estate e Milano Assicurazioni, perché fosse accertato il suo diritto di prelazione per l'acquisto dell'appartamento di Via OMISSIS e degli accessori, ai sensi dell'art. 3 lettere c e d L. n. 662/96 e successive modifiche, accertamento da riferirsi al momento del trasferimento dell'immobile da Unim S.p.a. ad Auriga Immobiliare, datato 15 maggio 2000 perché fosse accertato il suo diritto ad acquistare al prezzo, sempre con riferimento al trasferimento dell'immobile, mediante applicazione dei criteri di cui alle lett. c e d dell'art. 3 citato perché fosse dichiarata la nullità, per violazione delle norme imperative relative al diritto di prelazione, dell'atto di trasferimento citato perché fosse dichiarata la nullità o inefficacia del successivo trasferimento, in data 14 gennaio 2002, di detti beni immobili da Auriga Immobiliare oggi Iniziative Immobiliari a Milano Assicurazioni perché fosse pronunciato, ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà da Pirelli & amp C. Real Estate all'Avv. J. , con condanna al risarcimento dei danni, in via subordinata, nei confronti della Pirelli & amp C. Real Estate, quale successore di Unim, per non aver quest'ultima offerto la prelazione sull'appartamento perché fosse accertata la sussistenza del diritto di prelazione in capo all'Avv. J. , in virtù degli accordi sindacali intercorsi tra le varie società e perché, infine, fosse accertata la violazione di detti accordi, con condanna al risarcimento del danno, in via subordinata, nei confronti della sola Iniziative Immobiliare, quale successore di Auriga, per l'inadempimento agli accordi assunti con i sindacati. Si costituivano le convenute, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem, e contestando, nel merito, le pretese attoree. Con la sentenza n. 117/09, il Tribunale di Roma, dichiarava la nullità anche dell'atto di trasferimento, datato 15 maggio 2000, dell'immobile locato all'attore, da Unim ad Auriga, condannando i convenuti, in solido, a pagare l'importo di Euro 4.553.285,30 a titolo di risarcimento del danno, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in Euro 400.000.00. L'Iniziative Immobiliari e Pirelli & amp C. Real Estate proponevano appello avverso la prima sentenza nelle more del primo giudizio d'appello, la Milano Assicurazioni proponeva appello avverso la seconda sentenza. Costituitisi in entrambi i giudizi tutti gli appellati, la Corte d'Appello di Roma, disponeva la riunione dei due giudizi, previo mutamento del rito della causa introdotta con il rito locatizio. Con sentenza n. 2806/2011, depositata il 23 giugno 2011 e notificata il 23 dicembre 2011 , la Corte adita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 18816/04, respingeva la domanda formulata da J.A. di riconoscimento del diritto di prelazione, nonché la domanda di accertamento della nullità della vendita dell'immobile in questione, intercorsa tra Auriga Immobiliare e Milano Assicurazione confermava la citata sentenza nella parte in cui respingeva la domanda di risarcimento avanzata dall'attore J. . Inoltre, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 77/09, respingeva la domanda di risarcimento del danno formulata da J.A. in relazione al mancato esercizio della prelazione dichiarava inammissibile la domanda formulata dallo J. di trasferimento della proprietà dell'immobile ex art. 2932, nonché quella di nullità del trasferimento immobiliare da Unim da Auriga compensava le spese processuali, relative ai due giudizi riuniti, per entrambi i gradi e dichiarava l'estromissione dal giudizio della società Assicurazioni Generali, successore di Ina S.p.a. e di Ina Vita, successore a titolo particolare di Ina, per carenza di legittimazione passiva, con spese compensate del doppio grado di giudizio. A fondamento dell'adottata decisione, la Corte capitolina rilevava che, ai sensi della previsione contenuta nell'art. 3, comma 109, lett. a e c della legge n. 662 del 1996 nella formulazione vigente a far data dal 1 gennaio 2000, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 488 del 1999 , si sarebbe dovuta escludere la fondatezza della domanda dello J. diretta al riconoscimento dell'invocato diritto di prelazione in relazione al trasferimento degli immobili - ivi compreso quello dal medesimo condotto in locazione - da Unim ad Auriga del 15 maggio 2000, poiché tale trasferimento non si era realizzato mediante la vendita degli immobili come, invece, presupposto dalla suddetta norma , bensì per il tramite di un atto di conferimento effettuato al momento della sottoscrizione dell'aumento del capitale della cessionaria Auriga, già socia dell'Unim. In proposito, il giudice di appello osservava, altresì, che, alla luce del complessivo contesto normativo, la scelta dell'INA che, con atto di scissione parziale aveva conferito parte del proprio patrimonio alla Unim, nonché il predetto conferimento del ramo