Violato il termine a difesa per l’udienza di riesame: nessuna proroga, il sequestro va rinnovato

Nel procedimento di riesame l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza raffigura una nullità generale a regime intermedio per la quale, se tempestivamente eccepita, è doverosa la rinnovazione dell’atto nullo, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine a difesa ad integrazione di quello originario.

Lo ha stabilito la sez. II Penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 53674, depositata il 23 dicembre 2014. Truffa aggravata scatta il sequestro per equivalente. Nel caso di specie il rappresentante legale di una società è stato oggetto di un procedimento penale per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all’articolo 640 bis c.p Nel corso delle indagini, il pm ha chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare del sequestro per equivalente su beni riconducibili all’imprenditore, per un valore corrispondente al profitto del reato oltre 8 milioni di euro . Avverso il provvedimento cautelare è stata proposta istanza al Tribunale del Riesame che, tuttavia, ad onta delle contestazioni della difesa, ha opinato per il rigetto. I termini violati. La questione è stata, dunque, sottoposta all’attenzione dei giudici di Cassazione, cui sono state evidenziate evidenti violazioni del contraddittorio, passate del tutto inosservate ai giudici del Riesame. Segnatamente, la difesa ha anzitutto evidenziato la violazione degli articolo 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, del codice di rito, poiché la decisione del Tribunale era pervenuta oltre i dieci giorni previsti, decorrenti dalla trasmissione degli atti. A tale ordine di censura si è aggiunta quella - ancor più penetrante - incentrata sulla violazione del termine a difesa, di tre giorni liberi, ex articolo 324, comma 6, cit., perpetrata tanto in rapporto all’originaria notifica quanto a quella operata in seguito al rinvio d’udienza fissato dal Tribunale. Da ultimo, la difesa ha eccepito la violazione dell’articolo 640 bis c.p., per avere il sequestro aggredito non già l’effettivo vantaggio economico derivante dal reato, bensì il profitto nella sua interezza senza, cioè, tener conto dei costi relativi all’attività di impresa tra tutti, quelli riferiti alla retribuzione dei dipendenti della società beneficiaria del finanziamento . I tre giorni liberi. Ebbene, con una decisione tanto lapidaria quanto chirurgica, la Corte ha accolto il ricorso, appuntando le ragioni del dictum sulle riscontrate violazioni del termine a difesa e di quello previsto dalla legge per l’adozione del provvedimento cautelare. Segnatamente, dopo aver ricostruito il decorso procedimentale dagli atti depositati, la Corte ha richiamato l’orientamento granitico - in giurisprudenza come in letteratura - secondo cui nel procedimento di riesame l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa rientra tra le nullità generali – a regime intermedio – dell’atto. In quanto tale, se tempestivamente eccepita come avvenuto nel caso in questione , si impone la rinnovazione dell’atto nullo, senza che possa assumere rilevanza alcuna l’eventuale concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario. Sul punto, i giudici del Palazzaccio hanno, peraltro, rimarcato come nei tre giorni non debba essere computato né il dies a quo , né il dies ad quem . E i dieci per provvedere. L’annullamento del sequestro è stato motivato finanche in funzione dell’inutile decorso del termine di dieci giorni per l’adozione del provvedimento cautelare, che il codice fa decorrere dal momento in cui si verifica la trasmissione degli atti da parte della procura istante. Sotto questo profilo, alla Corte è bastato ribadire il carattere perentorio e improrogabile di siffatto termine, la cui inosservanza reca – quale inevitabile conseguenza – la perdita di efficacia della misura. Per quanto sopra, la Corte – nel dichiarare cessato ogni effetto del sequestro – ha annullato l’ordinanza impugnata, contestualmente ordinando la restituzione di tutti i beni sequestrati all’imprenditore.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 – 23 dicembre 2014, numero 53674 Presidente Esposito – Relatore Rago Fatto e diritto 1. Con ordinanza del 10/07/2014, il Tribunale del Riesame di Vibo Valentia rigettava l'istanza di riesame proposta da G.S.J. - indagato per il reato di cui all'articolo 640 bis cod. penumero - avverso l'ordinanza con la quale, in data 16/05/2014, il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto la misura cautelare del sequestro per equivalente su beni appartenenti al suddetto indagato per un valore corrispondente al profitto dei reato. