Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ai crimini commessi dalle truppe tedesche durante la seconda guerra mondiale.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia numero 4284 del 21 febbraio 2013. I giudici di piazza Cavour si sono così adeguati ai principi espressi dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aja, nella sentenza del 3 febbraio 2012, che ha confermato l’immunità riconosciuta dal diritto internazionale agli Stati sovrani. La Cassazione era chiamata a decidere sul regolamento preventivo di giurisdizione presentato dal figlio di una delle vittime delle Fosse Ardeatine, che aveva avanzato richiesta risarcitoria, oltre che nei confronti dell’ex capitano delle SS Erich Priebke, anche nei confronti della Repubblica federale tedesca, in qualità di responsabile in via solidale. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente all’azione proposta nei confronti della Germania, rimettendo al Tribunale di Roma per il prosieguo del giudizio nei confronti dell’ex militare tedesco. Il principio dello jus cogens non deroga all’immunità giurisdizionale degli Stati. Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite hanno ribaltato l’orientamento giurisprudenziale affermato da Cass. S.U. 11 marzo 2004, numero 504 e poi seguito dalla giurisprudenza di legittimità anche in sede penale secondo cui la norma consuetudinaria che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri non ha carattere assoluto. Alla stregua di tale indirizzo, la predetta norma non potrebbe essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di estrema gravità che si configurino quali crimini internazionali lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. Il cambio di rotta si è reso necessario a seguito della sopra citata pronuncia della Corte dell’Aja, la quale ha ritenuto che l’Italia, negando l’immunità alla Germania nelle azioni avviate dai parenti delle vittime delle stragi compiute durante il Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945, avesse violato il diritto internazionale e, in particolare, la regola dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione. A sostegno del decisum , la Corte internazionale ha evidenziato la natura sostanziale della norma di ius cogens che vieta le gravi violazioni dei diritti dell’uomo, che perciò non è in grado di derogare alla norma consuetudinaria internazionale che riconosce agli Stati l’immunità della giurisdizione, avente invece carattere procedurale. È stato quindi imposto all’Italia di adottare una legge per rimediare alla violazione o di scegliere un altro mezzo idoneo a rispettare il dispositivo. L’ordinamento italiano si è adeguato alla sentenza della Corte dell’Aja. Sulla scorta dei principi espressi dalla Corte dell’Aja, le Sezioni Unite della Cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti della Repubblica Federale di Germania in ordine alla domanda risarcitoria proposta. A conferma della soluzione la Suprema Corte cita la nuova legge 14 gennaio 2013 numero 3, con cui l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, siglata a New York il 2 dicembre 2004. L’articolo 3, comma 1, della legge citata impone al giudice dinanzi al quale penda una controversia relativa a condotte di altro Stato per le quali la Corte dell’Aja abbia escluso l’assoggettamento alla giurisdizione italiana di dichiarare il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo. Alla luce della novella dovrebbe escludersi l’instaurazione di nuovi giudizi analoghi a quello che ha condotto alla pronuncia in commento.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 20 novembre 2012 - 21 febbraio 2013, numero 4284 Presidente Preden – Relatore Spirito Fatto e diritto La Corte, rilevato che con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione F.B. espone di avere citato in giudizio la Repubblica Federale di Germania ed Er Pr. per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla detenzione ed alle torture subite da suo padre nel carcere di via omissis , nel periodo compreso tra il omissis , ed alla successiva uccisione avvenuta nelle omissis dello stesso anno che il Pr. , con sentenza definitiva, è stato condannato alla pena dell'ergastolo per avere cagionato la morte di 335 persone presso la citata località nel summenzionato giorno del omissis che la Repubblica Federale di Germania è solidalmente responsabile e deve rispondere delle conseguenze civili del reato commesso dagli appartenenti alle forze militari tedesche nell'esercizio delle loro funzioni che la Repubblica Federale di Germania, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione, invocando il principio della c.d. immunità ristretta che, invece, tale giurisdizione sussiste in quanto l'immunità dello stato straniero dalla giurisdizione civile non opera in presenza di comportamenti di estrema gravità che si configurano quali crimini internazionali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali osserva che queste Sezioni Unite hanno in precedenza affermato che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla sovrana uguaglianza degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera con la conseguenza che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giuri-sdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali il principio risulta affermato a partire da Cass. SU 11 marzo 2004, numero 504 e poi seguito dalla giurisprudenza di legittimità anche in sede penale tuttavia, nel corso di questo giudizio per regolamento di giurisdizione è sopravvenuta la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja in data 3 febbraio 2012, la quale ha accolto il ricorso proposto dalla Germania contro l'Italia per avere quest'ultima mancato di riconoscere l'immunità, riconosciuta dal diritto internazionale, ad un altro stato sovrano come la Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal omissis , dichiarando sia l'illegittimità dei provvedimenti giudiziari italiani con cui era stata affermata l'esecutività di sentenze straniere ed erano state disposte misure coercitive-esecutive nei confronti della Germania, sia che la Repubblica italiana, promulgando l'opportuna legislazione o facendo ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovrà fare in modo che le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l'immunità riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci in particolare, la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia ha svolto le seguenti osservazioni l'esame della prassi internazionale, della giurisprudenza delle Corti internazionali e supreme e dei comportamenti degli Stati non conforta la tesi secondo la quale il diritto all'immunità sarebbe condizionato alla gravità dell'atto di cui lo Stato è accusato o al carattere inderogabile della norma che detto Stato avrebbe violato neppure vale addurre, quale precedente, la decisione della House of Lords sul caso Pinochet, posto che esso concerneva l'immunità di un capo di Stato e non di uno Stato e veniva in considerazione un procedimento penale e non un procedimento civile non è configurabile alcun conflitto tra norma consuetudinaria internazionale che riconosce agli Stati l'immunità della giurisdizione e le norme di jus cogens, posto che queste due categorie di norme si ricollegano a profili diversi quelle che regolano l'immunità dello Stato sono di natura procedurale e si limitano a stabilire se i giudici di uno Stato siano autorizzati ad esercitare la loro giurisdizione verso un altro una norma dello jus cogens è una norma che non subisce alcuna deroga, ma le norme che determinano la portata e l'estensione della giurisdizione, così come le condizioni nelle quali tale giurisdizione può essere esercitata, non contravvengono alle norme di natura materiale con valore di jus cogens, e non v'è nulla d'intrinseco alla nozione di jus cogens che imporrebbe di modificare tali norme o di scartarne l'applicazione deve escludersi che sussista alcuna prassi seguita dagli Stati tale da far affermare che il diritto internazionale colleghi il diritto di uno Stato all'immunità all'esistenza di altri rimedi efficaci in grado di far conseguire il risarcimento della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia ha già tenuto conto la prima sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza 9 agosto 2012 numero 32139, ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione del giudice nazionale in merito alla domanda di risarcimento dei danni proposta in sede penale nel giudizio a carico di ex combattenti della divisione omissis delle omissis , ritenuti dal giudice di merito responsabili dell'eccidio di 350 civili inermi avvenuta in vari comuni della omissis tra il omissis a fondamento di tale decisione questa Corte penale, pur esprimendo perplessità sulle argomentazioni adottate dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza ricordata, ha in estrema sintesi ritenuto che la tesi inaugurata dalla menzionata Cass. numero 5044 del 2004 secondo cui, come si è visto, il principio del jus cogens deroga all'immunità giurisdizionale degli Stati è rimasta isolata e non è stata convalidata dalla comunità internazionale , di cui la Corte internazionale di giustizia è massima espressione, sicché il principio dell’jus cogens non può essere portato ad ulteriori applicazioni siffatte conclusioni condividono oggi le Sezioni Unite civili in sede di regolamento di giurisdizione, con la conseguenza che occorre dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti della Repubblica Federale di Germania in ordine all'azione proposta nel processo in trattazione a conferma di tale indirizzo è sopravvenuta tra la decisione ed il deposito di questa decisione la legge 14 gennaio 2013, numero 5, la quale, al primo comma dell'articolo 3, stabilisce che “Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, numero 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo . P.Q.M. La Corte dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente all'azione proposta nei confronti della Repubblica Federale di Germania e rimette al Tribunale di Roma per il prosieguo nei confronti delle altre parti.