aziendale del 15 maggio 2000 da Unim ad Auriga, in sede di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di Auriga, costituivano modalità del tutto legittime attraverso le quali gli enti avevano realizzato le dismissioni imposte dalla legge con la conseguente irrilevanza delle altre questioni sollevate con riferimento al capitale di Unim ed il permanere nella stessa posizione rilevante di INA s.p.a Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la Corte di appello di Roma riteneva come non fosse ravvisabile alcun negozio in frode alla legge o contrario a norme imperative, essendo rimasto accertato che l'ente aveva posto in essere un conferimento, in luogo di una compravendita che avrebbe, peraltro, avuto rilevanza, in ipotesi, in funzione della dedotta applicabilità della norma precedentemente richiamata, solo ove fosse stata riferita a trasferimenti in blocco , non essendogli preclusa dalla normativa sulle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico. In conseguenza dell'esclusione dei presupposti per il riconoscimento, in favore dello J. , del reclamato diritto di prelazione, la Corte capitolina rilevava anche la correlata caducazione del presupposto che aveva legittimato il giudice di primo grado - con la sentenza n. 117 del 2009 - ad irrogare la condanna al risarcimento dei danni a carico delle parti convenute. L'avv. J.A. ha impugnato la citata sentenza con un ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, al quale hanno resistito tutte le parti intimate con distinti controricorsi. In prossimità dell'udienza di discussione sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. nell'interesse del ricorrente e delle controricorrenti INA Assitalia ed Assicurazioni Generali. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per l'assunta obliterazione dell'esame di circostanze di fatto determinanti una valutazione giuridica diversa e utile per la decisione, avuto riguardo alla ritenuta esclusione dell'invocato diritto di prelazione, prospettata come illegittima anche con riferimento alla disciplina normativa sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali. 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'errata ed insufficiente motivazione sul punto ritenuto decisivo per la controversia, riguardante il rifiuto di acquisizione di un documento rilevante l'estratto telematico della Consob ai fini della valutazione della circostanza se la Unim fosse o meno controllata da INA, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché la contraddittoria ed insufficiente motivazione dell'esame di circostanze di fatto e di norme giuridiche determinanti una valutazione giuridica diversa e utili alla decisione, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito aveva ignorato il sistema normativo delle dismissioni, il contenuto delle circolari ministeriali, i concetti di vendita frazionata e in blocco come momenti coesistenti e non tra loro confliggenti, incorrendo, pertanto, in una contraddittoria motivazione per obliterazione di elementi di atti e conoscenze giuridiche, che aveva condotto alla conclusione di ritenere valido l'atto di conferimento dell'immobile condotto da lui in locazione malgrado si fosse dovuto considerarlo contrario a norme imperative di legge o in frode alla legge e, quindi, affetto da nullità . 4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione di norme di diritto, lamentando, in particolare, un'errata valutazione di fatti l'ascrivibilità o meno dell'appartamento dal medesimo occupato alla categoria degli immobili di pregio , che avrebbero reso inapplicabile un Accordo Sindacale intervenuto tra alcune organizzazioni degli inquilini e la società Pirelli S.p.a, frattanto succeduta ad Unim S.p.a 5. Con il quinto motivo il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la sentenza di appello aveva violato il principio di diritto secondo cui il passaggio in giudicato di una pronuncia intervenuta su una domanda risarcitoria soltanto generica non avrebbe potuto impedire la riproposizione della stessa domanda, in altro processo, allorché la richiesta fosse risultata articolata in più voci specifiche di danno. 6. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva alla causa di Assicurazioni Generali S.p.a., nella veste di successore di Ina S.p.a 7. Rileva, innanzitutto, il collegio che bisogna ribadire, in questa sede, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di differimento dell'udienza di discussione, proposta dal ricorrente il cui precedente difensore aveva, peraltro, già depositato – con riferimento all'udienza di discussione già in un primo tempo fissata - memoria ex art. 378 c.p.c. , perché non confortata dalla prova documentale dell'emergenza di un impedimento assoluto a comparire e perché, in ogni caso, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. n. 6753 del 2010 e, da ultimo, Cass., S.U., n. 4773 del 2012, ord. , l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega facoltà generalmente consentita dall'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto , venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza. 8. Chiarito ciò, osserva il collegio che la prima censura come variamente articolata è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Il motivo, in effetti, è incentrato sulla questione principale della dedotta illegittimità dell'esclusione dell'applicazione del diritto di prelazione in favore dello stesso ricorrente, derivante dall'intervenuta dismissione degli immobili degli enti pubblici previdenziali. A tal proposito occorre, in linea pregiudiziale, rilevare che l'Avv. J. aveva, nelle sedi di merito, dedotto di essere titolare del diritto di prelazione con riferimento alla previsione di cui all'art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996 così come modificato dalla legge n. 488 del 1999 a far data dal 1 gennaio 2000 , sul presupposto dell'asserita nullità del contratto di compravendita tra l'Auriga Immobiliare poi divenuta Iniziative Immobiliari e la Milano Assicurazioni in data 14 febbraio 2002. Pertanto, il riferimento posto, nell'ambito dello svolgimento della doglianza in esame, alle diverse norme contenute nel d. lgs. n. 104 del 1996 ritenute di contenuto imperativo e, come tali, violate da INA nel momento in cui aveva proceduto al conferimento in favore di Unim del proprio ramo di azienda immobiliare , a supporto del proprio supposto diritto al riconoscimento della prelazione, è da considerare del tutto nuovo e, quindi, la questione corrispondentemente implicata deve qualificarsi come inammissibile. Concentrando, quindi, l'attenzione sulla contestata inapplicabilità del diritto di prelazione come previsto dal citato art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996 in considerazione della modalità di alienazione dell'immobile detenuto dal ricorrente, bisogna evidenziare che la richiamata norma è stata correttamente interpretata dalla Corte capitolina nel senso che la vendita fosse unicamente una opzione di dismissione e non un obbligo dei soggetti ad essa tenuti. Del resto, la stessa giurisprudenza di questa Corte cfr., ad es., Cass. n. 13560 del 2008 ha osservato che il diritto di prelazione contemplato dalla predetta norma è esercitabile solo quando sia validamente ed adeguatamente manifestata la specifica volontà dell'ente preposta alla dismissione di porre in vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo, in tal modo negando che costituisca un diritto potestativo. Peraltro, in dipendenza di tale presupposto, la Corte territoriale ha esattamente interpretato ulteriormente il disposto di cui alla lett. a della medesima norma – quale risultante dalla modifica introdotta dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – nel senso che, anche nel caso di vendita in blocco, non si sarebbe potuta configurare l'insorgenza di un diritto di prelazione in favore del singolo conduttore. La censura in esame pone l'altra questione della dedotta sussistenza del diritto di prelazione anche in relazione all'atto di scissione parziale realizzato da INA in data 20 ottobre 1998. Tale ricostruzione non è meritevole di pregio perché la Corte di secondo grado, con motivazione logica ed adeguata, ha - sulla scorta di un primo percorso argomentativo - affermato che il trasferimento da Unim ad Auriga non si era realizzato attraverso la vendita degli immobili, bensì mediante conferimento effettuato all'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale e, quindi, con modalità che esulava dall'ipotesi della vendita , la quale condizionava l'insorgenza del diritto di prelazione in relazione ad un secondo percorso argomentativo, la stessa Corte distrettuale ha asserito che l'insussistenza del diritto di prelazione e la corrispondente inapplicabilità dell'art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996 trovavano ulteriore conferma nella circostanza che i passaggi di proprietà erano avvenuti medianti trasferimenti in blocco . Orbene, alla luce di detta impostazione, deve rilevarsi che esattamente la Corte territoriale ha ritenuto che ci si trovasse in presenza di una legittima modalità attuativa della dismissione diversa dalla vendita in senso proprio, alla quale solo la predetta legge riconduceva il riconoscimento del diritto di prelazione e senza alcuna possibilità, sul piano ermeneutico, di estendere tale presupposto al di là di questa figura contrattuale. Infatti, per conferimento si intende l'operazione mediante la quale un immobile od un'azienda viene apportato in un ente giuridicamente diverso dalla società conferente e la caratteristica peculiare di questa operazione consiste nella circostanza che la conferente non riceve denaro in cambio ma una contropartita sui generis , ovvero un pacchetto azionario