Il reato di bancarotta documentale è pienamente integrato se la documentazione consegnata è inidonea a rappresentare la reale situazione economica e patrimoniale della società.
Il caso. L’amministratore di una s.r.l., dichiarata fallita il 31 gennaio 2001, veniva condannato, in primo e secondo grado, per il reato di bancarotta fraudolenta e documentale per aver distratto beni per oltre 63 milioni di lire e per aver tenuto le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari. La documentazione consegnata è inidonea a rappresentare la reale situazione economica e patrimoniale della società. Nemmeno i giudici di Cassazione modificano il verdetto, specificando che la contabilità sociale è del tutto inattendibile, perché riportava crediti già riscossi e debiti già saldati, e perché era stata celata al curatore tutta la documentazione bancaria. Tutela dell’interesse dei creditori In pratica, nella fattispecie, non è stato possibile ricostruire l’entità del patrimonio e, inoltre, l’imprenditore non ha ottemperato all’obbligo di tenere con cura la documentazione bancaria - necessaria per la comprensione dei movimenti finanziari - da consegnare al curatore. Ricorso rigettato quindi e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 novembre 2012 – 1 marzo 2013, numero 9821 Presidente Ferrua – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 31-5-2011, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Taranto, ha condannato R.O. a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per avere, quale amministratore della Marzotex srl, dichiarata fallita 31-1-2001, distratto beni per L. 63.656.080 di cui L. 1.112.080 quale attivo di cassa e L. 62.544.000 per beni ceduti a terzi a compensazione di un debito personale e per aver tenuto le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari indicava crediti e debiti inesistenti e non evidenziava l'esistenza di c/c bancari . 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando - violazione degli articolo 521 e 522 cod. proc. penale. Deduce che il R. era stato citato a giudizio per la distrazione di beni per L. 268.784.383, costituente la differenza tra attivo e passivo, mentre in sentenza è stato condannato per la distrazione di beni per L. 63.656.080 - violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il R. è stato condannato, quanto alla bancarotta patrimoniale, in contraddizione con gli atti acquisti a dibattimento . Deduce che l'attivo di cassa rappresentava solo un dato contabile e non corrispondeva ad una effettiva giacenza, mentre nessuna compensazione fu autorizzata dalla società fallita. Sotto questo secondo profilo asserisce, in particolare, che la Marzotex srl vendette merce alla Morgana srl, che era a sua volta creditrice personale di R.O. . Fu la Morgana a vantare, indebitamente, la compensazione tra le opposte partite, senza aver ricevuto il consenso della Marzotex srl - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta documentale. Deduce che lo stesso consulente del Pubblico Ministero aveva attestato la tenuta regolare della scritture contabili dal punto di vista formale e che le manchevolezze in esse riscontrate avevano solo impedito la ricostruzione della precisa situazione debitoria e creditoria della società ma non della contabilità, che era stato possibile, per converso, precisamente ricostruire . In questo caso, la bancarotta va esclusa perché, secondo il ricorrente, questa attenziona soltanto i dati formali e la possibilità che la contabilità possa essere ricostruita agevolmente e non anche la veridicità delle poste contabili. Considerato in diritto Il ricorso è infondato, sia per le censure in rito che per quelle in merito. Infondato è il primo motivo, con cui viene censurata la sentenza per violazione degli articolo 521 e 522 del cod. proc. penale. Dalla lettura del capo d'imputazione si evince che il R. era stato citato giudizio per la distrazione della somma di L. 268.784.383, corrispondente alla differenza tra attivo e passivo. I giudici di primo e secondo grado hanno precisato che la condanna va rapportata alla distrazione di beni per £ 63.656.080 di cui L. 1.112.080 quale attivo di cassa e L. 62.544.000 per beni ceduti a terzi a compensazione di un debito personale . Nessuna violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna è possibile ravvisare nel ridimensionamento dell'imputazione, che costituisce modalità, peraltro favorevole all'imputato, di esercizio della giurisdizione, com'è dato intuire senza particolari spiegazioni. Né assume rilievo il fatto che, in imputazione, l'ammontare della somma distratta fosse rappresentata come differenza tra attivo e passivo , trattandosi di indicazione onnicomprensiva che è stata disaggregata nel corso del processo attraverso l'esame del consulente del Pubblico Ministero e ulteriormente specificata. Ciò che conta è che l'imputato abbia avuto modo di difendersi - com'è avvenuto nella specie, senza particolari problemi - sul capo d'accusa. 2. Senza pregio è la censura relativa alla prova della distrazione, costituendo una mera asserzione di parte che l'attivo di cassa rappresentasse un dato contabile ed essendo irrilevante che nessuna compensazione fu autorizzata dalla società fallita. Ciò che rileva, nella specie, come correttamente rilevato dai giudici del merito, è che la cessione non avvenne nell'ambito di un normale rapporto commerciale e fu fatta al fine di estinguere un debito personale del R. , come comprovato dal fatto che nessuna azione di recupero fu intentata dalla società da lui rappresentata. 3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla bancarotta documentale. La decisione dei giudici di merito si fonda, sul punto, sulla relazione del consulente del Pubblico Ministero, dalla quale è emerso che la contabilità sociale era del tutto Inattendibile, perché riportava crediti già riscossi e debiti già saldati, nonché crediti verso soggetti che non era stato possibile rintracciare nemmeno con l'ausilio degli organi di polizia giudiziaria e quindi plausibilmente inesistenti . Inoltre, perché era stata celata al curatore tutta la documentazione bancaria. Per questo la documentazione consegnata era inidonea a rappresentare la reale situazione economica e patrimoniale della società. Si tratta di situazione che integra pienamente il reato contestato, sia perché l'esatta annotazione dei debiti e dei crediti è fondamentale per ricostruire l'entità del patrimonio, sia perché tra la documentazione che l'imprenditore ha l'obbligo di tenere con cura e consegnare al curatore rientra invariabilmente la documentazione bancaria, necessaria per la comprensione dei movimenti finanziari. Per contro, destituite di fondamento logico e giuridico sono le argomentazioni difensive, secondo cui la bancarotta riguarda soltanto i dati formali e la possibilità che la contabilità possa essere ricostruita agevolmente , giacché l'oggetto giuridico del reato è dato dalla tutela dell'interesse dei creditori ad una chiara ricostruzione della vita economica e a conoscere il patrimonio destinato a soddisfare le loro pretese. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.