Scende dall’auto quasi a casa, mette il piede in una buca e cade. Niente risarcimento dal Comune

Ricostruita la dinamica dell’episodio. Nessun dubbio sulla condizione precaria della strada, ma la donna avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione. Ella abita in zona e quindi era a conoscenza della scarsa manutenzione.

Il marito ferma l’automobile vicino casa, lei scende ma mette il piede in una buca, e cade a terra. Brutte lesioni inevitabili. Nessun risarcimento, però, da parte del Comune, ritenuto non responsabile. Il capitombolo è addebitabile, difatti, alla condotta disattenta della donna. Ella, abitando col coniuge ad appena quaranta metri dal punto della caduta, era a conoscenza delle precarie condizioni di quel tratto di strada. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza numero 21940/15 depositata oggi Imprudenza. Giudice di pace smentito dal Tribunale nessun addebito a carico del Comune per le «lesioni» riportate da una donna in una città calabrese. Ella, scendendo dall’automobile del marito, è caduta «a causa di una buca situata sul manto stradale, coperta da uno strato di pioggia», e «in condizioni di scarsa visibilità, data l’ora notturna», ma tale episodio non è attribuibile a una presunta «mancata manutenzione» della strada da parte dell’ente pubblico. Per i giudici di secondo grado, in sostanza, il capitombolo è «imputabile alla condotta imprudente» della donna. Quest’ultima, difatti, avendo la propria «abitazione a circa quaranta metri di distanza» dal luogo della caduta, non poteva ignorare lo «stato dei luoghi», cioè le condizioni della strada. Visione, questa, non smentita dalla «deposizione del marito della donna», e ritenuta pienamente attendibile ora dai Giudici della Cassazione. Anche in terzo grado viene ritenuta decisiva la «condotta imprudente» tenuta dalla donna. Ella, pur abitando in zona e quindi conoscendo quella strada, è scivolata e caduta sì a causa della buca, ma, spiegano i Giudici, solo perché non ha prestato la dovuta attenzione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 settembre – 28 ottobre 2015, numero 21940 Presidente/Relatore Petti Svolgimento del processo 1.I1 tribunale di CATANZARO con sentenza del 23 settembre 2012, accogliendo l'appello del COMUNE, ha riformato la sentenza del giudice di pace che aveva accolto la domanda di F.G. che aveva riportato lesioni cadendo a causa di una buca situata sul manto stradale ma coperta da uno strato di pioggia ed in condizioni di scarsa visibilità data l'ora notturna. Per quanto qui interessa il giudice di appello, premesso che la causa petendi andava ricondotta nell'ambito dell'art.2043 c.c. e che sul punto valeva un giudicato interno, riesaminate analiticamente le prove, riteneva che l'evento lesivo fosse imputabile alla condotta imprudente della G. che ben conosceva lo stato dei luoghi, avendo la abitazione a circa quaranta metri di distanza, mentre non era stata data la prova della non visibilità della insidia né della persistenza della mancata manutenzione della strada. In particolare si riteneva inattendibile la deposizione del marito C. secondo cui la moglie sarebbe caduta mentre scendeva dall'automobile e cadeva a causa della buca che non era visibile per la scarsa illuminazione, alle ore 23 della notte. 2.CONTRO la decisione ricorre la G. deducendo due motivi di censura, non resiste il comune, ritualmente citato. Motivi della decisione 3.I1 ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in diritto. 3.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando per la violazione dello art.2043 c.c. sul rilievo che il tribunale non ha considerato che la G. dinanzi al giudice di PACE ha dato la prova della situazione reale costituente pericolo occulto, costituito dalla buca non visibile, onde nessuna imprudenza poteva porsi a carico della donna, discesa dall'auto e scivolata sulla buca coperta da uno strato di acqua e quindi non visibile. Il COMUNE invece non aveva dato la prova della impossibilità di rimuovere la situazione di pericolo, date le circostanze. Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo, riportandosi il passo della motivazione nel quale il tribunale, valutate le prove, conclude che non sussiste la prova del nesso causale tra la insidia e l'evento, anche con riferimento alla visibilità ed alla non prevedibilità. 3.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. I motivi vengono in unitaria considerazione attenendo alla ricostruzione del fatto storico dannoso come circostanziato, ma considerando criticamente le prove esaminate sullo stato dei luoghi e sulla condotta imputabile alle parti od esigibile da parte del Comune in ordine alla sicurezza del percorso viario interessato da una buca. La ricostruzione è avvenuta nel contraddittorio delle parti, iuxta allegata et probata, e dunque non può venire in questione il principio dell'onere probatorio, ma il diverso principio inerente alla imputabilità soggettiva per colpa del convenuto COMUNE ed al correlativo principio relativo alla condotta imprudente della donna che scivola, pur abitando a pochi passi e non si avvede della insidia per la scarsa illuminazione. La ricostruzione del fatto storico è dunque avvenuta considerando le condotte della parti antagoniste e le conclusioni raggiunte, sfavorevoli alla parte lesa, sono sorrette da una valutazione logica che non contiene alcun error in iudicando o in motivando. IL RICORSO viene pertanto rigettato. NULLa per le spese, non avendo svolto difese la controparte. P.Q.M. Rigetta il ricorso, nulla per le spese.