della società in favore della quale ha effettuato l'apporto. Del resto, la rara giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sul tema del conferimento societario cfr. Cass. n. 7039 del 1992 e Cass. n. 26044 del 2005 ha attestato che tale operazione inerisce alla fattispecie societaria e non concreta propriamente un contratto di scambio, prevedendo, peraltro, la legge cfr. l'art. 9, comma 5, del T.U.I.R di cui al d.P.R. n. 917 del 1986 l'equiparazione dei conferimenti alle cessioni a titolo di oneroso . Al riguardo, è opportuno ricordare come questa stessa Corte cfr. Cass. n. 9592 del 2000 , con riferimento alla legge n. 392 del 1978 nell'ambito delle locazioni, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 e 39 della citata legge nella parte in cui non comprendono tra i trasferimenti a titolo oneroso il conferimento in proprietà a una società dell'immobile, costituendo la vendita ed il conferimento situazioni diverse, tali che la differente disciplina non comporta la violazione dell'art. 3 della Costituzione v., per ulteriori riferimenti, Cass. n. 23856 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 12230 del 2012 . In virtù dei riferiti argomenti deve, perciò, trovare applicazione, nel caso di specie, l'affermazione del principio di diritto secondo cui il conferimento nel capitale sociale di una società per effetto della sottoscrizione di un aumento di capitale della proprietà di un immobile oggetto di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, dietro la cessione di una partecipazione azionaria in favore del conferente, non è riconducibile alla fattispecie della vendita, quale tipo contrattuale propriamente legittimante la configurazione del diritto di prelazione a vantaggio del titolare del contratto di locazione del medesimo immobile, in relazione alla previsione trasparente dall'art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996 così come modificato dalla legge n. 488 del 1999, a far data dal 1 gennaio 2000 . Quanto alla prospettata incidenza della scissione parziale avvenuta in data 20 ottobre 1998 per effetto del conferimento da parte dell'INA s.p.a. ad Unim del ramo di azienda immobiliare comprendente l'intero stabile nel quale era incluso l'appartamento concesso in locazione al ricorrente, con esclusione dei soli edifici direttamente utilizzati dalla stessa INA , deve rilevarsene l'insussistenza dal momento che essa era venuta a verificarsi in un'epoca anteriore a quella in cui era intervenuta la manifestazione di volontà da parte dell'Avv. J. , tanto è vero che, nella sentenza qui impugnata, si è correttamente affermato che lo stesso ricorrente non aveva formulato alcuna specifica domanda in ordine alla dismissione del patrimonio INA nel 1998. 9. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Con la relativa censura risultano proposte due distinte questioni - l'una relativa alla circostanza se Unim dovesse o meno ritenersi società privata non controllata o sotto il dominio di altra società pubblica o controllata alla cui verifica era finalizzata la dedotta richiesta di acquisizione della inerente documentazione della Consob - l'altra riguardante la supposta spettanza del diritto di prelazione - di cui al più volte citato art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996 - anche nel caso di vendita in blocco . La prima doglianza è da ritenere inammissibile perché la sentenza impugnata non ha rilevato la necessità sul piano logico-giuridico di pronunciarsi sulla relativa questione del controllo, ritenendola implicitamente assorbita per l'accoglimento della preliminare questione sull'inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina in tema di diritto di prelazione. Pertanto, il motivo - sotto questo profilo - non risulta sorretto da un specifico interesse ad agire, in quanto, una volta esclusa dalla sentenza della Corte capitolina l'esistenza di una fattispecie che avrebbe potuto legittimare la configurazione della prelazione in favore del locatario, la questione in discorso rimaneva priva di rilievo, donde anche l'inconferenza della ravvisata necessità dell'acquisizione della documentazione della Consob per l'accertamento della posizione di Unim. La seconda doglianza ripresa, poi, anche nella prima parte del terzo motivo è, invece, priva di fondamento perché il diritto di prelazione in questione è - sulla scorta del dato normativo - inequivocabilmente previsto, in via esclusiva, nel caso di vendita frazionata e solo in favore degli inquilini soci di cooperative di abitazioni nell'ipotesi di vendita in blocco. Nel caso di cui trattasi, la Corte di merito ha pacificamente accertato in fatto che, in data 15 maggio 2000, la Unim poi divenuta Prelios aveva conferito ad Auriga poi diventata Iniziative Immobiliari in blocco gli immobili, in tal modo rimanendo esclusa ogni forma di vendita frazionata. In altri termini, la modifica apportata all'art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996, per effetto dell'ari 2 della legge n. 448 del 1999, ha esteso il diritto di prelazione alla ipotesi di vendita in blocco, collegandolo, però, univocamente al richiamo alle cooperative di abitazione cui era riconosciuta la prelazione e non già riconoscendola in favore del singolo inquilino non rivestente la qualità di socio di dette cooperative, salvo che non si fosse proceduto a vendita frazionata cfr. Cass. n. 30 del 2002 Cass. n. 13750 del 2002 e Cass. n. 3233 del 2008, n.m. con riferimento all'omologo settore delle locazioni v. nello stesso senso, v. Cass. n. 23747 del 2008 . 