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi 2.1. VIOLAZIONE DEGLI articolo 324/7 - 309/9-10 COD. PROC. PEN. per avere il tribunale omesso ogni motivazione in ordine all'eccezione, tempestivamente dedotta, secondo la quale il Tribunale, non avendo deciso entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti, avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare. Il ricorrente, infatti, ha sostenuto che, pur avendo il Pubblico Ministero trasmesso gli atti il 27/06/2014, il tribunale non decideva all'udienza fissata del 07/07/2014 in quanto, avendo rilevato che il G. non era stato ritualmente avvisato, rinviava al 10/07/2014 e, quindi, decidendo dopo dieci giorni. 2.2. VIOLAZIONE DELL'articolo 324/6 COD. PROC. PEN. per non avere il tribunale rispettato il termine di tre giorni liberi spettante all'indagato. Infatti, come dà atto il tribunale nella stessa ordinanza, l'udienza del 07/07/2014 era stata rinviata al 10/07/2014 proprio per consentire la rinnovazione dell'avviso al G. 2.3. VIOLAZIONE DELL'articolo 640 QUATER COD. PEN. Sotto i seguenti profili 2.3.1. per essere stato disposto il sequestro di tutto il compendio aziendale nonostante non fosse stata effettuata alcuna indagine sull'impossibilità di sottoporre a sequestro il profitto dei contestati delitti di truffa 2.3.2. per essere stato disposto il sequestro della somma di € 8.237.867,00 e cioè dell'intero profitto e non solo del vantaggio economico derivante dal fatto illecito. Sostiene, infatti, il ricorrente che «i finanziamenti ottenuti in forza delle condotte asseritamente fraudolente s'inseriscono in un contesto sinallagmatico nel quale la Eurocoop ha certamente sostenuto dei costi si pensi soltanto alle retribuzioni del personale dipendente ». 3. II ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 3.1. Da un controllo degli atti processuali, è emerso quanto segue - gli atti del Pubblico Ministero pervennero al tribunale in data 27/06/2014 tanto si desume dall'attestazione del direttore Amministrativo dott. Vito Bartucca del 18/07/2014, prodotta dal ricorrente con l'ali. n° 1 - l'udienza fu fissata per il giorno 07/07/2014 - la notifica all'indagato del decreto di fissazione della suddetta udienza fu effettuata il 05/07/2014 - all'udienza del 07/07/2014, a seguito della tempestiva eccezione dedotta dalla difesa che lamentava la mancanza dei tre giorni liberi a favore dell'indagato, il Tribunale rinviò al 10/07/2014 - all'indagato la notifica per la nuova udienza fu effettuata il giorno 07/07/2014 - all'udienza del 10/07/2014, la difesa eccepì nuovamente, con la memoria depositata, sia la nullità della notifica per mancanza dei tre giorni liberi, sia la perdita di efficacia del sequestro non avendo il tribunale deciso entro i dieci giorni dal momento in cui gli atti pervennero. 3.2. Tanto premesso in punto di fatto, e rilevato che il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, non ha ritenuto di rispondere ad alcuna delle suddette eccezioni, entrambe le doglianze di cui ai precedenti § § 2.1. - 2.2. sono fondate alla stregua delle considerazioni di seguito indicate 3.2.1. VIOLAZIONE DELL'articolo 324/6 COD. PROC. PEN. come risulta dagli atti sopra indicati, sia nella prima che nella seconda notifica, non furono rispettati i tre giorni liberi consecutivi ed il vizio fu sempre tempestivamente rilevato. Trova, quindi, applicazione la seguente consolidata giurisprudenza di legittimità «Nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale a regime intermedio dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario» SSUU 8881/2002 Rv. 220841 Cass. 5485/2012 Rv. 255205, ha ribadito che «nel procedimento di riesame il termine per comparire è stabilito dall'articolo 324, comma sesto, cod. proc. penumero , in almeno tre giorni liberi consecutivi, nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il dies a quo ma anche il dies ad quem l'inosservanza di detta norma comporta la violazione del diritto al contraddittorio, la quale ove sia tempestivamente eccepita determina la nullità del procedimento di riesame». 3.2.2. VIOLAZIONE DEGLI articolo 324/7 - 309/9-10 COD. PROC. PEN. come risulta dagli atti sopra indicati, il tribunale decise il giorno 10/07/2014 e, quindi, ben oltre i dieci giorni dal momento in cui aveva ricevuto gli atti dalla Procura della Repubblica 27/06/2014 . Trova, quindi, applicazione il seguente principio di diritto «Il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelare reali decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali, è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove detto termine non sia osservato» Cass. 26593/2009 riv 244331 Cass. 38091/2013 riv 257064. Pertanto, il sequestro va dichiarato inefficace con conseguente diritto della persona nei cui confronti è stato eseguito alla restituzione delle cose sequestrate. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la perdita di efficacia della misura reale adottata