10. Anche la terza censura non coglie nel segno e deve, quindi, essere respinta. Con essa risultano dedotte essenzialmente tre questioni - con la prima viene riproposta la problematica intorno all'applicabilità della prelazione con riferimento alla vendita in blocco - la seconda investe la circostanza se Unim fosse assoggettabile o meno alla legge n. 662 del 1996 - la terza riguarda la questione inerente l'assunta nullità del trasferimento da Unim ad Auriga sull'asserito presupposto della sua avvenuta conclusione in frode alla legge. Quanto alla prima questione, deve ritenersi che essa rimane superata sia per la ritenuta legittimità della dismissione operata con mezzi diversi dalla vendita nel caso di specie, mediante un atto di conferimento societario sia perché, in ogni caso, pur vertendosi - in ipotesi - nel caso di una vendita in blocco , il ricorrente sarebbe stato privo dell'indefettibile requisito soggettivo come poc'anzi ricordato imposto dal citato art. 103, comma 9, della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'ari 2, comma 5, della menzionata legge n. 488 del 1999. Con riferimento alla seconda questione deve riconfermarsene, in questa sede, l'inammissibilità poiché - come già visto - la scissione parziale con cessione del ramo di azienda in favore della Unim era venuta a realizzarsi in un'epoca anteriore a quella in cui era intervenuta la manifestazione di volontà da parte dell'Avv. J. , tanto è vero che, nella sentenza di appello, si è affermato che lo stesso ricorrente non aveva formulato alcuna specifica domanda in ordine alla dismissione del patrimonio INA nel 1998. In ogni caso, va rilevato che la Unim non poteva essere qualificata come una società controllata da società privatizzata e, quindi, non avrebbe potuto rivestire la qualità di soggetto destinatario degli obblighi di prelazione discendenti dalla norma appena richiamata. La terza questione attinente alla supposta natura fraudolenta dei negozi di trasferimento da Unim oggi Prelios ad Auriga oggi Iniziative Immobiliari e da quest'ultima alla Milano Assicurazioni è destituita di fondamento avendo la Corte territoriale - in consonanza con i principi precedentemente indicati - statuito che la realizzazione della presupposta operazione di conferimento, in luogo di una compravendita, non era esclusa dalla normativa in tema di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico e, pertanto era da qualificarsi come legittima . Va, peraltro, osservato che - diversamente da quanto previsto in tema di locazioni di immobili urbani dalla legge n. 392 del 1978 - la disciplina relativa al diritto di prelazione in questione non può annoverarsi propriamente tra quelle dotate di una efficacia imperativa non essendo prevista, in favore dei terzi, una tutela reale come il diritto al retratto, invero non contemplato nello specifico settore per l'eventualità della sua mancata osservanza, ma semplicemente una tutela di tipo risarcitorio. 11. Il quarto motivo è da ritenere inammissibile perché, oltre a non essere riferito specificamente ad uno dei distinti motivi enucleati nell'art. 360 c.p.c., involge una questione da ritenersi assorbita per effetto dell'esclusione del diritto di prelazione in favore del ricorrente alla stregua delle ragioni già riportate nel corso dell'esame delle precedenti censure. In ogni caso la stessa deve considerarsi irrilevante poiché la disciplina relativa agli immobili di pregio era identica a quella degli immobili ordinari salvo che per la fissazione del prezzo di vendita e l'accordo sindacale che li escludeva dalla prelazione concerneva la vendita in blocco. 12. Anche il quinto motivo non ha pregio giuridico. Con tale censura, il ricorrente ha inteso contestare la sentenza di appello anche nella parte in cui, in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dalla Milano Assicurazioni, aveva rilevato la violazione del principio del ne bis in idem , sia con riguardo alla domanda di accertamento del diritto di prelazione, sia in relazione alla domanda di risarcimento del danno deducendo che il risarcimento del danno per equivalente e del danno morale costituiva domanda diversa da quella di risarcimento dei danni per i canoni di locazione , oltre ad un assunto vizio di ultrapetizione con riferimento alla sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n. 77 del 2009, rispetto alla richiesta di declaratoria di nullità del trasferimento da Unim ad Auriga del 15 maggio 2000 che, nel giudizio di primo grado iscritto al N.R.G. 15534/05, era stata rinunciata espressamente dalla stesso Avv. J. . Orbene, al di là della carenza di interessare in capo al ricorrente a sollevare tali profili per effetto del rigetto della sua domanda principale, deve porsi in risalto come la sentenza qui impugnata abbia congruamente rilevato che i danni chiesti nel primo giudizio erano costituiti da canoni ulteriormente corrisposti, affermando, tuttavia, che nel secondo giudizio la domanda risarcitoria era riconducibile in ogni caso alla prospettata violazione del diritto di prelazione, con la conseguenza che, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio della ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione del danno, non risultando, nel caso in questione, che fosse stata fatta riserva di rinviare ad altro procedimento il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito. A tal proposito, la Corte territoriale ha applicato correttamente i principi già affermati dalla condivisa giurisprudenza di questa Corte v. Cass. n. 7275 del 1997 e Cass. n. 26687 del 2005 , secondo i quali il carattere normalmente unitario della domanda risarcitoria per equivalente pecuniario - il cui oggetto è, di regola, rappresentato dalla perdita patrimoniale e non patrimoniale subita dal danneggiato nella sua globalità e non nei singoli elementi che lo compongono - implica la necessità di considerare la domanda risarcitoria, fondata sul dedotto illecito del convenuto, comprensiva di tutte le possibili voci di danno da esso originate e non solo alcune di esse in tutti i casi in cui non risulti il contrario attraverso una manifestazione esplicita, intervenuta ab origine e concretantesi nella precisazione che la somma globalmente pretesa, ovvero i singoli importi riferiti a specifiche voci, non esauriscono l'intero danno patito, nonché nella esplicita riserva di rinviare ad altro procedimento il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate, di modo che sia inequivocamente rivelato che la parte, avvalendosi del suo potere dispositivo, abbia inteso agire solo per una parte del suo credito in assenza di una tale univoca dichiarazione, dovrà ritenersi preclusa la possibilità di una nuova azione, funzionale al risarcimento di altri danni derivanti dal medesimo illecito pur se in relazione a voci nuove e diverse da quelle esposte nel precedente giudizio, attesa la preclusione derivante dal primo giudicato. Quanto al supposto vizio di ultrapetizione, la sua infondatezza risulta agevolmente dall'accertata circostanza, riscontrata dalla Corte capitolina, secondo cui l'Avv. J. , nelle conclusioni rassegnate con riferimento al giudizio di primo grado iscritto al N.R.G. 15534/05 aveva esplicitamente rinunciato sia alla domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. che a quella di nullità del trasferimento da Unim ad Auriga del 15 maggio 2000. 13. Il sesto ed ultimo motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente assume, in sostanza, che la sentenza di appello sarebbe errata in fatto ed in diritto con riferimento alla dichiarata estromissione dal giudizio della società Assicurazioni Generali quale soggetto successore universale di INA s.p.a. e di INA Vita , in accoglimento dell'appello incidentale con il quale la stessa società aveva lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva nel giudizio iscritto al N.R.G. 545/05 e sulla sua condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del medesimo J. , atteso che l'INA aveva dismesso il suo patrimonio fin dal 1998 e nessuna domanda era stata rivolta dall'attore che attenesse alla validità dell'atto di dismissione. Senonché, la doglianza è priva di ogni idoneo riferimento ad uno o più vizi previsti dall'art. 360 c.p.c. come prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3 , c.p.c. ed inoltre si presenta del tutto generica, non emergendo dal suo svolgimento alcuna specifica censura all'impianto argomentativo adottato nella sentenza impugnata con riferimento alla disposta estromissione della società Assicurazioni generali, risolvendosi, in effetti, nella mera esposizione della vicenda, nell'affermazione dell'esattezza della sentenza di primo grado e dell'erroneità di quella di appello. 14. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con conseguente condanna del società ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti come distintamente difese , delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M. cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in Euro 12,200,00 Euro dodicimiladuecento/00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.